SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 luglio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Intese — Modalità di ripartizione dei clienti su un mercato di fondi pensione privati — Sussistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE — Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri»

Nella causa C‑172/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania), con decisione del 13 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento

ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

contro

Consiliul Concurenței,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 febbraio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, da I. Hrisafi e R. Vasilache, avocați;

per il Consiliul Concurenței, da B. Chirițoiu, A. Atomi e A. Gunescu, in qualità di agenti;

per il governo rumeno, da R.‑H. Radu, A. Buzoianu e A.‑G. Văcaru, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Biolan, M. Kellerbauer e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA (in prosieguo: la «ING Pensii»), società di gestione di un fondo pensione privato, e il Consiliul Concurenței (Autorità garante della concorrenza) in ordine a una domanda diretta all’annullamento di una decisione di quest’ultimo che ha inflitto a detta società un’ammenda per aver partecipato a un accordo volto a restringere la concorrenza nel mercato rumeno dei fondi pensione privati.

Contesto normativo

3

L’articolo 5 della legge n. 21/1996 sulla concorrenza, nella sua versione modificata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 240 del 3 aprile 2014; in prosieguo: la «legge n. 21/1996»), così prevede:

«(1)   Sono vietati tutti gli accordi espressi o taciti tra operatori economici o associazioni di operatori economici, tutte le decisioni adottate da associazioni di operatori economici nonché tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza sul mercato rumeno o su una parte di esso, in particolare quelli diretti a:

(…)

c)

ripartire mercati o fonti di approvvigionamento (…)».

4

La legge n. 411/2004 sui fondi pensione privati, nella sua versione modificata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 482 del 18 luglio 2007; in prosieguo: la «legge n. 411/2004»), disciplina la costituzione, l’organizzazione e la sorveglianza di tali fondi pensione. L’adesione a un fondo pensione privato, ove obbligatoria, avviene sotto il controllo della Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Cassa nazionale delle pensioni e altre prestazioni previdenziali; in prosieguo: la «CNPAS»).

5

In forza della legge n. 411/2004, 18 società aventi a oggetto la gestione di fondi pensione privati sono state autorizzate dalla Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Commissione di vigilanza del regime pensionistico privato) nel periodo compreso tra il 25 luglio 2007 e il 9 ottobre 2007, ove ciascuna di tali società poteva amministrare un solo fondo pensione in Romania.

6

L’articolo 30 della legge n. 411/2004 così dispone:

«(1)   Le persone che non abbiano superato i 35 anni (…) che versino contributi al sistema pensionistico pubblico, devono aderire a un fondo pensione.

(…)».

7

L’articolo 31 di tale legge così recita:

«Una persona non può aderire, contemporaneamente, a più fondi pensione disciplinati dalla presente legge e può avere solo un conto presso il fondo pensione cui aderisce (…)».

8

L’articolo 32 di detta legge così prevede:

«(1)   Una persona si iscrive a un fondo pensione mediante la sottoscrizione di un atto di adesione individuale, di propria iniziativa oppure a seguito della sua assegnazione al fondo ad opera dell’ente di censimento.

(2)   Al momento della firma dell’atto di adesione i partecipanti sono informati riguardo alle condizioni del sistema pensionistico privato, in particolare riguardo ai diritti e agli obblighi delle parti interessate dal regime pensionistico privato, ai rischi finanziari, tecnici e di altro genere, nonché alla natura e alla ripartizione dei suddetti rischi.

(…)».

9

L’articolo 33 della stessa legge così dispone:

«(1)   La persona che non abbia aderito a un fondo pensione entro 4 mesi dalla data in cui è sorto l’obbligo in tal senso in forza della legge viene attribuita in modo aleatorio dall’ente di censimento a un fondo pensione.

(2)   La ripartizione aleatoria delle persone è effettuata in modo direttamente proporzionale al numero dei partecipanti a un fondo pensione alla data della ripartizione.

(…)».

10

L’articolo 5 del regolamento n. 18/2007 della Commissione di vigilanza del regime pensionistico privato, relativo all’adesione iniziale e alla registrazione dei partecipanti ai fondi pensione privati, nella sua versione modificata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 746 del 2 novembre 2007; in prosieguo: il «regolamento n. 18/2007»), così prevede:

«(1)   La scelta di un fondo pensione privato è lasciata al singolo partecipante.

