Causa C‑395/14

Vodafone GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 7, paragrafo 3 — Procedura di consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 8 e 13 — Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato — Obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione — Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi — Autorizzazione di tariffe di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 gennaio 2016

  1. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Contesto normativo — Direttiva 2002/19 — Articoli 8, paragrafo 2, e 13, paragrafo 1 — Direttiva 2002/21 — Articolo 16, paragrafo 2 — Potere delle autorità nazionali di regolamentazione di imporre a un operatore che disponga di un significativo potere su un mercato di ottenere un’autorizzazione delle sue tariffe — Obbligo che può essere oggetto di più procedure di consolidamento

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 8, § 2, e 13, § 1, e 2002/21, artt. 7, § 3, e 16, §§ 2 e 4)

  2. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  3. Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Contesto normativo — Direttive 2002/19 e 2002/21 — Prevista autorizzazione da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione delle tariffe di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile — Misura rientrante nell’ambito degli obblighi in materia di controllo dei prezzi soggetta all’applicazione della procedura di consolidamento prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21 — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 8 e 13, § 1, e 2002/21, art. 7, § 3, a) e b)]

  1.  Dal combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 3, e 16, paragrafo 4, della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché degli articoli 8, paragrafo 2, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), emerge che un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR), qualora intenda adottare nei confronti di un operatore designato quale detentore di un significativo potere su uno specifico mercato una misura che imponga «per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi» e che possa influenzare gli scambi tra gli Stati membri, è tenuta a porre in essere la procedura di consolidamento prevista dal paragrafo 3 di detto articolo 7.

    È irrilevante, a tal riguardo, che tale procedura di consolidamento sia stata già avviata anteriormente, nell’ambito di una procedura di analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva quadro e in esito alla quale possano essere già stati imposti obblighi all’operatore interessato, atteso che, stabilendo, al paragrafo 2 di detto articolo 16, che l’ANR può essere tenuta a pronunciarsi «in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca» degli obblighi previsti, segnatamente, dall’articolo 8 della direttiva accesso e a carico di un’impresa, la direttiva quadro prevede espressamente che uno stesso obbligo possa costituire oggetto di più procedure di consolidamento, che conducano, a seconda dei casi, all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di tali obblighi.

    (v. punti 35, 36)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  3.  L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dev’essere interpretato nel senso che, laddove un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) abbia imposto ad un operatore designato quale detentore di un significativo potere sul mercato di fornire servizi di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile ed abbia assoggettato ad autorizzazione le tariffe di tali servizi in esito alla procedura prevista da detta disposizione, l’ANR medesima è nuovamente tenuta a porre in essere tale procedura prima di ogni singolo rilascio, all’operatore stesso, di un’autorizzazione delle tariffe, laddove questa autorizzazione sia tale da influire sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi della menzionata disposizione.

    Dal tenore dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), emerge, infatti, che il rilascio di una simile autorizzazione ricade negli obblighi in materia di controllo dei prezzi contemplati da tale disposizione, obblighi che le ANR sono legittimate ad imporre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ad un operatore che disponga di un significativo potere sul mercato della telefonia mobile, e che misure di tal genere, laddove siano previste e possano incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, possono essere imposte, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo 8, unicamente in esito alla procedura prevista all’articolo 7 della direttiva quadro. Tale interpretazione, che non è in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto non produce l’effetto di attribuire alla Commissione europea il potere di fissare iure imperii le tariffe dei servizi di comunicazione elettronica, è avvalorata sia dal contesto in cui tale disposizione si colloca sia dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva accesso e dalla direttiva quadro. Il complesso degli obiettivi di armonizzazione, di coordinamento, di cooperazione e di trasparenza, perseguito dalla direttiva quadro e dalla direttiva accesso, risulterebbe infatti compromesso se il rilascio di un’autorizzazione di tariffe di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile dovesse sfuggire all’applicazione della procedura di consolidamento, prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro.

    Inoltre, né il tenore di tali disposizioni né l’economia generale della direttiva accesso o della direttiva quadro né gli obiettivi da esse perseguiti consentono di ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse operare una distinzione, nell’ambito degli obblighi in materia di controllo dei prezzi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva accesso, tra misure cosiddette «di base», «fondamentali» o «di regolamentazione», che dovrebbero essere soggette alla procedura prevista all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, e misure cosiddette «di esecuzione» delle prime, che potrebbero invece sfuggire a detta procedura.

    Per quanto attiene alla questione se il rilascio di un’autorizzazione di tariffe di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile possa influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva quadro, una misura prevista da una ANR influisce sugli scambi ai sensi di tale disposizione qualora sia tale da esercitare un’influenza – sempreché non insignificante – diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi medesimi.

    (v. punti 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 58 e dispositivo)