Causa C‑114/14

Commissione europea

contro

Regno di Svezia

«Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h) — Esenzioni — Servizi pubblici postali — Francobolli — Direttiva 97/67/CE»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 aprile 2015

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Prestazioni di servizi e cessioni di beni accessori a tali prestazioni rese dai servizi pubblici postali – Cessioni di francobolli validi per l’affrancatura – Normativa nazionale che esclude l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni e cessioni – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, art. 3, § 1, e 4; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, a), e 135, § 1, h)]

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, uno Stato membro che non esenta dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, nonché le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura nel suo territorio.

A tal proposito è indifferente che in tale Stato membro non esista più un servizio pubblico postale ai sensi della direttiva 2006/112 e che, sul suo territorio, siano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori rese dall’insieme dei fornitori di servizi postali. Infatti, l’espressione di «servizi pubblici postali», che figura all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito dalla direttiva 97/67. Pertanto, quando un operatore privato assicura tutto o parte di tale servizio postale universale, deve essere qualificato come «servizio pubblico postale» a sensi di tale disposizione.

(v. punti 27, 28, 31, 45 e dispositivo)


Causa C‑114/14

Commissione europea

contro

Regno di Svezia

«Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h) — Esenzioni — Servizi pubblici postali — Francobolli — Direttiva 97/67/CE»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 aprile 2015

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Prestazioni di servizi e cessioni di beni accessori a tali prestazioni rese dai servizi pubblici postali – Cessioni di francobolli validi per l’affrancatura – Normativa nazionale che esclude l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni e cessioni – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, art. 3, § 1, e 4; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, a), e 135, § 1, h)]

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 132, paragrafo 1, lettera a), e 135, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, uno Stato membro che non esenta dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, nonché le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura nel suo territorio.

A tal proposito è indifferente che in tale Stato membro non esista più un servizio pubblico postale ai sensi della direttiva 2006/112 e che, sul suo territorio, siano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori rese dall’insieme dei fornitori di servizi postali. Infatti, l’espressione di «servizi pubblici postali», che figura all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito dalla direttiva 97/67. Pertanto, quando un operatore privato assicura tutto o parte di tale servizio postale universale, deve essere qualificato come «servizio pubblico postale» a sensi di tale disposizione.

(v. punti 27, 28, 31, 45 e dispositivo)