Causa C‑308/14

Commissione europea

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

«Inadempimento di uno Stato — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 4 — Parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale — Diritto di soggiorno — Direttiva 2004/38/CE — Normativa nazionale che nega la concessione di taluni assegni familiari o del credito d’imposta per figlio a carico ai cittadini degli altri Stati membri che non dispongono di un diritto di soggiorno legale»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2016

  1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazioni previdenziali – Nozione – Prestazioni familiari destinate a coprire in parte le spese sopportate da una persona avente uno o più figli a carico e concesse a chiunque ne faccia richiesta – Credito d’imposta per figlio a carico concesso a chiunque abbia uno o più figli a carico in considerazione di vari fattori relativi alla situazione individuale della famiglia interessata – Inclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 1, z), e 3, § 1, j)]

  2. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Applicazione simultanea di più legislazioni nazionali – Esclusione – Sistema di norme di conflitto – Completezza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 11, § 3, e)]

  3. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Parità di trattamento ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 – Normativa nazionale che subordina la concessione delle prestazioni sociali alla condizione del soggiorno legale – Discriminazione indiretta – Inammissibilità – Giustificazione – Presupposti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 7 e 14, § 2)

  4. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento

    (Art. 258 TFUE)

  1.  Prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale.

    Di conseguenza, devono essere qualificate come prestazioni di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettera z), di tale medesimo regolamento, le prestazioni familiari destinate, in particolare, a coprire in parte le spese che deve sopportare una persona avente uno o più figli a carico, e concesse a chiunque ne faccia richiesta, al pari del credito d’imposta per figlio a carico, accordato a chiunque abbia uno o più figli a carico, il cui importo varia a seconda dei redditi familiari, del numero di figli a carico nonché di altri fattori relativi alla situazione individuale della famiglia interessata.

    (v. punti 58-61)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 63-66, 68)

  3.  Uno Stato membro ospitante che, ai fini della concessione di prestazioni sociali, richieda la regolarità del soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro nel suo territorio commette una discriminazione indiretta.

    Per essere giustificata, tale discriminazione indiretta dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo medesimo.

    A tale proposito, la necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante giustifica in linea di principio la possibilità di controllare la regolarità del soggiorno al momento della concessione di una prestazione sociale in particolare alle persone provenienti da altri Stati membri ed economicamente inattive, poiché tale concessione può avere conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere accordato da tale Stato.

    Per quanto riguarda la proporzionalità del criterio del diritto di soggiorno, la verifica da parte delle autorità nazionali, nell’ambito della concessione delle prestazioni sociali in questione, del fatto che il richiedente non si trovi irregolarmente nel territorio deve essere considerata una fattispecie di controllo della regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ragion per cui detta verifica non può essere sistematica.

    Di conseguenza, poiché è soltanto in caso di dubbio che le autorità nazionali procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o meno le condizioni previste dalla direttiva 2004/38, in particolare quelle di cui all’articolo 7, e, pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato membro, ai sensi di tale direttiva, la normativa nazionale summenzionata non costituisce una discriminazione vietata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    (v. punti 76, 79-82, 84, 86)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 85)