SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 ottobre 2015 ( * )
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Nozioni di “programma” e di “servizio di media audiovisivo” — Determinazione dell’obiettivo principale di un servizio di media audiovisivo — Comparabilità del servizio alla radiodiffusione televisiva — Inclusione di filmati di breve durata in una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet»
Nella causa C‑347/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 26 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2014, nel procedimento
New Media Online GmbH
contro
Bundeskommunikationssenat,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, K. Lenaerts (relatore), presidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev e J.-C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2015,
considerate le osservazioni presentate:
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per la New Media Online GmbH, da M. Hetzenauer, Rechtsanwältin; |
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per il governo svedese, da A. Falk e N. Otte Widgren, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da G. Braun e A. Marcoulli, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o luglio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), e lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la New Media Online GmbH, con sede a Innsbruck (Austria), ed il Bundeskommunikationssenat in merito alla decisione dell’autorità austriaca delle comunicazioni (Kommunikationsbehörde Austria) di qualificare una parte dei servizi proposti dalla ricorrente nel procedimento principale come «servizio di media audiovisivo a richiesta», di conseguenza soggetto all’obbligo di notifica previsto dalla normativa pertinente. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 |
Ai sensi dei considerando 10, 11, 21, 22, 24 e 28 della direttiva 2010/13:
(…)
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 1 della direttiva 2010/13, intitolato «Definizioni», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
(…)». |
Il diritto austriaco
5 |
L’articolo 2 della legge sui servizi di media audiovisivi (Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, BGBl. I, 84/2001), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AMD-G»), intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai sensi della presente legge, si intende per: (…)
(…)». |
6 |
L’articolo 9 dell’AMD-G, intitolato «Servizi soggetti ad obbligo di notifica», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Le emittenti televisive, nella misura in cui non sono soggette ad un obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, oltre ai fornitori di servizi di media a richiesta, devono notificare la propria attività all’autorità di regolamentazione al più tardi due settimane prima dell’avvio della stessa». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 |
La ricorrente nel procedimento principale gestisce, all’indirizzo Internet http://www.tt.com, il quotidiano online «Tiroler Tageszeitung online». Su tale sito Internet, che contiene principalmente articoli di stampa scritta, appariva, alla data dei fatti di causa, un link ad un sottodominio, http://video.tt.com, intitolato «Video» (in prosieguo: il «sottodominio video»), che rimandava ad una pagina nella quale era possibile, mediante un catalogo di ricerca, accedere a più di 300 filmati. |
8 |
I filmati così messi in rete presentavano servizi editoriali di diversa durata, da 30 secondi a diversi minuti, aventi ad oggetto vari argomenti, quali, in particolare, manifestazioni ed eventi locali, interviste ai passanti su temi di attualità, manifestazioni sportive, trailer di film, servizi sul bricolage diretti ai bambini, oppure filmati realizzati dai lettori e selezionati dalla redazione. Dei filmati proposti nel sottodominio video, un numero molto ridotto presentava un collegamento con gli articoli che apparivano sul sito Internet del quotidiano Tiroler Tageszeitung. |
9 |
Con decisione del 9 ottobre 2012, l’autorità austriaca delle comunicazioni ha constatato che, per quanto riguarda il sottodominio video, la ricorrente nel procedimento principale offriva un servizio di media audiovisivo a richiesta, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, punti 3 e 4, dell’AMD-G, soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’AMD-G. Il sottodominio video avrebbe carattere televisivo e svolgerebbe una funzione autonoma rispetto al resto del sito Internet del quotidiano Tiroler Tageszeitung. Esso soddisferebbe il criterio consistente nell’avere come obiettivo principale la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il pubblico. Di conseguenza, secondo l’autorità austriaca delle comunicazioni, il sottodominio video rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’AMD-G e delle sue prescrizioni normative. |
10 |
La ricorrente nel procedimento principale ha contestato tale valutazione ed ha proposto un ricorso dinanzi al Bundeskommunikationssenat. Quest’ultimo ha respinto tale ricorso con decisione del 13 dicembre 2012, per i motivi indicati dall’autorità austriaca delle comunicazioni. |
11 |
La ricorrente nel procedimento principale ha quindi adito il Verwaltungsgerichtshof. Dinanzi a tale giudice, essa sostiene che i contenuti audiovisivi accessibili nel sottodominio video costituiscono una mera integrazione del suo sito Internet principale e non hanno la forma di un servizio di media audiovisivo. Peraltro, essa afferma che i filmati di breve durata forniti nell’ambito del sottodominio video non sono comparabili, nella loro forma e nel loro contenuto, all’offerta della radiodiffusione televisiva. |
12 |
