Causa C‑404/14

Procedimento promosso da Marie Matoušková

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Ambito di applicazione ratione materiae — Accordo di divisione ereditaria tra il coniuge superstite e i figli minori, rappresentati da un curatore — Qualificazione — Necessità di approvazione di un simile accordo da parte del giudice — Misura relativa alla responsabilità genitoriale o misura relativa alle successioni»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Ambito di applicazione — Nozione di «materie civili» — Misure relative all’esercizio della responsabilità genitoriale — Approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto — Inclusione — Inapplicabilità del regolamento n. 650/2012

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 1, § 1, b), e § 3, f)]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Domande diverse da quelle di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio — Approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto — Competenza del giudice adito in materia di successione — Giudice che non è quello del domicilio del minore — Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 12, §§ 1 e 3)

  1.  Il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che ricade pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, e non una misura relativa alle successioni, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), di detto regolamento, esclusa dal suo campo di applicazione.

    Infatti, la capacità giuridica e le questioni attinenti alla rappresentanza ad essa collegate devono essere valutate in base a criteri autonomi, e non devono essere trattate come questioni preliminari dipendenti dai relativi atti giuridici. Pertanto, la nomina di un curatore per i figli minori e il controllo dell’esercizio della sua attività sono così strettamente legati che sarebbe inopportuno applicare regole di competenza differenti, che cambino a seconda della materia dell’atto giuridico considerato.

    Di conseguenza, il fatto che l’approvazione di un simile accordo di divisione dell’eredità da parte del giudice tutelare, approvazione necessaria ai fini della validità di detto accordo ai sensi del diritto dello Stato membro richiesto, sia domandata nell’ambito di un procedimento di successione non può essere considerato determinante per inquadrare tale misura nel diritto delle successioni. La necessità di ottenere un’approvazione del giudice tutelare è conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli minori e costituisce una misura di protezione del minore legata all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni bel minore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera e), del regolamento n. 2201/2003.

    (v. punti 30, 31, 38 e dispositivo)

  2.  Secondo l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di tale articolo se, da un lato, il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e, dall’altro, la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti del procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.

    Nel caso dell’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto, approvazione necessaria secondo il diritto dello Stato membro perché tale accordo sia valido, il suddetto articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 è idoneo a giustificare la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in materia di successione ancorché tale autorità giurisdizionale non sia quella della residenza abituale del minore, a patto che i presupposti summenzionati siano soddisfatti.

    (v. punti 36, 37)