Causa C‑185/14

«EasyPay » AD

e

«Finance Engineering» AD

contro

Ministerski savet na Republika Bulgaria

e

Natsionalen osiguritelen institut

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad)

«Rinvio pregiudiziale — Servizio di vaglia postale — Direttiva 97/67/CE — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale — Aiuto di Stato — Attività economica — Servizi di interesse economico generale»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015

  1. Libera prestazione dei servizi — Servizi postali — Direttiva 97/67 — Ambito di applicazione — Servizi di vaglia postale — Esclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67)

  2. Concorrenza — Regole dell’Unione — Impresa — Nozione — Ente postale incaricato del versamento delle pensioni — Esclusione — Presupposto — Attività inscindibilmente legata al funzionamento del sistema pensionistico — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Esclusione — Condizioni enunciate nella sentenza Altmark — Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico — Applicazione della decisione 2012/21 a regimi di aiuti messi ad esecuzione prima dell’entrata in vigore di detta decisione — Portata

    (Art. 106, § 2, TFUE; decisioni della Commissione 2005/842 e 2012/21, artt. 2, § 2, 10, 11, 12)

  1.  La direttiva 97/67, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l’operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

    Infatti, l’articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67 elenca in termini esaustivi i servizi rientranti nella nozione di «servizio postale» ai sensi della direttiva stessa, e il punto 6 di tale articolo descrive dettagliatamente cosa debba intendersi per «invio postale» ai sensi di detta direttiva. Ebbene, né l’articolo 2 né alcuna altra disposizione della direttiva 97/67 menzionano i servizi finanziari, compresi quelli forniti a titolo aggiuntivo dai prestatori di servizi postali.

    (v. punti 29, 30, 33, dispositivo 1)

  2.  Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, costituisce un’impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Dall’altro, costituisce attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato.

    Diversamente, non costituisce attività economica l’attività degli enti che concorrono alla gestione del servizio pubblico di previdenza sociale che svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda, infatti, sul principio di solidarietà e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall’importo dei contributi.

    Al fine di determinare se l’attività di un ente postale, consistente nell’assicurare l’erogazione delle pensioni, costituisca un’attività economica rientrante nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il giudice nazionale deve verificare se detta attività concorra o meno al funzionamento del servizio pubblico di previdenza sociale. In tale contesto, per escludere la qualificazione come attività economica, tale attività deve essere, per la sua natura, per il suo oggetto, nonché per le norme alle quali è soggetta, inscindibilmente legata al sistema pensionistico nazionale. A tale riguardo, il fatto che un ente postale intervenga unicamente per assicurare l’erogazione delle pensioni e che l’erogazione di tali pensioni possa essere effettuata tramite istituti bancari, di modo che i vaglia postali non costituiscono l’unico mezzo per procedere all’erogazione delle pensioni, costituisce un indizio che consente di ritenere che l’attività di vaglia postale mediante la quale vengono erogate le pensioni potrebbe essere scissa dal sistema pensionistico nazionale.

    (v. punti 37‑43)

  3.  L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’attività di vaglia postale che consente l’erogazione delle pensioni costituisca un’attività economica, comunque non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un operatore postale nazionale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.

    (v. punto 56, dispositivo 2)

  4.  In materia di aiuti di Stato, dagli articoli 11 e 12 della decisione 2012/21, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, risulta che quest’ultima abroga la decisione 2005/842 ed entra in vigore il 31 gennaio 2012. L’articolo 10 della decisione 2012/21 prevede che i regimi di aiuti messi ad esecuzione prima dell’entrata in vigore di detta decisione, che fossero compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica in base alla decisione 2005/842, continuano ad essere compatibili con il mercato interno e esenti dall’obbligo di notifica preventiva per un ulteriore periodo di due anni, ossia sino al 31 gennaio 2014. A decorrere da tale data, un regime di aiuti di Stato deve rispettare le condizioni stabilite dalla decisione 2012/21 al fine di poter essere esentato dall’obbligo di notifica.

    Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2012/21, nel caso in cui un fornitore di servizi gestisca un servizio di interesse economico generale da più di dieci anni, tale decisione si applica soltanto nella misura in cui tale fornitore abbia dovuto effettuare investimenti significativi per adempiere al suo obbligo di servizio di interesse economico generale. Tale valutazione spetta al giudice nazionale.

    (v. punti 53‑55)