Il giudice del rinvio si domanda, in primo luogo, se i filmati proposti possano essere qualificati come «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13 e, più precisamente, se la raccolta di filmati di cui al procedimento principale soddisfi il requisito previsto da detta disposizione, ossia che la sua forma ed il suo contenuto devono essere comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Tale giudice parte dal presupposto che sia possibile supporre una comparabilità del servizio in questione con la radiodiffusione televisiva laddove tale servizio venga proposto da quest’ultima. Tuttavia, i suoi dubbi provengono dal fatto che il servizio di cui trattasi consiste nel proporre filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie, e che non esistono, in tale forma, nella televisione «classica». |
13 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio si domanda se il servizio in esame abbia come «obiettivo principale» di fornire al pubblico programmi di informazione, di intrattenimento o di istruzione. Secondo tale giudice, la direttiva 2010/13 non consente di determinare in modo chiaro se la qualificazione di un servizio come servizio di media audiovisivo sotto il profilo dell’«obiettivo principale» dipenda dall’insieme dei servizi offerti dal fornitore o se si debba procedere a una valutazione separata di ciascun servizio. Egli ritiene, tuttavia, che la finalità di tale direttiva deponga a favore del secondo approccio, in quanto, in caso contrario, un fornitore potrebbe, ampliando la gamma dei suoi servizi, sottrarli dall’ambito di applicazione di detta direttiva. |
14 |
In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13, debba essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento. |
16 |
Si deve anzitutto osservare che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, i filmati di cui al procedimento principale consistono in notizie di differente durata e riguardanti argomenti diversi. Tali filmati si riferiscono a servizi giornalistici riguardanti avvenimenti locali, in particolare in ambito politico, culturale, sportivo ed economico. |
17 |
In tale contesto, il giudice del rinvio esprime dubbi in merito alla questione se la messa a disposizione di filmati di breve durata, consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento, sia comparabile alla «radiodiffusione televisiva», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13, dal momento che una siffatta raccolta di filmati brevi non è stata, fino ad oggi, proposta in quanto tale dalla radiodiffusione televisiva tradizionale. |
18 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la definizione contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13, la nozione di «programma» riguarda «una serie di immagini animate, (…) che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva». |
19 |
Detta disposizione richiede quindi la comparabilità delle sequenze video, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, con la forma ed il contenuto della radiodiffusione televisiva, e non la comparabilità di una raccolta completa di filmati di breve durata con un palinsesto o un catalogo completo stabilito da un’emittente televisiva. |
20 |
Peraltro, la circostanza che i filmati di cui trattasi nel procedimento principale siano di breve durata non è tale da escludere la loro qualificazione come «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13. Infatti, tale disposizione non prevede requisiti relativi alla durata della serie di immagini in questione. Inoltre, come ha evidenziato la Commissione europea, l’offerta della radiodiffusione televisiva prevede, oltre a programmi di lunga o media durata, anche programmi di breve durata. |
21 |
Per quanto riguarda la possibilità, per l’utente di Internet, di accedere al filmato che lo interessa al momento scelto e su sua richiesta sulla base di un catalogo predisposto dal gestore del quotidiano online, che consente sia la ricerca per rubrica sia la ricerca dei filmati più visionati o più attuali, essa non incide in alcun modo sul fatto che, al pari di un programma televisivo, i filmati di cui trattasi si rivolgono ad un pubblico di massa e possono esercitare su di esso un impatto evidente, ai sensi del considerando 21 della direttiva 2010/13. Del resto, una tale possibilità corrisponde a quella espressamente prevista nella definizione del servizio di media audiovisivo a richiesta, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2010/13. Di conseguenza, la modalità di selezione dei filmati di cui trattasi nel procedimento principale non si differenzia da quella proposta nell’ambito dei servizi di media audiovisivi a richiesta, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
22 |
Inoltre, come emerge dai considerando 11, 21 e 24 della direttiva 2010/13, lo scopo di tale direttiva è quello di applicare, in un mondo mediatico particolarmente concorrenziale, le stesse norme ad operatori che si rivolgono allo stesso pubblico, e di evitare che servizi di media audiovisivi a richiesta, quale la raccolta di filmati di cui al procedimento principale, possano fare concorrenza sleale alla televisione tradizionale. |
23 |
A tale riguardo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che una parte dei filmati accessibili nel sottodominio video è prodotta da un’emittente regionale, la Tirol TV, ed è accessibile anche sul sito Internet di quest’ultima. Detti filmati entrano pertanto in concorrenza con i servizi di informazione offerti dalle emittenti regionali. Tale constatazione vale anche per i filmati di breve durata che si riferiscono non all’attualità locale, ma ad avvenimenti culturali o sportivi oppure a servizi giornalistici di intrattenimento, e che sono in concorrenza con i canali musicali, i canali sportivi e le trasmissioni di intrattenimento. |
24 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13, deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento. |
Sulla seconda questione
25 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in base a quali criteri occorra determinare l’obiettivo principale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano. |
26 |
