Causa C‑146/14 PPU

Bashir Mohamed Ali Mahdi

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad)

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 15 — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Obblighi dell’autorità amministrativa o giudiziaria — Sindacato giurisdizionale — Mancanza di documenti d’identità di un cittadino di un paese terzo — Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento — Diniego da parte dell’ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d’identità che consenta il rimpatrio del cittadino di tale paese — Rischio di fuga — Ragionevole prospettiva di allontanamento — Mancata cooperazione — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Proroga eventuale del trattenimento – Decisione adottata al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento – Decisione che deve rivestire la forma di un atto scritto contenente i motivi in fatto e in diritto

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 6 e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 2, 3, 5 e 6)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Riesame a intervalli ragionevoli delle condizioni del trattenimento – Modalità procedurali non previste dal diritto dell’Unione – Competenza degli Stati membri

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 3)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Proroga eventuale del trattenimento – Portata del sindacato giurisdizionale dell’autorità giudiziaria adita con una domanda di proroga del trattenimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 3 e 6)

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Normativa nazionale che prevede la proroga del trattenimento per la sola ragione della mancanza di documenti d’identità – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 1 e 6)

  5. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Proroga eventuale del trattenimento – Mancata cooperazione – Nozione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 6, a)]

  6. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e la cui rimessione in libertà sia stata disposta dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di una ragionevole prospettiva di allontanamento – Obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno o di un’autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno – Insussistenza – Obbligo di rilascio di una conferma scritta della situazione di detto cittadino

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 4)

  1.  L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, letto alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione adottata dalle autorità competenti al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di un cittadino di un paese terzo e vertente sull’esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto.

    Infatti, il solo requisito previsto esplicitamente dall’articolo 15 della direttiva 2008/115 per quanto riguarda l’adozione di un atto scritto è quello indicato al paragrafo 2 dell’articolo medesimo, ossia che il trattenimento sia disposto per iscritto e sia motivato in fatto e in diritto. Tale requisito dell’adozione di una decisione scritta deve essere inteso come riferito necessariamente a tutte le decisioni sulla proroga del trattenimento. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 15 di tale direttiva non impongono l’adozione di un provvedimento scritto vertente sul riesame periodico. Le autorità che procedono al riesame del trattenimento di un cittadino di un paese terzo a intervalli ragionevoli, in applicazione di detto articolo 15, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva non sono quindi tenute ad adottare, per ciascun riesame, un atto esplicito in forma scritta recante gli elementi di fatto e di diritto che lo motivano.

    Ciò premesso, laddove l’autorità adita nell’ambito di una procedura di riesame al termine del periodo massimo di trattenimento iniziale ex articolo 15, paragrafo 5, di detta direttiva si pronunci sul mantenimento di tale trattenimento, essa è tenuta ad adottare la sua decisione mediante atto scritto motivato. Infatti, in un caso del genere, il riesame del trattenimento e l’adozione della decisione sul mantenimento di tale trattenimento hanno luogo durante la medesima fase processuale. Tale decisione deve, quindi, soddisfare le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. Inoltre, essa deve in ogni caso essere oggetto di sindacato giurisdizionale ex articolo 15, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

    (v. punti 44, 47‑49, 52, dispositivo 1)

  2.  Il diritto dell’Unione non osta a che una normativa nazionale, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività delle disposizioni del diritto dell’Unione, preveda l’obbligo per l’autorità chiamata a riesaminare ad intervalli ragionevoli il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di adottare, in esito a ciascun riesame, un atto esplicito corredato di motivazione in fatto e in diritto. Un siffatto obbligo deriverebbe soltanto dal diritto nazionale.

    (v. punti 50, 51)

  3.  L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che il riesame che è chiamata a compiere l’autorità giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve consentire all’autorità medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilità di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva o sul rilascio di tale cittadino, laddove detta autorità è quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall’autorità amministrativa che l’abbia adita nonché sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente sottopostile nel corso del procedimento stesso.

