Causa C‑371/14

APEX GmbH Internationale Spedition

contro

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dumping — Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 11, paragrafo 2 — Scadenza — Articolo 13 — Elusione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 260/2013 — Validità — Estensione di un dazio antidumping disposta a una data in cui il regolamento istitutivo di quest’ultimo non è più in vigore — Modificazione della configurazione degli scambi»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015

  1. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni sollevate — Domande riguardanti la validità di un regolamento dell’Unione — Obbligo della Corte di valutare motivi di invalidità invocati da una delle parti della controversia principale non considerati dal giudice del rinvio — Insussistenza

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Elusione — Estensione del dazio antidumping — Validità del regolamento n. 260/2013 — Adozione, successivamente alla scadenza del dazio antidumping, di un regolamento che estende retroattivamente tale dazio — Ammissibilità — Presupposti

    (Regolamenti del Consiglio n. 1458/2007, n. 1225/2009, art. 13, e n. 260/2013)

  3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Regolamenti del Consiglio n. 1225/2009 e n. 260/2013)

  4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Elusione — Estensione del dazio antidumping — Validità del regolamento n. 260/2013 — Determinazione di un’elusione — Onere della prova a carico della Commissione — Constatazione di un’elusione sulla base di un insieme di indizi concordanti — Ammissibilità — Assenza di concordanza sufficiente degli indizi — Invalidità del regolamento

    (Regolamenti del Consiglio n. 1225/2009, artt. 13, § 3, e 18, §§ 1 e 6, e n. 260/2013)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36‑38)

  2.  Per quanto riguarda la validità del regolamento di esecuzione n. 260/2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam, essa non è inficiata dal fatto che il regolamento n. 260/2013 sia stato adottato sebbene il regolamento n. 1458/2007 non fosse più in vigore.

    Infatti, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione – nella specie l’articolo 13 del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea – occorre tener conto, al contempo, della sua formulazione, del suo contesto e delle sue finalità.

    A tale riguardo, l’articolo 13 del regolamento n. 1225/2009 dev’essere inteso nel senso che non osta all’adozione di un regolamento che disponga l’estensione di misure antidumping malgrado che queste ultime non siano più in vigore, a condizione, da un lato, che l’estensione riguardi esclusivamente il periodo antecedente alla scadenza di queste misure e, dall’altro, che sia stata ordinata la registrazione delle importazioni di cui trattasi, in conformità degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ovvero, eventualmente, che sia stata chiesta la costituzione di garanzie, al momento dell’avvio dell’inchiesta riguardante l’elusione, al fine di permettere l’applicazione retroattiva delle misure estese a partire dalla data di detta registrazione.

    (v. punti 42, 55, 58, 59)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 61)

  4.  Nell’ambito di un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite, dall’articolo 18 del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso stabilire una presunzione legale che consenta di dedurre direttamente dal difetto di cooperazione delle parti interessate o coinvolte l’esistenza di un’elusione e che dispensi quindi le istituzioni dell’Unione da qualsiasi esigenza di prova. Tuttavia, tenuto conto della possibilità di trarre conclusioni, anche definitive, sulla base dei dati disponibili e di trattare la parte che non coopera o che coopera solo parzialmente in modo meno favorevole che se avesse cooperato, le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a basarsi su un insieme di indizi concordanti che consentano di concludere per l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009.

    In base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento n. 1225/2009, il regolamento di esecuzione n. 260/2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam, indica che il volume delle importazioni del prodotto in questione in provenienza dalla Repubblica popolare cinese (RPC) nell’Unione era ridotto nel corso dell’anno 2007 e che il volume delle importazioni di tale prodotto in provenienza dal Vietnam nell’Unione è fortemente aumentato a partire da questo stesso anno. Risulta invece da detto regolamento n. 260/2013 che le esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam sono aumentate sin dall’anno 1999.

    Ne consegue che non può validamente concludersi per l’esistenza di un nesso tra, da un lato, l’aumento delle esportazioni di parti di accendini dalla RPC verso il Vietnam e, dall’altro, l’aumento delle importazioni del prodotto in questione nell’Unione in provenienza dal Vietnam.

    Date tali circostanze, non può ritenersi che le istituzioni dell’Unione si siano basate su un insieme di indizi sufficientemente concordanti, tali da permettere a dette istituzioni di concludere per l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009. Il regolamento n. 260/2013 dev’essere dichiarato invalido.

    (v. punti 68, 75‑78 e dispositivo)