Cause riunite C‑250/14 e C‑289/14

Air France-KLM

e

Hop!-Brit Air SAS

contro

Ministère des Finances et des Comptes publics

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Francia)]

«Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità — Trasporto aereo — Biglietto acquistato ma non utilizzato — Esecuzione della prestazione di trasporto — Emissione del biglietto — Momento del versamento dell’imposta»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015

  1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Trasporto aereo di passeggeri — Inclusione — Presupposti — Biglietti emessi dalla compagnia aerea non utilizzati dai passeggeri e non rimborsabili — Irrilevanza — Rilascio di biglietti soggetto all’imposta sul valore aggiunto

    (Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e dalla direttiva 2001/115, artt. 2, punto 1, e 10, § 2)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Acquisto di un biglietto aereo da parte di un passeggero — Biglietto non utilizzato successivamente — Esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del prezzo del biglietto — Incasso da parte della compagnia aerea, da parte di un terzo che agisce in suo nome e per suo conto o da parte di un terzo che agisce in nome proprio — Irrilevanza

    (Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e dalla direttiva 2001/115, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, commi 1 e 2)

  3. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Trasporto aereo di passeggeri — Inclusione — Commercializzazione da parte di un terzo dei biglietti di una compagnia aerea per conto di quest’ultima nell’ambito di un contratto di franchising — Somma forfettaria versata dal terzo alla compagnia aerea, a titolo dei biglietti emessi e scaduti, calcolata in percentuale del fatturato annuo realizzato sulle corrispondenti linee aeree — Somma imponibile a titolo di corrispettivo dei suddetti biglietti

    (Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e dalla direttiva 2001/115, artt. 2, punto 1, e 10, § 2)

  1.  Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/59, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che l’emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.

    Infatti, una prestazione di servizi, quale il trasporto aereo di passeggeri, è soggetta all’IVA allorché, da un lato, la somma versata da un passeggero ad una compagnia aerea, nell’ambito del rapporto giuridico perfezionato con il contratto di trasporto, è direttamente connessa ad un servizio individuabile di cui essa costituisce il compenso e, dall’altro, nel momento in cui detto servizio è effettuato.

    Tuttavia, la realizzazione dei servizi la cui fornitura corrisponde all’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone è possibile solo a condizione che il passeggero della compagnia aerea si presenti alla data e nel luogo dell’imbarco previsto, in quanto la suddetta compagnia aerea gli riserva il diritto di usufruirne fino all’ora d’imbarco e alle condizioni specificate nel contratto di trasporto concluso al momento dell’acquisto del biglietto.

    Pertanto, la controprestazione del prezzo versato al momento dell’acquisto del biglietto è costituita dal diritto che ne deriva per il passeggero di usufruire dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il passeggero si avvalga di tale diritto, giacché la compagnia aerea realizza la prestazione nel momento in cui pone il passeggero in condizione di usufruire delle prestazioni medesime.

    (v. punti 25‑28, 35, dispositivo 1)

  2.  Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, primo e secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/59, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che l’imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell’acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.

    (v. punto 43, dispositivo 2)

  3.  Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/59, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un terzo commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell’ambito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.

    Infatti, in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e della sesta direttiva modificata, il debitore dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul prezzo del biglietto venduto è la compagnia aerea che effettua il servizio di trasporto.

    Se, nella commercializzazione dei biglietti, un terzo agisce in nome e per conto della compagnia aerea, spetta a quest’ultima versare l’imposta sul valore aggiunto sui biglietti.

    La somma forfettaria versata dal terzo alla compagnia aerea a titolo dei biglietti emessi e scaduti non può essere considerata corrispondente a un indennizzo compensativo corrisposto dal terzo a titolo di un danno subito dalla compagnia aerea derivante dal fatto che il passeggero inadempiente non si è presentato all’imbarco. Tale passeggero versa il prezzo del servizio di trasporto al momento dell’acquisto del biglietto. La compagnia aerea esegue la prestazione alla quale si è obbligata per il semplice fatto che il passeggero dispone del diritto di usufruire dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto aereo di persone.

    Ne consegue che il prezzo del biglietto trattenuto dalla compagnia aerea costituisce effettivamente il compenso del servizio di trasporto che la compagnia offre al cliente, e ciò anche qualora quest’ultimo non utilizzi il servizio.

    Pertanto, la somma forfettaria costituisce il compenso percepito dalla compagnia aerea quale corrispettivo di biglietti che sono stati emessi dal terzo per conto della suddetta compagnia, ma che non sono stati utilizzati dagli acquirenti. Sussiste quindi un nesso diretto tra la prestazione di servizi fornita e il compenso percepito a tale titolo.

    (v. punti 45, 47‑52, dispositivo 3)