Causa C‑252/14

Pensioenfonds Metaal en Techniek

contro

Skatteverket

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen)

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Tassazione di redditi di fondi pensione — Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti — Tassazione forfettaria dei fondi pensione residenti sulla base di un rendimento fittizio — Ritenuta alla fonte applicata ai redditi generati da dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti — Comparabilità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016

  1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Normativa nazionale che sottopone i dividendi versati a fondi pensione non residenti ad un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai dividendi versati a fondi pensione residenti – Criteri di raffronto della situazione dei residenti e dei non residenti al fine di accertare l’esistenza di una restrizione

    (Art. 63 TFUE)

  2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Divieto – Deroghe – Interpretazione restrittiva – Portata

    (Artt. 63 TFUE e 65, §§ 1 e 3, TFUE)

  3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Normativa nazionale che sottopone i dividendi versati a fondi pensione non residenti ad un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai dividendi versati a fondi pensione residenti – Ammissibilità – Presupposti – Possibilità di tener conto, nel calcolo della base di capitale, di spese professionali connesse alla percezione dei dividendi, riservata ai soli fondi pensione residenti – Inammissibilità

    (Art. 63 TFUE)

  1.  Per determinare se un trattamento differenziato della tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione a seconda della loro qualità di fondi residenti o non residenti sfoci in un trattamento sfavorevole dei fondi pensione non residenti rispetto ai fondi pensione residenti e se pertanto costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, il periodo da considerare, ai fini del raffronto della pressione fiscale gravante sui dividendi distribuiti ai residenti e ai non residenti, è quello di cui si tiene conto per i dividendi distribuiti ai residenti. A tal proposito, un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti a fondi pensione non residenti nel corso di un anno fiscale non può essere compensato da un eventuale trattamento favorevole di questi ultimi in altri anni fiscali. Ne consegue che la valutazione dell’esistenza di un eventuale trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti deve essere fatta per ciascun esercizio fiscale, singolarmente considerato.

    (v. punti 33, 37, 39, 41)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 45-49)

  3.  L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime di diritto comune. Tuttavia, osta a che i fondi pensione beneficiari non residenti non possano tener conto delle eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    A tal proposito, la tassazione che colpisce i fondi pensione residenti ha un oggetto diverso rispetto a quella applicata ai fondi pensione non residenti. Così, mentre i primi sono tassati sulla totalità dei propri redditi, calcolati in base agli attivi al netto delle passività, alla quale è applicato un tasso di rendimento forfettario, indipendentemente dall’effettiva percezione di dividendi nel corso dell’esercizio fiscale in questione, i secondi sono tassati sui dividendi percepiti nello Stato membro della società che li distribuisce nel corso di tale esercizio. Infatti, nell’ambito del regime pensionistico, di cui fanno parte i fondi pensione, la normativa nazionale relativa alla tassazione di detti fondi mira ad introdurre una tassazione neutra, e indipendente dalla congiuntura, di diversi tipi di attivi nonché di tutte le forme di risparmio pensionistico coinvolte. Per raggiungere un simile obiettivo, tutti gli attivi di un fondo pensione residente sono assoggettati annualmente ad un’imposta forfettaria, che riflette il rendimento di tali attivi, indipendentemente dalla percezione di un reddito generato dagli stessi, in particolare dalla percezione di dividendi. Una tassazione siffatta dei redditi dei fondi pensione residenti è operata dallo Stato membro interessato, che dispone di un potere impositivo sui loro redditi globali in qualità di Stato di residenza di detti fondi. Viceversa, per quanto concerne i fondi pensione non residenti in detto Stato membro, quest’ultimo, in conformità ad una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, dispone solamente di un potere impositivo sui redditi generati dagli attivi di tali fondi che si trovano nel suo territorio. In ragione di detto potere impositivo limitato per quanto concerne i fondi pensione non residenti, lo Stato membro interessato non può tassare tutti gli attivi di tali fondi pensione.

    Alla luce di ciò, l’obiettivo perseguito da una siffatta normativa nazionale, consistente nell’applicare una tassazione neutra, e indipendente dalla congiuntura, dei diversi tipi di attivi nonché di tutte le forme di risparmio pensionistico coinvolte, che presuppone che i fondi pensione siano tassati su tutti i loro attivi, non può essere raggiunto per quanto concerne i fondi pensione non residenti. Tale obiettivo, che parimenti presuppone che i fondi pensione siano tassati annualmente e indipendentemente dalla distribuzione di dividendi, non può essere raggiunto neppure con la tassazione dei dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti secondo il metodo forfettario, basandosi, per calcolare l’imposta dovuta, sul valore degli attivi sottostanti, dal momento che i fondi pensione non residenti possono, in ogni caso, essere tassati solo al momento della distribuzione in loro favore dei dividendi. Ne consegue che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detta normativa nazionale, nonché del suo oggetto e del suo contenuto, un fondo pensione non residente non si trova in una situazione comparabile a quella di un fondo pensione residente. Tuttavia, per quanto concerne le spese professionali direttamente connesse a un’attività che ha generato redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato sono posti in una situazione comparabile. A tal proposito, spetta al giudice nazionale verificare se il metodo impositivo applicato ai fondi pensione residenti consenta, attraverso il calcolo della base imponibile di detti fondi e, in particolare, prendendo in considerazione le loro passività nel calcolo della base di capitale, di tener conto di eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi. Se così fosse, la presa in considerazione di tali spese dovrebbe essere ammessa anche per i fondi pensione non residenti.

    (v. punti 52-56, 58-60, 63-66 e dispositivo)