Causa C‑425/14
Impresa Edilux Srl
e
Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF)
contro
Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana)
«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto — Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva — Norme fondamentali del Trattato FUE — Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali — Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione — Ammissibilità — Proporzionalità»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2015
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Questione sollevata in merito a un appalto pubblico che non rientra nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione — Inclusione in considerazione dell’interesse transfrontaliero certo dell’appalto
(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Normativa nazionale che consente a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere gli offerenti che non abbiano accettato un protocollo di legalità relativo al contrasto della criminalità organizzata — Ammissibilità — Esclusione automatica degli offerenti che omettono di confermare l’assenza di accordi o di una situazione di controllo o di collegamento con altri offerenti e il loro impegno a non subappaltare lavorazioni ad altri partecipanti alla procedura — Inammissibilità — Violazione del principio di proporzionalità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18)
La circostanza che un giudice nazionale abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione del giudizio di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito spetta alla Corte trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia.
Per quanto riguarda una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, anche qualora l’appalto pubblico in esame sia di un valore inferiore alla pertinente soglia di applicazione di tale direttiva, si deve ritenere che la procedura di aggiudicazione di cui trattasi sia comunque soggetta alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, segnatamente ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva; pertanto il giudice del rinvio ammette l’applicazione alla controversia di cui è investito dei principi del diritto dell’Unione e constata, in tale contesto, la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo.
(v. punti 20‑23)
Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.
Pertanto, va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico. Infatti, il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una misura quale l’obbligo di dichiarare l’accettazione di un protocollo di legalità non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. A tale proposito, l’esclusione automatica di candidati o di offerenti che si trovino in una situazione di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti eccede quanto necessario per prevenire comportamenti collusivi e, pertanto, per garantire l’applicazione del principio della parità di trattamento e il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Una siffatta esclusione automatica costituisce, infatti, una presunzione irrefragabile d’interferenza reciproca nelle rispettive offerte, per uno stesso appalto, di imprese legate da una situazione di controllo o di collegamento. Essa esclude in tal modo la possibilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l’indipendenza delle loro offerte ed è quindi in contrasto con l’interesse dell’Unione a che sia garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d’appalto.
(v. punti 26, 29, 36, 41 e dispositivo)