(2)   L’adesione a un fondo pensione privato avviene per iniziativa dello stesso partecipante oppure a seguito dell’attribuzione di quest’ultimo in modo aleatorio da parte della CNPAS, nei casi in cui l’adesione a un fondo pensione privato è obbligatoria.

(…)

(6)   La procedura di adesione iniziale ai fondi pensione privati ha inizio il 17 settembre 2007 e si conclude il 17 gennaio 2008».

11

L’articolo 21 del regolamento n. 18/2007 così dispone:

«(1)   Qualora una persona sia segnalata, nell’ambito di una relazione bimestrale, da una o più società amministratrici per aver sottoscritto vari atti individuali di adesione, oppure si constata che il suo atto di adesione è ritenuto temporaneamente convalidato nell’ambito di una relazione bimestrale anteriore, la CNPAS inserisce la persona interessata nella tabella elettronica dei doppioni.

(2)   La CNPAS trasmette la tabella elettronica dei doppioni alle società amministratrici e alla commissione entro i tre giorni lavorativi seguenti la ricezione della relazione bimestrale.

(…)».

12

L’articolo 23 di tale regolamento così recita:

«(…)

(3)   Le persone che, al termine del processo di adesione iniziale, risultano alla CNPAS avere sottoscritto più di un atto di adesione individuale sono iscritte nel registro dei partecipanti come “non convalidate” e saranno ripartite in modo aleatorio conformemente alle disposizioni del presente regolamento».

13

L’articolo 29 di detto regolamento così dispone:

«Al termine del procedimento di ripartizione aleatoria, la CNPAS convalida l’iscrizione delle persone a ciascun fondo pensione privato e aggiorna le informazioni nel registro dei partecipanti».

14

L’articolo 30 dello stesso regolamento così stabilisce:

«(1)   Entro 5 giorni lavorativi dalla registrazione nel registro dei partecipanti delle persone ripartite in modo aleatorio, la CNPAS notifica a ogni società amministratrice l’elenco delle persone attribuite in modo aleatorio e dalla stessa dichiarate validamente iscritte al fondo pensione privato.

(…)».

15

L’articolo 31 del regolamento n. 18/2007 così recita:

«La società amministratrice a cui sono stati attribuiti in modo aleatorio partecipanti da parte della CNPAS è obbligata a notificare a questi ultimi, entro 15 giorni di calendario dalla data della loro registrazione in qualità di partecipanti al fondo pensione privato, la denominazione del fondo pensione privato e della società amministratrice dello stesso».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

La ING Pensii è una società che svolge un’attività di gestione di fondi pensione, in particolare nel mercato delle pensioni private obbligatorie in Romania. In tale qualità, la ricorrente è stata sottoposta a un’indagine condotta dal Consiliul Concurenţei, avente a oggetto un’eventuale violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 21/1996 e dell’articolo 101 TFUE.

17

Con la decisione n. 39/2010, del 7 settembre 2010, il Consiliul Concurenţei ha inflitto ammende a quattordici società di gestione di fondi pensione privati, tra le quali figura la ING Pensii, per via di accordi, conclusi tra tali società, volti alla ripartizione di clienti. Tali accordi riguardavano persone che avevano sottoscritto due atti di adesione a fondi pensione privati diversi, nel corso del periodo di adesione iniziale a tali fondi. Secondo il Consiliul Concurenţei, nel concludere tali accordi, i fondi pensione interessati si sono ripartiti tra loro tali persone (in prosieguo: i «doppioni») in parti uguali e, così, hanno cercato di evitare la loro ripartizione da parte della CNPAS.

18

Il 4 ottobre 2010, l’ING Pensii ha chiesto dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (corte d’appello di Bucarest), in via principale, l’annullamento della decisione n. 39/2010 e, in via subordinata, l’annullamento parziale della stessa, al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta. Tale società ha addotto che gli accordi in questione non erano contrari all’articolo 5, paragrafo 1, della legge n. 21/1996 e che non erano soddisfatte nemmeno le condizioni per l’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

19

La ING Pensii ha sostenuto, in particolare, che la ripartizione dei partecipanti registrati come doppioni non era riconducibile alla nozione di «intesa». Pertanto, non era possibile rilevare alcun effetto consistente nel restringere, impedire o falsare la concorrenza nel mercato rumeno dei fondi pensione privati obbligatori o in una parte significativa di quest’ultimo. La ING Pensii ha altresì affermato che la concorrenza tra tali fondi pensione non era stata eliminata, posto che questi ultimi erano stati in situazione di concorrenza durante il periodo iniziale di adesione.

