Causa C‑198/14

Valev Visnapuu

contro

Kihlakunnansyyttäjä

e

Suomen valtio – Tullihallitus

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 TFUE e 110 TFUE — Direttiva 94/62/CE — Articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 — Vendita a distanza e trasporto di bevande alcoliche da un altro Stato membro — Accise su taluni imballaggi di bevande — Esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione — Articoli 34 TFUE, 36 TFUE e 37 TFUE — Requisito di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Giustificazione — Tutela della salute»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015

  1. Ambiente — Rifiuti — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62 — Armonizzazione esauriente — Insussistenza — Valutazione della compatibilità di una normativa nazionale nella stessa materia sulla base non solo della misura di armonizzazione, ma anche del diritto primario

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62, artt. 1, § 1, 7 e 15)

  2. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Nozione — Accise su taluni imballaggi di bevande — Esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione — Inclusione — Presupposti

    (Artt. 34 TFUE e 110 TFUE)

  3. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Divieto di discriminazione fra merci importate e merci nazionali simili — Accise su taluni imballaggi di bevande — Esenzione in caso di integrazione degli imballaggi in un sistema di deposito cauzionale e di restituzione — Ammissibilità — Violazione della direttiva 94/62, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio — Insussistenza

    (Art. 110 TFUE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62, artt. 1, § 1, 7 e 15)

  4. Monopoli nazionali di natura commerciale — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Norme relative all’esistenza e al funzionamento di un monopolio — Monopolio nazionale di vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Normativa che prevede deroghe a detto monopolio per le persone che dispongono un’autorizzazione per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche — Regimi di autorizzazione scindibili dal funzionamento del monopolio — Inapplicabilità dell’articolo 37 TFUE — Valutazione alla luce dell’articolo 34 TFUE

    (Artt. 34 TFUE e 37 TFUE)

  5. Monopoli nazionali di natura commerciale — Articolo 37 TFUE — Oggetto — Obbligo di organizzare i monopoli in modo da escludere qualsiasi discriminazione negli scambi di merci in provenienza dagli altri Stati membri

    (Art. 37 TFUE)

  6. Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Normativa di uno Stato membro che assoggetta il venditore stabilito in un altro Stato membro a un requisito di autorizzazione di vendita al dettaglio per l’importazione di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori residenti nel primo Stato membro — Ammissibilità — Presupposto — Tutela della salute e dell’ordine pubblico — Verifica da parte del giudice nazionale

    (Artt. 34 TFUE e 36 TFUE)

  1.  Qualsiasi misura nazionale in un ambito che ha costituito oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione dev’essere valutata alla luce delle disposizioni di questa misura di armonizzazione, e non di quelle del diritto primario. A tale proposito, al fine di determinare se l’armonizzazione effettuata da una direttiva abbia carattere esauriente, spetta alla Corte interpretare le disposizioni di cui trattasi tenendo conto non solo del loro tenore testuale, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte.

    Per quanto riguarda la direttiva 94/62, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l’armonizzazione effettuata dagli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della stessa non ha carattere esauriente. Di conseguenza, le misure nazionali che attuano tali articoli devono essere valutate alla luce non solo delle disposizioni di tale direttiva, ma altresì delle pertinenti disposizioni di diritto primario.

    Infatti, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 94/62 ha lo scopo di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi e assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e per prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché di distorsioni e restrizioni della concorrenza nell’Unione.

    L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 94/62 dispone che i sistemi di restituzione e/o raccolta e i sistemi di reimpiego o recupero si applicano anche ai prodotti importati, in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza «in conformità con il Trattato». Pertanto, tale articolo non effettua un’armonizzazione esauriente ma, al contrario, rinvia alle disposizioni pertinenti del Trattato.

    Per quanto riguarda l’articolo 15 della direttiva 94/62, esso non effettua un’armonizzazione ma abilita il Consiglio ad adottare strumenti economici per promuovere gli obiettivi definiti da tale direttiva o, in mancanza, gli Stati membri che agiscono «nell’osservanza degli obblighi derivanti dal Trattato». Anche tale disposizione esige, quindi, l’applicazione delle disposizioni pertinenti del Trattato.

    (v. punti 40-43, 45-48)

  2.  Un onere finanziario costituisce un’imposizione interna ai sensi dell’articolo 110 TFUE se rientra in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dei prodotti.

