Causa C‑350/14
Florin Lazar
contro
Allianz SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trieste)
«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Articolo 4, paragrafo 1 — Nozione di “paese in cui il danno si verifica”, di “danno” e di “conseguenze indirette del fatto illecito” — Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale — Legge applicabile»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2015
Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Disposizione che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri — Interpretazione autonoma e uniforme
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento n. 864/2007 — Obbligazioni derivanti da un fatto illecito — Paese in cui si verifica il danno — Nozione — Paese in cui si verifica il danno diretto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, art. 4, § 1)
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento n. 864/2007 — Obbligazioni derivanti da un fatto illecito — Conseguenze indirette di un fatto illecito — Nozione — Danni connessi al decesso di una persona in un incidente stradale subiti dai suoi congiunti residenti in un Stato membro diverso da quello del luogo dell’incidente — Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, art. 4, § 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 21)
Per identificare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), si riferisce alla legge del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dal considerando 16 del citato regolamento. In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell’Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. Ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.
Peraltro, l’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa dell’obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni.
(v. punti 23-25, 29)
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come conseguenze indirette di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.
(v. punto 30 e dispositivo)