20

Il Consiliul Concurenței ha osservato che, per stabilire il carattere anticoncorrenziale degli accordi conclusi tra i fondi pensione interessati, tra i quali figura la ING Pensii, si doveva tener conto del quadro giuridico posto a fondamento della costituzione e del funzionamento del mercato della gestione privata dei fondi pensione obbligatori nonché delle specificità del mercato nel quale tali accordi erano stati conclusi.

21

Con sentenza del 6 febbraio 2012, la Curtea de Apel Bucureşti ha respinto il ricorso della ING Pensii. Quest’ultima ha proposto un’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo in particolare che la scelta di un algoritmo di calcolo dei doppioni, diverso da quello previsto dalla normativa applicabile, non costituiva una violazione della legge n. 21/1996, ma, tutt’al più, una violazione della normativa specifica in materia di pensioni private obbligatorie. Inoltre, posto che l’accordo in parola si è limitato alla ripartizione dei doppioni, esso non avrebbe potuto incidere sulla concorrenza nel mercato in questione, poiché i doppioni, che rappresentavano meno dell’1,5% di tale mercato, non sarebbero stati oggetto di concorrenza tra i fondi pensione.

22

La ING Pensii ha altresì sostenuto, dinanzi al giudice del rinvio, di non avere alcun interesse di ordine pratico o economico a che si procedesse ad una ripartizione dei doppioni in parti uguali, poiché essa deteneva già, al 15 ottobre 2007, la maggiore quota di mercato. Inoltre, gli accordi di cui al procedimento principale avrebbero generato effetti positivi portando a una maggiore efficienza del processo di adesione ai fondi pensione privati obbligatori, giacché i partecipanti avevano avuto maggiori opportunità che fosse rispettata la loro scelta, rispetto alla situazione che si sarebbe avuta ove si fosse proceduto ad una ripartizione aleatoria.

23

La ING Pensii ha infine sostenuto che, nella fattispecie, non è stato dimostrato alcun effetto di compartimentazione del mercato nazionale dei fondi pensione privati obbligatori, che sia dovuto alla scelta di un altro algoritmo di calcolo dei doppioni. Trattandosi di accordi che coprono una percentuale marginale del mercato rumeno in questione, sarebbe evidente che i loro effetti reali o potenziali sono insignificanti e che, in nessun caso, sono tali da produrre effetti nel mercato interessato a livello dell’Unione.

24

Il Consiliul Concurenței ha concluso per il rigetto dell’impugnazione della ING Pensii sostenendo che gli accordi di ripartizione dei doppioni erano tali da falsare la concorrenza nel mercato dei fondi pensione privati obbligatori e, in quanto tali, avevano un oggetto anticoncorrenziale. Invero, la capacità di un accordo di produrre effetti negativi e l’accertamento di una violazione consistente nella ripartizione dei mercati e delle fonti di approvvigionamento non dipenderebbero dal numero di clienti effettivamente ripartiti, aspetto questo che rientrerebbe negli effetti concreti di un’intesa.

25

In tali circostanze, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in presenza di una pratica di ripartizione dei clienti, l’effettivo numero finale di questi ultimi sia rilevante per ritenere sussistente la condizione della notevole distorsione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo l, lettera c), TFUE».

Sulla questione pregiudiziale

26

Occorre preliminarmente rilevare che il giudice del rinvio solleva la questione della pertinenza del numero di persone interessate dagli accordi di ripartizione di clienti con riferimento a una delle condizioni previste dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, secondo la quale un’intesa, per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione, deve in particolare essere tale da restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.

27

Considerate le circostanze di fatto di cui al procedimento principale, occorre intendere la questione sollevata come diretta ad accertare se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, quali quelli conclusi tra i fondi pensione privati nel procedimento principale, costituiscano un’intesa avente un oggetto anticoncorrenziale e se il numero di clienti interessati da tali accordi sia pertinente rispetto alla condizione relativa alla sussistenza di una restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

28

A tal proposito, occorre ricordare che, per ricadere nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata devono essere atti a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

29

Per quanto concerne la distinzione da operare tra le pratiche concordate aventi «oggetto» anticoncorrenziale e quelle aventi «effetto» anticoncorrenziale, si deve ricordare che esse non sono condizioni cumulative, bensì alternative.

