Cause riunite C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14
Borealis Polyolefine GmbH e altri
contro
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft-, Umwelt und Wasserwirtschaft e altri
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, dal Raad van State (Paesi Bassi) e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio]
«Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis, paragrafo 5 — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito — Modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme — Decisione 2011/278/UE — Articolo 15, paragrafo 3 — Decisione 2013/448/UE — Articolo 4 — Allegato II — Validità»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 aprile 2016
Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Domanda diretta a presentare osservazioni sui punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura
(Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)
Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Questione vertente sulla validità di una decisione non impugnata sulla base dell’articolo 263 TFUE – Ricorso nel procedimento principale proposto da una società manifestamente priva della legittimazione ad agire per l’annullamento – Ricevibilità
[Artt. 263, comma 4, TFUE e 267, punto b), TFUE; decisioni della Commissione 2011/278, artt. 10, § 9, e 15, § 4, nonché 2013/448, art. 4 e allegato II]
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione gratuita di quote – Metodo di assegnazione – Calcolo sulla base del quantitativo annuale massimo di tali quote da assegnare – Inclusione, nella determinazione di tale quantitativo, delle emissioni dei produttori di elettricità – Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis, §§ 3 e 5; decisione della Commissione 2011/278, art. 15, § 3)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Contesto e finalità della normativa in causa quale base di riferimento
Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime transitorio di assegnazione gratuita di quote – Metodo di assegnazione – Calcolo sulla base del quantitativo annuale massimo di tali quote da assegnare – Inclusione, nella determinazione di tale quantitativo, delle emissioni generate da impianti sottoposti al sistema per lo scambio di quote anteriormente al 2013 – Inammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis, § 5, comma 1, b), e allegato I; decisione della Commissione 2013/448, art. 4 e allegato II]
Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Dichiarazione d’invalidità delle disposizioni di una decisione della Commissione relative al fattore di correzione applicato dagli Stati membri per determinare il quantitativo di quote di emissioni dei gas a effetto serra da assegnare a titolo gratuito – Effetti – Limitazione temporale
(Artt. 264, comma 2, TFUE e 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87; decisione della Commissione 2013/448, art. 4 e allegato II)
Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Dichiarazione d’invalidità di un atto dell’Unione – Effetti – Applicazione per analogia dell’articolo 266 TFUE – Obblighi delle istituzioni dell’Unione – Obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all’illegittimità accertata
(Artt. 266 TFUE e 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Dichiarazione d’invalidità di un atto dell’Unione – Effetti – Limitazione temporale – Eccezione a favore di un operatore che abbia esperito un’azione giudiziaria o presentato un reclamo equivalente ai sensi del diritto nazionale applicabile
(Art. 267 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punto 40)
V. il testo della decisione.
(v. punti 46, 49, 50, 58)
L’esclusione, ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote, delle emissioni generate dagli impianti di produzione di elettricità risulta dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, il quale non attribuisce alcun potere discrezionale alla Commissione in proposito. In effetti, il rinvio dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, di tale direttiva agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 deve essere inteso nel senso che esso riguarda impianti che non siano né impianti di produzione di elettricità né impianti deputati alla cattura di CO2 e neppure condutture per il trasporto di CO2 o siti di stoccaggio di CO2.
Inoltre, siffatto trattamento asimmetrico delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità e degli impianti che producono emissioni di gas a effetto serra è conforme all’obiettivo principale della direttiva 2003/87 di proteggere l’ambiente attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(v. punti 65, 78, 79)
V. il testo della decisione.
(v. punto 90)
Nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote di emissioni di gas a effetto serra da assegnare a titolo gratuito, la Commissione doveva tener conto, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, solo delle emissioni degli impianti inseriti nel sistema comunitario a partire dal 2013. Pertanto, tale disposizione osta alla considerazione delle emissioni derivanti dalle attività contemplate all’allegato I di detta direttiva a decorrere dal 2013 allorché a produrle siano stati impianti sottoposti al sistema per lo scambio di quote anteriormente a tale data.
Di conseguenza, dal momento che la Commissione ha, almeno in parte, preso in considerazione emissioni di impianti soggetti al sistema per lo scambio di quote prima del 2013 al fine di determinare il quantitativo massimo annuo di quote che potevano essere assegnate a titolo gratuito, quest’ultimo non è conforme alle prescrizioni che derivano dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87 in quanto è troppo elevato. Del pari, anche il fattore di correzione transettoriale uniforme stabilito all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, viola tale disposizione. Pertanto, l’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448 sono invalidi.
(v. punti 94, 95, 98, 99, dispositivo 2)
Qualora lo giustifichino motivi imperativi di certezza del diritto, la Corte può avvalersi, in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE – applicabile per analogia anche nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE –, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti di tale atto debbano considerarsi definitivi.
Occorre limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e di evitare che le misure adottate siano rimesse in discussione. Infatti, l’annullamento del fattore di correzione transettoriale uniforme stabilito all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448 può mettere in questione l’insieme delle assegnazioni finali anteriori a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra che hanno avuto luogo negli Stati membri sulla base di una normativa ritenuta valida. In tal senso, la dichiarazione di invalidità di dette disposizioni rischierebbe di avere gravi ripercussioni su un numero elevato di rapporti giuridici costituiti in buona fede. Tali motivi imperativi di certezza del diritto sono atti a giustificare la limitazione nel tempo degli effetti di tale dichiarazione. Inoltre, il vuoto giuridico temporaneo che deriverebbe dalla dichiarazione di invalidità potrebbe pregiudicare l’attuazione del sistema per lo scambio di quote istituito dalla direttiva 2003/87 e, quindi, la realizzazione degli obiettivi di quest’ultima.
(v. punti 103, 105, 106, 111, dispositivo 3)
V. il testo della decisione.
(v. punto 107)
La Corte deve senz’altro determinare, quando si avvale della possibilità di limitare l’efficacia retroattiva di una dichiarazione di invalidità di un atto dell’Unione pronunciata nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, se possa essere prevista una deroga a tale limitazione dell’efficacia temporale della propria sentenza a favore della parte del procedimento principale che ha proposto dinanzi al giudice nazionale il ricorso avverso le misure nazionali di esecuzione dell’atto dell’Unione o se, al contrario, anche nei confronti di detta parte, la dichiarazione di invalidità dell’atto dell’Unione con effetti unicamente ex nunc costituisca un rimedio adeguato.
(v. punto 108)