    Infatti, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi su una domanda di proroga del trattenimento deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per stabilire se la proroga del trattenimento sia giustificata, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2008/115, il che impone un esame approfondito delle specifiche circostanze del singolo caso. Laddove il trattenimento inizialmente disposto non risulti più giustificato alla luce di tali requisiti, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa o, se del caso, a quella dell’autorità giudiziaria che ha disposto il trattenimento iniziale e di pronunciarsi sulla possibilità di disporre una misura sostitutiva o il rilascio del cittadino di un paese terzo interessato. A tal fine, l’autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. Ne consegue che i poteri di cui dispone l’autorità giudiziaria nell’ambito di un controllo non possono in nessun caso essere limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata.

    (v. punti 62, 64, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale che consenta la proroga del periodo iniziale di trattenimento di sei mesi già per il solo fatto che il cittadino del paese terzo sia privo di documenti d’identità. Spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale cittadino possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest’ultimo.

    (v. punto 74, dispositivo 3)

  5.  L’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che può ritenersi che un cittadino di un paese terzo il quale non abbia ottenuto un documento d’identità che ne avrebbe consentito l’allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di mancata cooperazione, ai sensi di detta disposizione, soltanto qualora dall’esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all’esecuzione delle operazioni di allontanamento nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto.

    Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115 impone, preliminarmente all’esame se il cittadino di un paese terzo interessato dia prova di mancata cooperazione, che l’autorità interessata sia in grado di dimostrare che l’operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che lo Stato membro de quo compia attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti per detto cittadino.

    Pertanto, per poter dichiarare che lo Stato membro interessato ha compiuto sforzi ragionevoli per realizzare l’operazione di allontanamento e che esiste una mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, è necessario un esame dettagliato degli elementi di fatto relativi all’insieme del periodo di trattenimento iniziale. Tale esame costituisce una questione di fatto che è sottratta alla competenza della Corte nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE e compete al giudice nazionale.

    (v. punti 83‑85, dispositivo 4)

  6.  La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno autonomo o di altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d’origine, successivamente alla rimessione in libertà del cittadino medesimo disposta dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva stessa. Tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare al cittadino di cui trattasi una conferma scritta della sua situazione.

    (v. punto 89, dispositivo 5)


Causa C‑146/14 PPU

Bashir Mohamed Ali Mahdi

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad)

«Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 15 — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Obblighi dell’autorità amministrativa o giudiziaria — Sindacato giurisdizionale — Mancanza di documenti d’identità di un cittadino di un paese terzo — Ostacoli all’esecuzione della decisione di allontanamento — Diniego da parte dell’ambasciata del paese terzo interessato di rilasciare un documento d’identità che consenta il rimpatrio del cittadino di tale paese — Rischio di fuga — Ragionevole prospettiva di allontanamento — Mancata cooperazione — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di rilasciare un documento temporaneo attestante lo status della persona»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2014

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Proroga eventuale del trattenimento — Decisione adottata al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento — Decisione che deve rivestire la forma di un atto scritto contenente i motivi in fatto e in diritto

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 6 e 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 2, 3, 5 e 6)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Riesame a intervalli ragionevoli delle condizioni del trattenimento — Modalità procedurali non previste dal diritto dell’Unione — Competenza degli Stati membri

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 3)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Proroga eventuale del trattenimento — Portata del sindacato giurisdizionale dell’autorità giudiziaria adita con una domanda di proroga del trattenimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 3 e 6)

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Normativa nazionale che prevede la proroga del trattenimento per la sola ragione della mancanza di documenti d’identità — Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, §§ 1 e 6)

  5. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Proroga eventuale del trattenimento — Mancata cooperazione — Nozione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 6, a)]

  6. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica di immigrazione — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115 — Trattenimento ai fini dell’allontanamento — Cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e la cui rimessione in libertà sia stata disposta dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di una ragionevole prospettiva di allontanamento — Obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno o di un’autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno — Insussistenza — Obbligo di rilascio di una conferma scritta della situazione di detto cittadino

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 15, § 4)

  1.  L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, letto alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione adottata dalle autorità competenti al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di un cittadino di un paese terzo e vertente sull’esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto.

