Causa C‑280/14 P

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Politica regionale — Programma operativo regionale POR Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 (2000‑2006) — Riduzione del contributo finanziario comunitario inizialmente concesso dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata

  2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

  3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità

    [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  5. Coesione economica, sociale e territoriale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

    (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 38, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 24)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 26)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 42‑44)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 51, 52)

  5.  In materia di liquidazione dei conti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), alla luce del sistema di gestione e di controllo istituito dall’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, secondo cui gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi del FESR, questi ultimi effettivamente dispongono delle migliori possibilità di raccogliere e verificare i dati relativi a tali interventi. Al riguardo, la Commissione deve, al fine di provare la sussistenza di una violazione delle norme applicabili, non già dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati.

    Detto Stato membro, da parte sua, non può confutare le constatazioni che sono alla base di un siffatto elemento di prova del dubbio serio e ragionevole nutrito dalla Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. Quando esso non riesce a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste ultime costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo. Di conseguenza, lo Stato membro interessato deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione.

    (v. punti 63‑66)