30

Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza LTM (56/65, EU:C:1966:38), infatti, l’alternatività di tali condizioni, espressa dall’impiego della disgiunzione «o», rende necessario innanzitutto considerare l’oggetto stesso della pratica concordata, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultima deve trovare applicazione. Nel caso in cui, tuttavia, l’analisi del tenore della pratica concordata non rivelasse un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e, per poterla vietare, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (v. sentenze Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 15, nonché T-Mobile Netherlands e a., C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 28).

31

Quanto alla nozione di «restrizione per oggetto», occorre rilevare che talune forme di coordinamento tra imprese rivelano, per loro stessa natura, un grado di dannosità per il buon funzionamento del gioco normale della concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario (v., in tal senso, sentenza CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

32

A tale riguardo, dalla giurisprudenza emerge che costituiscono forme di collusione particolarmente nocive per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza gli accordi aventi ad oggetto, per loro stessa natura, una ripartizione della clientela per servizi. Gli accordi sulla ripartizione della clientela, dunque, ricadono manifestamente, al pari degli accordi sui prezzi, nella categoria delle restrizioni più gravi della concorrenza (v., in tal senso, sentenza Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punti 95 e 111).

33

La Corte ha altresì evidenziato che, per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di un’associazione di imprese presenti tali caratteristiche, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca. Nella valutazione di tale contesto, devono essere prese in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v. sentenza CB/Commissione, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ne consegue che, per determinare se, nel procedimento principale, le pratiche in questione potessero configurare una siffatta restrizione per il loro «oggetto», occorre valutarle alla luce di tali riferimenti giurisprudenziali.

35

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore dell’intesa oggetto di causa, è pacifico che la ING Pensii si è accordata con altre società per ripartire in parti uguali un numero indeterminato di interessati, i cosiddetti doppioni, tra i fondi pensione privati partecipanti a tali concertazioni.

36

Come ha constatato il Consiliul Concurenței e come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, gli accordi di cui al procedimento principale sono stati concepiti e conclusi ancor prima dell’attuazione del processo di adesione delle persone di cui trattasi ad uno dei fondi pensione privati. Tali società avevano infatti previsto che molte persone si sarebbero iscritte non ad uno solo, bensì a più fondi pensione.

37

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dai fondi pensione privati interessati, occorre osservare che gli accordi bilaterali di ripartizione dei doppioni avevano come scopo quello di assegnare le persone interessate ad una cerchia ristretta di operatori, in spregio alle regole giuridiche applicabili e, pertanto, a danno di altre società attive nel settore economico in parola.

38

L’intesa rilevata era diretta quindi a rafforzare la posizione, nel mercato di cui trattasi, di ciascuno di tali fondi pensione privati rispetto a quella dei loro concorrenti che non avevano partecipato alle suddette concertazioni.

39

Pertanto, conformemente alle considerazioni di cui al punto 32 della presente sentenza, tali accordi perseguivano un obiettivo manifestamente contrario al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

40

In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono gli accordi oggetto di causa, occorre ricordare, anzitutto, che la costituzione di questo nuovo mercato dei fondi pensione privati obbligatori è avvenuta nell’arco di un periodo relativamente breve, ossia quattro mesi, trascorso il quale è stata determinata la quota di mercato di ognuno di tali fondi.

41

Occorre poi rilevare che la normativa nazionale rendeva obbligatoria l’adesione delle persone interessate ad uno dei 18 fondi pensione privati appositamente autorizzati e che tale adesione diveniva giuridicamente valida solo al momento della sua registrazione presso la CNPAS.

42

Inoltre, conformemente a detta normativa, l’adesione delle persone iscritte presso più società di gestione di tali fondi non era considerata valida e tali persone dovevano essere ripartite tra detti fondi in maniera direttamente proporzionale al numero di persone la cui adesione era stata convalidata per ciascuno di detti fondi.

43

Inoltre, detta normativa prevedeva che una persona che aveva validamente aderito a uno dei fondi pensione privati autorizzati non potesse, se non a fronte di notevoli spese, modificare la propria adesione prima della scadenza di un periodo di due anni.