    Infatti, il solo requisito previsto esplicitamente dall’articolo 15 della direttiva 2008/115 per quanto riguarda l’adozione di un atto scritto è quello indicato al paragrafo 2 dell’articolo medesimo, ossia che il trattenimento sia disposto per iscritto e sia motivato in fatto e in diritto. Tale requisito dell’adozione di una decisione scritta deve essere inteso come riferito necessariamente a tutte le decisioni sulla proroga del trattenimento. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 15 di tale direttiva non impongono l’adozione di un provvedimento scritto vertente sul riesame periodico. Le autorità che procedono al riesame del trattenimento di un cittadino di un paese terzo a intervalli ragionevoli, in applicazione di detto articolo 15, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva non sono quindi tenute ad adottare, per ciascun riesame, un atto esplicito in forma scritta recante gli elementi di fatto e di diritto che lo motivano.

    Ciò premesso, laddove l’autorità adita nell’ambito di una procedura di riesame al termine del periodo massimo di trattenimento iniziale ex articolo 15, paragrafo 5, di detta direttiva si pronunci sul mantenimento di tale trattenimento, essa è tenuta ad adottare la sua decisione mediante atto scritto motivato. Infatti, in un caso del genere, il riesame del trattenimento e l’adozione della decisione sul mantenimento di tale trattenimento hanno luogo durante la medesima fase processuale. Tale decisione deve, quindi, soddisfare le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. Inoltre, essa deve in ogni caso essere oggetto di sindacato giurisdizionale ex articolo 15, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

    (v. punti 44, 47‑49, 52, dispositivo 1)

  2.  Il diritto dell’Unione non osta a che una normativa nazionale, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e la piena effettività delle disposizioni del diritto dell’Unione, preveda l’obbligo per l’autorità chiamata a riesaminare ad intervalli ragionevoli il trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di adottare, in esito a ciascun riesame, un atto esplicito corredato di motivazione in fatto e in diritto. Un siffatto obbligo deriverebbe soltanto dal diritto nazionale.

    (v. punti 50, 51)

  3.  L’articolo 15, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che il riesame che è chiamata a compiere l’autorità giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve consentire all’autorità medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilità di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva o sul rilascio di tale cittadino, laddove detta autorità è quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall’autorità amministrativa che l’abbia adita nonché sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente sottopostile nel corso del procedimento stesso.

    Infatti, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi su una domanda di proroga del trattenimento deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per stabilire se la proroga del trattenimento sia giustificata, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2008/115, il che impone un esame approfondito delle specifiche circostanze del singolo caso. Laddove il trattenimento inizialmente disposto non risulti più giustificato alla luce di tali requisiti, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa o, se del caso, a quella dell’autorità giudiziaria che ha disposto il trattenimento iniziale e di pronunciarsi sulla possibilità di disporre una misura sostitutiva o il rilascio del cittadino di un paese terzo interessato. A tal fine, l’autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. Ne consegue che i poteri di cui dispone l’autorità giudiziaria nell’ambito di un controllo non possono in nessun caso essere limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata.

    (v. punti 62, 64, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale che consenta la proroga del periodo iniziale di trattenimento di sei mesi già per il solo fatto che il cittadino del paese terzo sia privo di documenti d’identità. Spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale cittadino possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest’ultimo.

    (v. punto 74, dispositivo 3)

  5.  L’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che può ritenersi che un cittadino di un paese terzo il quale non abbia ottenuto un documento d’identità che ne avrebbe consentito l’allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di mancata cooperazione, ai sensi di detta disposizione, soltanto qualora dall’esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all’esecuzione delle operazioni di allontanamento nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto.

    Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115 impone, preliminarmente all’esame se il cittadino di un paese terzo interessato dia prova di mancata cooperazione, che l’autorità interessata sia in grado di dimostrare che l’operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che lo Stato membro de quo compia attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti per detto cittadino.

    Pertanto, per poter dichiarare che lo Stato membro interessato ha compiuto sforzi ragionevoli per realizzare l’operazione di allontanamento e che esiste una mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, è necessario un esame dettagliato degli elementi di fatto relativi all’insieme del periodo di trattenimento iniziale. Tale esame costituisce una questione di fatto che è sottratta alla competenza della Corte nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE e compete al giudice nazionale.

    (v. punti 83‑85, dispositivo 4)

  6.  La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno autonomo o di altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo privo di documenti d’identità e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d’origine, successivamente alla rimessione in libertà del cittadino medesimo disposta dal giudice nazionale in considerazione dell’insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva stessa. Tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare al cittadino di cui trattasi una conferma scritta della sua situazione.

    (v. punto 89, dispositivo 5)