A tale riguardo, dalla direttiva 2010/13 emerge che la versione elettronica di un quotidiano, malgrado gli elementi audiovisivi che contiene, non deve essere considerata come un servizio audiovisivo se tali elementi audiovisivi sono meramente incidentali e servono unicamente ad integrare l’offerta degli articoli di stampa scritta. |
27 |
Il considerando 22 della direttiva 2010/13 enuncia il principio secondo il quale «i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale» non corrispondono alla definizione del «servizio di media audiovisivo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva. Il suo considerando 28 precisa, a sua volta, che «le versioni elettroniche di quotidiani e riviste» sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Le autorità austriache hanno pertanto deciso di non qualificare il sito Internet della ricorrente nel procedimento principale, considerato nel suo complesso, come un servizio di media audiovisivo. |
28 |
Tuttavia, il considerando 28 della direttiva 2010/13 non può essere inteso nel senso che un servizio audiovisivo debba essere sistematicamente escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva per il solo fatto che il gestore del sito Internet nel quale tale servizio si inserisce è la società editrice di un quotidiano online. Una sezione video che, nell’ambito di un unico sito Internet, soddisfi i requisiti per essere qualificata come servizio di media audiovisivo a richiesta, non perde tale caratteristica per la sola ragione di essere accessibile dal sito Internet di un quotidiano o di essere proposta nell’ambito di quest’ultimo. |
29 |
Infatti, un approccio che escludesse dall’ambito di applicazione di detta direttiva, in via generale, i servizi gestiti dagli editori di quotidiani online per il loro carattere multimediale, senza effettuare una valutazione, caso per caso, dell’«obiettivo principale» del servizio in questione, non terrebbe adeguatamente conto della varietà delle situazioni contemplabili e comporterebbe il rischio che operatori che offrono effettivamente servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, possano ricorrere ad un portale d’informazione multimediale per sottrarsi alla normativa loro applicabile in tale ambito. |
30 |
Inoltre, un approccio di tipo personale, basato sulla qualità dell’operatore, che consista nel prendere in considerazione, nel loro insieme, i servizi offerti da quest’ultimo al fine di valutarne il rispettivo obiettivo, e che comporti che tale operatore, per la totalità dei servizi che propone attraverso il proprio sito Internet, o rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/13, oppure non vi rientri, non consentirebbe di valutare correttamente le situazioni specifiche, come quelle in cui un’impresa opera in più settori di attività, amplia il proprio campo di attività o si fonde con un’altra impresa. |
31 |
A tale riguardo, occorre rilevare che una delle finalità principali della direttiva 2010/13 consiste, ai sensi del considerando 10 di quest’ultima, nel raggiungere condizioni di concorrenza omogenee nel mercato dei servizi di media audiovisivi. Ne consegue che la qualificazione dell’«obiettivo principale» di un sito Internet non può essere subordinata alla questione se il sito Internet interessato, considerato nel suo complesso, rientri nell’attività principale di un’impresa o in un’attività che, per quest’ultima, svolge un ruolo meramente accessorio. |
32 |
Il livello di tutela riconosciuto ai consumatori non può, infatti, dipendere dal fatto che un medesimo contenuto televisivo venga offerto da un’impresa per la quale tale contenuto riveste soltanto un ruolo secondario, oppure da un’impresa per la quale detto contenuto rappresenta la totalità della sua offerta. |
33 |
In tali condizioni, si deve privilegiare un approccio sostanziale consistente, secondo quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, nell’esaminare se il servizio in questione abbia, in quanto tale ed indipendentemente dal contesto nel quale viene proposto, come obiettivo principale di fornire un programma al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico. |
34 |
Per quanto riguarda il procedimento principale, spetta al giudice del rinvio valutare se il servizio proposto nel sottodominio video abbia un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli degli articoli di stampa scritta dell’editore del quotidiano online. In tal caso, tale servizio rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/13. Se, al contrario, detto servizio appare come un elemento accessorio inscindibile dall’attività giornalistica di tale editore, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale, esso non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
35 |
Nel contesto di tale analisi, non può essere determinante il fatto che l’offerta audiovisiva in questione venga presentata nel dominio principale del sito Internet interessato oppure in un sottodominio di quest’ultimo, e ciò a pena di aprire la strada all’elusione delle norme della direttiva 2010/13 per mezzo di un’architettura del sito Internet creata a tale fine. |
36 |
Nel procedimento principale, sembra emergere da quanto dichiarato dal giudice del rinvio, nonché dal fascicolo sottoposto alla Corte, che un numero molto ridotto di articoli di stampa è collegato alle sequenze video in questione. Inoltre, secondo le indicazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte, la maggior parte di tali filmati è accessibile e visionabile indipendentemente dalla consultazione degli articoli della versione elettronica del quotidiano. Tali elementi tendono ad indicare che il servizio di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe essere considerato avere contenuto e funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica della ricorrente nel procedimento principale e, pertanto, costituire un servizio distinto dagli altri servizi offerti da quest’ultima. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio. |
37 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio. |
Sulle spese
38 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( * ) Lingua processuale: il tedesco.