Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 –
Commissione / Bulgaria
(causa C‑145/14) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14 — Discariche di rifiuti — Rifiuti non pericolosi — Non conformità delle discariche esistenti»
1. |
Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Valutazione dell’opportunità di agire — Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 24) |
2. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 25‑27) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Esposizione coerente e dettagliata [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c); direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 8 e 14, da a) a c)] (v. punti 28‑33) |
4. |
Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Misura nazionale che autorizza la gestione di una discarica senza un piano di sistemazione approvato — Inadempimento [Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31, art. 14, da a) a c)] (v. punti 51, 52) |
5. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 55) |
6. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 57) |
7. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l’efficacia delle direttive — Obblighi dei giudici nazionali (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31) (v. punto 58) |
8. |
Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Rifiuti non pericolosi — Non conformità delle discariche esistenti — Inadempimento [Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 1 e 14, da a) a c)] (v. punto 63, dispositivo 1) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che, a partire dal 16 luglio 2009, le discariche di rifiuti non pericolosi esistenti sul suo territorio rimangano in funzione soltanto qualora soddisfino i requisiti di cui alla menzionata direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica di Bulgaria sopportano le proprie spese. |
( 1 ) GU C 159 del 26.5.2014.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 –
Commissione / Bulgaria
(causa C‑145/14) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articolo 14 — Discariche di rifiuti — Rifiuti non pericolosi — Non conformità delle discariche esistenti»
1. |
Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Valutazione dell’opportunità di agire — Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 24) |
2. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 25‑27) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Esposizione coerente e dettagliata [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c); direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 8 e 14, da a) a c)] (v. punti 28‑33) |
4. |
Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Misura nazionale che autorizza la gestione di una discarica senza un piano di sistemazione approvato — Inadempimento [Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31, art. 14, da a) a c)] (v. punti 51, 52) |
5. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 55) |
6. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 57) |
7. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l’efficacia delle direttive — Obblighi dei giudici nazionali (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31) (v. punto 58) |
8. |
Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Rifiuti non pericolosi — Non conformità delle discariche esistenti — Inadempimento [Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 1 e 14, da a) a c)] (v. punto 63, dispositivo 1) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che, a partire dal 16 luglio 2009, le discariche di rifiuti non pericolosi esistenti sul suo territorio rimangano in funzione soltanto qualora soddisfino i requisiti di cui alla menzionata direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica di Bulgaria sopportano le proprie spese. |
( 1 ) GU C 159 del 26.5.2014.