Causa C‑399/14
Grüne Liga Sachsen eV e altri
contro
Freistaat Sachsen
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 — Iscrizione di un sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria dopo l’autorizzazione del progetto ma prima dell’inizio dell’esecuzione dello stesso — Esame del progetto dopo l’iscrizione del sito in detto elenco — Criteri relativi a tale esame — Conseguenze della conclusione del progetto sulla scelta delle alternative»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 gennaio 2016
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Siti iscritti negli elenchi nazionali e identificabili come d’importanza comunitaria – Provvedimenti di protezione – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto – Iscrizione a posteriori del sito nell’elenco di siti di importanza comunitaria – Obblighi degli Stati membri – Esecuzione di una nuova valutazione dell’impatto sull’ambiente – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 6, § 2, e 3)
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Individuazione degli aspetti che possono pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, § 3)
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Siti iscritti negli elenchi nazionali e identificabili come d’importanza comunitaria – Provvedimenti di protezione – Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto – Iscrizione a posteriori del sito nell’elenco di siti di importanza comunitaria – Esecuzione di una nuova valutazione dell’impatto sull’ambiente – Elementi da prendere in considerazione
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 2-4)
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Valutazione dell’impatto di un progetto su un sito – Esecuzione di una nuova valutazione per ovviare a errori rilevati nella prima valutazione – Constatazione di un rischio di degrado degli ambienti naturali o di gravi perturbazioni delle specie – Esame delle soluzioni alternative – Conseguenze della conclusione del progetto sulla scelta delle alternative
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, §§ 2 e 4)
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito e che è stato autorizzato in seguito ad uno studio che non soddisfa i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima dell’iscrizione del sito stesso nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, deve essere oggetto, da parte delle autorità competenti, di un esame a posteriori della sua incidenza su tale sito, qualora tale esame costituisca l’unica misura opportuna per evitare che l’esecuzione di detto piano o progetto comporti un degrado o perturbazioni che possono avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare che tali condizioni siano soddisfatte.
Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 stabilisce un obbligo di tutela generale volto all’adozione di opportune misure di salvaguardia al fine di evitare degrado o perturbazioni che potrebbero avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva. Tale obbligo ha natura permanente. Al riguardo, qualora una probabilità o un rischio di degrado o perturbazioni del genere possano manifestarsi perché non è stato effettuato, come misura opportuna ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 2, un esame a posteriori delle incidenze di un piano o di un progetto sul sito interessato sulla base delle migliori conoscenze specifiche, l’obbligo di tutela generale si traduce in un obbligo di effettuate un tale esame.
(v. punti 37, 44-46 e dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 49, 50)
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che qualora un esame a posteriori dell’incidenza sul sito in questione di un piano o progetto la cui esecuzione sia iniziata dopo l’iscrizione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria si riveli necessario, tale esame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva. Un esame del genere deve tenere conto di tutti gli elementi esistenti alla data di tale iscrizione, nonché di tutti gli effetti che si sono verificati o che possono verificarsi in seguito all’esecuzione parziale o totale di tale piano o progetto su detto sito successivamente a tale data.
Infatti, allorché l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 stabilisce un obbligo di effettuare un esame a posteriori dell’incidenza sul sito interessato di un piano o progetto, un esame del genere deve consentire all’autorità competente di poter garantire che l’esecuzione di detto piano o progetto non arrecherà un degrado o perturbazioni che possono avere incidenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva. Pertanto, se un esame a posteriori, sulla base di detto articolo 6, paragrafo 2, dovesse rivelarsi, se del caso, come una misura opportuna ai sensi di tale disposizione, tale esame deve definire dettagliatamente quale rischio di degrado o di perturbazioni che possono avere conseguenze significative ai sensi di detta disposizione è generato dall’esecuzione del piano o progetto di cui trattasi e essere effettuato conformemente ai requisiti dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.
Peraltro, un esame che soddisfa i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 è necessario in ogni caso in cui, per analogia con l’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva, un progetto incompatibile con gli obiettivi di conservazione del sito interessato debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
(punti 53, 54, 56, 62 e dispositivo) 2)
La direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretata nel senso che, quando è realizzato un nuovo esame dell’incidenza su un sito al fine di rimediare a errori constatati relativi alla valutazione preliminare effettuata prima dell’iscrizione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria o relativi all’esame a posteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, allorché il piano o progetto è già stato realizzato, i criteri di un controllo eseguito nell’ambito di un esame del genere non possono essere modificati per il fatto che la decisione di approvazione di tale piano o progetto era direttamente esecutiva, che una domanda di misure cautelari era stata respinta e che tale decisione di rigetto non era più impugnabile. Inoltre, detto esame deve tenere conto dei rischi di degrado o di perturbazioni che possono avere conseguenze significative, ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 2, eventualmente generati dalla realizzazione del piano o progetto in questione.
Se da tale nuovo esame risultasse che la costruzione o la messa in servizio di un’opera ha già causato o rischia di causare un degrado o perturbazioni che possono avere conseguenze significative rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43, resta comunque la possibilità di applicare per analogia l’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva. Tuttavia, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 di detto articolo, detto articolo dev’essere interpretato restrittivamente. Al riguardo, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che i criteri del controllo effettuato nell’ambito dell’esame delle soluzioni alternative non possono essere modificati per il fatto che il piano o progetto è già stato realizzato. Orbene, la ricerca di un’alternativa non può prescindere né da un’eventuale degrado e perturbazioni indotti dalla costruzione e dalla messa in servizio dell’opera di cui trattasi, né da eventuali vantaggi che essa comporta. L’esame di soluzioni alternative richiede, quindi, che venga fatto un bilanciamento tra le conseguenze ambientali della conservazione o della limitazione dell’uso dell’opera di cui trattasi, compresa la sua chiusura o persino la sua demolizione, da un lato, e i rilevanti interessi pubblici che hanno portato alla sua costruzione, dall’altro.
Per quanto riguarda il costo economico delle misure che possono essere considerate nell’ambito dell’esame delle alternative, compresa la demolizione dell’opera già costruita, esso non riveste un’importanza equivalente all’obiettivo di conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche perseguito dalla direttiva 92/43. Alla luce dell’interpretazione restrittiva dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva, non può quindi essere ammesso che il mero costo economico di tali misure possa essere determinante ai fini della scelta delle soluzioni alternative ai sensi di tale disposizione.
(punti 71, 73, 74, 77, 78 e dispositivo 3)