Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 –

Commissione / Italia

(causa C‑367/14) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia — Sgravi dagli oneri sociali — Mancato recupero degli aiuti nel termine prescritto — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria»

1. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione — Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento (Art. 260 TFUE) (v. punto 35)

2. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 36, 56)

3. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Mezzi difensivi — Interpretazione letterale da cui risulta solo un obbligo di intraprendere iniziative volte a recuperare l’aiuto, e non un obbligo di recupero effettivo — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punti 40‑48)

4. 

Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punto 51)

5. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Ritardo nell’esecuzione della decisione di recupero imputabile all’intervento tardivo dello Stato membro interessato — Esclusione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 52‑55)

6. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Beneficiari in difficoltà o in stato di fallimento — Irrilevanza — Obbligo di ricorrere a tutti i rimedi giuridici disponibili, compresa la messa in liquidazione del beneficiario — Prova della diligenza adoperata per recuperare gli aiuti illegali incombente allo Stato membro erogatore (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 60, 61)

7. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Finalità — Scelta della sanzione appropriata — Elementi da prendere in considerazione — Potere discrezionale della Corte — Cumulo delle sanzioni — Ammissibilità (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 85‑87, 114‑116)

8. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione della forma e dell’importo — Potere discrezionale della Corte — Criteri (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 88, 89, 91‑95, 99, 105)

9. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione dell’importo — Penalità costante e penalità decrescente (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 106‑112)

10. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria — Potere discrezionale della Corte — Criteri di valutazione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 117‑127)

Dispositivo

1) 

La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza fissata nella lettera di diffida emessa il 21 novembre 2012 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2) 

La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e sino all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), una penalità di importo pari a EUR 12 milioni per semestre di ritardo nell’esecuzione delle misure necessarie per ottemperare a detta sentenza Commissione/Italia.

3) 

La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni.

4) 

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


( 1 )   GU C 395 del 10.11.2014.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 –

Commissione / Italia

(causa C‑367/14) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia — Sgravi dagli oneri sociali — Mancato recupero degli aiuti nel termine prescritto — Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria»

1. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione — Data di riferimento per valutare la sussistenza dell’inadempimento (Art. 260 TFUE) (v. punto 35)

2. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi da cui risulta la persistenza dell’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 36, 56)

3. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Mezzi difensivi — Interpretazione letterale da cui risulta solo un obbligo di intraprendere iniziative volte a recuperare l’aiuto, e non un obbligo di recupero effettivo — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punti 40‑48)

4. 

Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 260 TFUE) (v. punto 51)

5. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Ritardo nell’esecuzione della decisione di recupero imputabile all’intervento tardivo dello Stato membro interessato — Esclusione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 52‑55)

6. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali — Mezzi difensivi — Beneficiari in difficoltà o in stato di fallimento — Irrilevanza — Obbligo di ricorrere a tutti i rimedi giuridici disponibili, compresa la messa in liquidazione del beneficiario — Prova della diligenza adoperata per recuperare gli aiuti illegali incombente allo Stato membro erogatore (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 60, 61)

7. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Finalità — Scelta della sanzione appropriata — Elementi da prendere in considerazione — Potere discrezionale della Corte — Cumulo delle sanzioni — Ammissibilità (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 85‑87, 114‑116)

8. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione della forma e dell’importo — Potere discrezionale della Corte — Criteri (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 88, 89, 91‑95, 99, 105)

9. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Determinazione dell’importo — Penalità costante e penalità decrescente (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 106‑112)

10. 

Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una somma forfettaria — Potere discrezionale della Corte — Criteri di valutazione (Art. 260, § 2, TFUE) (v. punti 117‑127)

Dispositivo

1) 

La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza fissata nella lettera di diffida emessa il 21 novembre 2012 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2) 

La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e sino all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C‑302/09, EU:C:2011:634), una penalità di importo pari a EUR 12 milioni per semestre di ritardo nell’esecuzione delle misure necessarie per ottemperare a detta sentenza Commissione/Italia.

3) 

La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 30 milioni.

4) 

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 395 del 10.11.2014.