44

Infine, con le concertazioni da essi organizzate, i fondi pensione privati interessati si sono deliberatamente sottratti alle norme di legge che prevedevano un’assegnazione dei doppioni a seguito di un intervento delle autorità nazionali competenti e secondo una loro ripartizione aleatoria.

45

In tali circostanze, per la valutazione del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce un’intesa, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 33 della presente sentenza, devono essere presi in considerazione la natura dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali di funzionamento del mercato interessato e la sua struttura.

46

Nel caso di specie, la natura del servizio interessato, caratterizzata in particolare dall’obbligo di legge, per le persone contemplate, di aderire a un fondo pensione privato, era definita dalla normativa nazionale. Il prodotto assicurativo di cui al procedimento principale era quindi facilmente identificabile dai potenziali clienti, sicché questi ultimi si trovavano di fronte ad una forte concorrenza tra i diversi fondi pensione privati omologati al fine di offrire tale prodotto.

47

Ne deriva che le concertazioni organizzate dai fondi pensione privati interessati avevano come scopo di consentire loro di esercitare un’influenza sulla struttura e sulle condizioni reali di funzionamento del nuovo mercato dell’assicurazione privata obbligatoria, in una fase fondamentale della sua formazione.

48

Infine, perché sia ritenuta soddisfatta la condizione secondo la quale un accordo, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, deve essere tale da pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, è necessario che, in base ad un complesso di elementi di fatto o di diritto, appaia sufficientemente probabile che tale accordo sia atto ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sui flussi di scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che esso possa nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza deve inoltre essere significativa (v. sentenze Javico, C‑306/96, EU:C:1998:173, punto 16; Bagnasco e a., C‑215/96 e C‑216/96, EU:C:1999:12, punto 47, nonché Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 90).

49

Per quanto concerne l’idoneità di un’intesa, che copre tutto il territorio di uno Stato membro, a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, da una giurisprudenza costante risulta che un’intesa simile ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal trattato FUE (v. sentenze Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione, 8/72, EU:C:1972:84, punto 29; Commissione/Italia, C‑35/96, EU:C:1998:303, punto 48, nonché Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 95).

50

Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che i servizi in questione si prestavano ad avere carattere transfrontaliero, atteso che le persone soggette all’obbligo di adesione ad uno dei fondi autorizzati e i loro datori di lavoro potevano essere stabiliti in altri Stati membri, e che i fondi pensione costituiti in Romania potevano appartenere a società ubicate in altri Stati membri.

51

Benché infatti l’accesso a questo nuovo mercato dei fondi pensione privati obbligatori fosse limitato alle società omologate a tal fine in Romania, l’intesa di cui al procedimento principale ha in ogni caso reso più difficile la penetrazione del mercato rumeno da parte di società ubicate al di fuori del territorio rumeno, ma interessate a offrire anch’esse servizi nel settore economico di cui trattasi.

52

Tale situazione dev’essere ritenuta idonea a pregiudicare gli scambi in seno al mercato interno dell’Unione.

53

Ne consegue che gli accordi oggetto di causa possono essere qualificati come restrittivi della concorrenza per il loro stesso oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

54

In tale contesto, il numero di persone concretamente interessate dagli accordi di ripartizione di cui trattasi nel procedimento principale non è pertinente ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una siffatta restrizione della concorrenza.

55

Invero, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo di ripartizione, più in particolare l’idoneità di tale accordo a produrre effetti negativi sul mercato, non dipende dal numero reale di clienti effettivamente ripartiti, bensì unicamente dai termini e dalle finalità oggettive di detto accordo, valutati alla luce del contesto economico e giuridico nel quale lo stesso è stato concluso.

56

Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, quali quelli conclusi tra i fondi pensione privati nel procedimento principale, costituiscono un’intesa avente oggetto anticoncorrenziale, senza che il numero di clienti interessati da tali accordi possa essere pertinente ai fini della valutazione della condizione relativa alla restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, quali quelli conclusi tra i fondi pensione privati nel procedimento principale, costituiscono un’intesa avente oggetto anticoncorrenziale, senza che il numero di clienti interessati da tali accordi possa essere pertinente ai fini della valutazione della condizione relativa alla restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.