Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 –
Commissione / Italia
(causa C‑367/14) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia — Sgravi dagli oneri sociali — Mancato recupero degli aiuti nel termine prescritto — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria»
1. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione — Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento (Art. 260 TFUE) (v. punto 35) |
2. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 36, 56) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Mezzi difensivi — Interpretazione letterale da cui risulta solo un obbligo di intraprendere iniziative volte a recuperare l’aiuto, e non un obbligo di recupero effettivo — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punti 40‑48) |
4. |
Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punto 51) |
5. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Ritardo nell’esecuzione della decisione di recupero imputabile all’intervento tardivo dello Stato membro interessato — Esclusione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 52‑55) |
6. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Beneficiari in difficoltà o in stato di fallimento — Irrilevanza — Obbligo di ricorrere a tutti i rimedi giuridici disponibili, compresa la messa in liquidazione del beneficiario — Prova della diligenza adoperata per recuperare gli aiuti illegali incombente allo Stato membro erogatore (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 60, 61) |
7. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Finalità — Scelta della sanzione appropriata — Elementi da prendere in considerazione — Potere discrezionale della Corte — Cumulo delle sanzioni — Ammissibilità (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 85‑87, 114‑116) |
8. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione della forma e dell’importo — Potere discrezionale della Corte — Criteri (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 88, 89, 91‑95, 99, 105) |
9. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione dell’importo — Penalità costante e penalità decrescente (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 106‑112) |
10. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria — Potere discrezionale della Corte — Criteri di valutazione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 117‑127) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza fissata nella lettera di diffida emessa il 21 novembre 2012 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e sino all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), una penalità di importo pari a EUR 12 milioni per semestre di ritardo nell’esecuzione delle misure necessarie per ottemperare a detta sentenza Commissione/Italia. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni. |
4) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 395 del 10.11.2014.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 –
Commissione / Italia
(causa C‑367/14) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia — Sgravi dagli oneri sociali — Mancato recupero degli aiuti nel termine prescritto — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria»
1. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione — Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento (Art. 260 TFUE) (v. punto 35) |
2. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 36, 56) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Mezzi difensivi — Interpretazione letterale da cui risulta solo un obbligo di intraprendere iniziative volte a recuperare l’aiuto, e non un obbligo di recupero effettivo — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punti 40‑48) |
4. |
Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punto 51) |
5. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Ritardo nell’esecuzione della decisione di recupero imputabile all’intervento tardivo dello Stato membro interessato — Esclusione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 52‑55) |
6. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Beneficiari in difficoltà o in stato di fallimento — Irrilevanza — Obbligo di ricorrere a tutti i rimedi giuridici disponibili, compresa la messa in liquidazione del beneficiario — Prova della diligenza adoperata per recuperare gli aiuti illegali incombente allo Stato membro erogatore (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 60, 61) |
7. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Finalità — Scelta della sanzione appropriata — Elementi da prendere in considerazione — Potere discrezionale della Corte — Cumulo delle sanzioni — Ammissibilità (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 85‑87, 114‑116) |
8. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione della forma e dell’importo — Potere discrezionale della Corte — Criteri (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 88, 89, 91‑95, 99, 105) |
9. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione dell’importo — Penalità costante e penalità decrescente (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 106‑112) |
10. |
Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria — Potere discrezionale della Corte — Criteri di valutazione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 117‑127) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza fissata nella lettera di diffida emessa il 21 novembre 2012 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e sino all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), una penalità di importo pari a EUR 12 milioni per semestre di ritardo nell’esecuzione delle misure necessarie per ottemperare a detta sentenza Commissione/Italia. |
3) |
La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni. |
4) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 395 del 10.11.2014.