    Nel caso di una normativa che istituisce un’accisa su taluni imballaggi di bevande pari a 51 centesimi di euro per litro di prodotto imballato, ma che esenta da tale accisa gli imballaggi delle bevande integrati in un sistema di restituzione operativo, il diritto di accisa è, da un lato, un onere finanziario rientrante in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su una categoria di prodotti, cioè gli imballaggi di bevande. A tale proposito, è già stato giudicato che i rifiuti destinati allo smaltimento devono essere considerati prodotti ai sensi dell’articolo 110 TFUE. Un’accisa su taluni imballaggi di bevande deve, quindi, essere considerata come applicata a prodotti, ai sensi di tale disposizione.

    Dall’altro lato, tale accisa grava sugli imballaggi di bevande secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dalla loro origine o dalla loro destinazione. Infatti, tale accisa grava tanto sugli imballaggi di bevande di origine nazionale quanto sugli imballaggi di bevande importati, qualora essi non siano stati integrati in un sistema di restituzione operativo.

    Di conseguenza, un’accisa del genere su taluni imballaggi di bevande costituisce un’imposizione interna ai sensi dell’articolo 110 TFUE che deve essere valutata alla luce dell’articolo 110 TFUE, e non dell’articolo 34 TFUE.

    (v. punti 51-55)

  3.  L’articolo 110 TFUE nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che istituisce un’accisa su taluni imballaggi di bevande ma prevede un’esenzione in caso di integrazione di tali imballaggi in un sistema di restituzione operativo.

    Orbene, le eventuali difficoltà incontrate dal piccolo operatore che effettua vendite a distanza per aderire ad un sistema di restituzione operativo o per creare un tale sistema non dimostrano una una differenza di trattamento tra gli imballaggi di bevande originari di altri Stati membri e i prodotti nazionali simili, ai sensi dell’articolo 110, primo comma, TFUE. Infatti, da tali difficoltà non può dedursi che gli imballaggi di bevande originari di altri Stati membri possano beneficiare in misura minore dell’esenzione prevista in caso di integrazione in un sistema del genere, e siano quindi assoggettati ad un’imposizione più onerosa rispetto ai prodotti nazionali simili.

    Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma. della direttiva 94/62, che prevede che i sistemi di restituzione, di raccolta, di reimpiego o di recupero degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio si applichino ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie e siano concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il Trattato, riguarda il funzionamento di tali sistemi e non quello di un regime di accisa su taluni imballaggi di bevande.

    Infine, una normativa che istituisce un’accisa su taluni imballaggi di bevande può essere qualificata come misura adottata da uno Stato membro intesa alla realizzazione degli obiettivi definiti dalla direttiva 94/62, ai sensi dell’articolo 15 della stessa. Infatti, una normativa del genere, che attua il principio «chi inquina paga», poiché l’accisa deve essere corrisposta dagli operatori che non partecipano a un sistema di restituzione degli imballaggi di bevande, incoraggia gli operatori a aderire ad un sistema di restituzione degli imballaggi di bevande, o a creare il loro proprio sistema di restituzione, al fine di evitare il pagamento di tale accisa.

    (v. punti 63, 69, 70, 73, 74, 76, disp. 1)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 86-92)

  5.  Senza imporre l’abolizione totale dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, l’articolo 37 TFUE dispone il loro riordino in modo da escludere, nelle condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi sul mercato, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri.

    Pertanto, l’articolo 37 TFUE impone che l’organizzazione ed il funzionamento del monopolio siano riordinati in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi, di guisa che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri non sia svantaggiato, né in diritto né in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali e la concorrenza tra le economie degli Stati membri non sia falsata.

    (v. punti 94, 95)

  6.  Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un venditore stabilito in un altro Stato membro è assoggettato a un requisito di autorizzazione di vendita al dettaglio per l’importazione di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori residenti nel primo Stato membro, qualora detto venditore provveda al trasporto di tali bevande o ne affidi il trasporto ad un terzo, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, nella specie la tutela della salute e dell’ordine pubblico, che tale obiettivo non possa essere raggiunto con un’efficacia di livello almeno equivalente mediante misure meno restrittive e che tale normativa non costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

    (v. punto 129, disp. 2)