Causa C‑428/14

DHL Express (Italy) Srl e DHL Global Forwarding (Italy) SpA

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale — Politica di concorrenza — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Settore delle spedizioni internazionali di merci — Autorità nazionali garanti della concorrenza — Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza — Programma modello di clemenza di tale rete — Domanda d’immunità presentata alla Commissione — Domanda semplificata d’immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza — Rapporto tra tali due domande»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016

  1. Concorrenza — Regole dell’Unione — Comunicazioni della Commissione sulla cooperazione e sull’immunità da ammende e sulla riduzione dei loro importi — Programma modello in materia di clemenza elaborato nell’ambito della rete europea della concorrenza

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazioni della Commissione 2004/C 101/03 e 2006/C 298/11)

  2. Concorrenza — Regole dell’Unione — Comunicazioni della Commissione sulla cooperazione e sull’immunità da ammende e sulla riduzione dei loro importi — Autonomia tra il programma di clemenza dell’Unione e quelli degli Stati membri — Obbligo delle imprese interessate di presentare domande di immunità distinte dinanzi, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, alle autorità nazionali competenti

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

  3. Concorrenza — Regole dell’Unione — Comunicazioni della Commissione sulla cooperazione e sull’immunità da ammende e sulla riduzione dei loro importi — Programma modello in materia di clemenza, elaborato nell’ambito della rete europea della concorrenza

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazioni della Commissione 2004/C 101/03 e 2006/C 298/11)

  4. Concorrenza — Regole dell’Unione — Comunicazioni della Commissione sulla cooperazione e sull’immunità da ammende e sulla riduzione dei loro importi — Programma modello in materia di clemenza, elaborato nell’ambito della rete europea della concorrenza

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazioni della Commissione 2004/C 101/03 e 2006/C 298/11)

  1.  Le disposizioni del diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell’ambito della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

    (v. punti 33, 35, 36, 42, 44, dispositivo 1)

  2.  Le autorità nazionali garanti della concorrenza sono libere di adottare programmi di clemenza e ciascuno di tali programmi è autonomo non soltanto rispetto agli altri programmi nazionali, ma anche al programma di clemenza dell’Unione. La coesistenza e l’autonomia che caratterizzano così i rapporti esistenti tra il programma di clemenza dell’Unione e quelli degli Stati membri sono l’espressione del regime delle competenze parallele della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza istituito dal regolamento n. 1/2003.

    Ne consegue che, nel caso di un’intesa i cui effetti anticoncorrenziali possono prodursi in diversi Stati membri, suscitando, così, l’intervento di differenti autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché della Commissione, l’impresa che intenda beneficiare del regime di clemenza sulla base della propria partecipazione all’intesa di cui trattasi ha interesse a presentare domande d’immunità, non soltanto alla Commissione, ma anche alle autorità nazionali eventualmente competenti per l’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

    L’autonomia di tali domande è il diretto risultato dell’inesistenza, a livello dell’Unione, di un sistema unico di autodenuncia delle imprese che partecipano alle intese in violazione dell’articolo 101 TFUE. Detta autonomia, peraltro, non può essere inficiata dalla circostanza che le diverse domande hanno ad oggetto la medesima infrazione al diritto della concorrenza.

    (v. punti 57‑60)

  3.  Le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che tra la domanda d’immunità che un’impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un’autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d’immunità. La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante.

    Infatti, una connessione giuridica del genere rimetterebbe in discussione l’autonomia delle diverse domande e, di conseguenza, la ratio del sistema stesso delle domande semplificate. Tale sistema si basa sul principio secondo cui non esiste, a livello dell’Unione, una domanda di clemenza unica o una domanda principale presentata parallelamente a domande accessorie, bensì domande d’immunità presentate alla Commissione e domande semplificate presentate alle autorità nazionali garanti della concorrenza, la cui valutazione spetta esclusivamente all’autorità che le riceve.

    Inoltre, qualora la domanda semplificata presentata a un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d’immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l’impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d’immunità ma non da detta domanda semplificata. Un obbligo siffatto rischierebbe di ridurre il dovere di cooperazione di coloro che richiedono il trattamento favorevole, che è uno dei pilastri di qualunque programma di clemenza. Di conseguenza, spetta all’impresa che chiede alle autorità nazionali garanti della concorrenza di beneficiare del regime di clemenza accertarsi che ogni domanda da essa presentata sia priva di incertezze riguardo alla sua portata.

    (v. punti 61, 63, 64, 67, dispositivo 2)

  4.  Le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza accetti una domanda semplificata d’immunità di un’impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d’immunità totale, bensì una domanda di riduzione di ammende.

    In proposito, il fatto che il programma modello di clemenza della rete europea di concorrenza (ECN) non preveda espressamente, in un caso determinato, la possibilità per le imprese che abbiano presentato alla Commissione una domanda di riduzione dell’ammenda di depositare una domanda semplificata d’immunità presso le autorità nazionali garanti della concorrenza non può essere interpretato nel senso che esso osta a che le stesse autorità accettino, in ogni caso, detta domanda semplificata. Infatti, l’assenza di carattere vincolante del programma modello dell’ECN nei confronti delle autorità nazionali della concorrenza ha l’effetto, da un lato, di non obbligare gli Stati membri a includere nei loro regimi di clemenza le disposizioni del programma modello dell’ECN e, dall’altro, di non vietare loro di adottare, a livello nazionale, norme non contemplate in tale programma modello o che si discostino da quest’ultimo, purché detta competenza sia esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 101 TFUE e del regolamento n. 1/2003. A tal proposito, l’effettiva applicazione dell’articolo 101 TFUE non osta a un regime nazionale di clemenza che consenta l’accettazione di una domanda semplificata d’immunità di un’impresa che non aveva presentato alla Commissione una domanda d’immunità totale.

    Ciò premesso, non si può escludere che un’impresa che non è stata la prima a presentare una domanda d’immunità alla Commissione e che, di conseguenza, può beneficiare unicamente di una riduzione dell’ammenda possa, con il deposito di una domanda semplificata d’immunità, essere la prima a informare l’autorità nazionale garante della concorrenza dell’esistenza dell’intesa in esame. In una situazione del genere, nel caso in cui la Commissione non dovesse proseguire l’indagine relativa agli stessi fatti che sono stati denunciati all’autorità nazionale, l’impresa interessata, in forza del regime nazionale di clemenza, potrebbe ottenere l’immunità totale.

    (v. punti 76, 77, 80, 83, 84, dispositivo 3)