Causa C‑103/14

Bronius Jakutis

e

Kretingalės kooperatinė ŽŪB

contro

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

e

Lietuvos valstybė

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas)

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 121 e 132, paragrafo 2 — Atti di esecuzione di tale regolamento — Validità, alla luce del Trattato FUE, dell’atto di adesione del 2003 nonché dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione — Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori — Riduzione degli importi — Livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e negli Stati membri che hanno aderito a quest’ultima il 1o maggio 2004 — Assenza di pubblicazione e carenza di motivazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 novembre 2015

  1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

    (Regolamento del Consiglio n. 73/2009, artt. 10, 121 e 132, § 2)

  2. Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Norme comuni — Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 — Riduzione dei pagamenti diretti nazionali complementari — Livelli dei pagamenti diretti applicabili nei vecchi e nei nuovi Stati membri — Modalità d’applicazione

    (Atto di adesione del 2003; regolamento del Consiglio n. 73/2009, artt. 7, § 1, 10, § 1, e 121)

  3. Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Norme comuni — Modulazione dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 — Riduzione dei pagamenti diretti nazionali complementari — Obbligo per la Commissione di rispettare il parallelismo tra la modulazione dei pagamenti diretti e la modulazione dei pagamenti diretti nazionali complementari — Portata

    [Atto di adesione del 2003, allegato II, capo 6, parte A, punto 27, b); regolamenti del Consiglio n. 1259/1999, art. 1 quater, e n. 73/2009, considerando 17 e artt. 7, §§ 1 e 2, 10, § 2, e 132, §§ 2 e 5‑8]

  4. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell’impianto sistematico generale e delle finalità della normativa

    (Regolamento del Consiglio n. 1259/1999, art. 1 quater, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 52, 93)

  2.  Gli articoli 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 121 del regolamento n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, devono essere interpretati nel senso che occorre intendere la nozione di «livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» nel senso che detto livello era, nel 2012, pari al 90% del livello della totalità dei pagamenti diretti e la nozione di «livello dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri» nel senso che quest’ultimo livello era, nel 2012, pari a quello degli Stati membri della Comunità europea nella sua composizione al 30 aprile 2004. Infatti, il riferimento al livello dei pagamenti diretti applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, di cui agli articoli 10 e 121 del regolamento n. 73/2009, è stato introdotto nel diritto dell’Unione dall’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca al fine di regolamentare l’introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri. Così, poiché il nesso tra i rispettivi livelli dei pagamenti diretti nei due gruppi di Stati membri deriva dall’atto di adesione in parola, dunque da disposizioni del diritto primario, lo si deve ritenere acquisito nell’interpretazione del regolamento n. 73/2009, nella misura in cui quest’ultimo rispecchia le disposizioni contenute nell’allegato II di detto atto di adesione.

    Non può, perciò, essere accolto un argomento che contesti l’equivalenza, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 73/2009, dei livelli dei pagamenti diretti applicabili, rispettivamente, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri in quanto l’inapplicabilità della modulazione ai pagamenti diretti inferiori a EUR 5000 implicherebbe che l’importo dei pagamenti diretti versati per l’anno 2012 negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sia, nonostante la modulazione del 10%, di fatto superiore al livello del 90% della totalità dei pagamenti diretti, livello formalmente raggiunto nei nuovi Stati membri. Infatti, poiché il livello dei pagamenti diretti applicabile prima della modulazione era del 100% indipendentemente dagli importi effettivamente versati nei diversi Stati membri, la modulazione globale del 10%, prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, deve essere considerata una riduzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, di cui occorre tener conto per constatare l’equivalenza dei livelli dei pagamenti diretti applicabili. Per contro, considerare gli effetti nominali di tali calcoli solleverebbe, oltre alla questione del numero di agricoltori che percepiscono meno di EUR 5000, rispettivamente, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri e nei nuovi Stati membri, la questione della notevole differenza tra gli importi dei pagamenti diretti per ettaro rispettivamente versati, rendendo così impossibile un raffronto assoluto tra il livello di pagamenti corrisposti in tali due gruppi di Stati membri. Orbene, la scelta del criterio astratto del livello dei pagamenti diretti applicabile è idonea a evitare considerazioni del genere.

    (v. punti 53, 59‑63, dispositivo 1)

  3.  Quanto ai pagamenti diretti nazionali complementari che possono essere concessi nei nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, l’autorizzazione della Commissione, cui la concessione di detti pagamenti è subordinata, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 132 del regolamento n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, dipende da un esame concreto e circonstanziato dei pagamenti in questione, esame le cui fasi erano esposte già nell’articolo 1 quater che il capo 6, parte A, punto 27, lettera b), dell’allegato II dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea di detti nuovi Stati membri aveva inserito nel regolamento n. 1259/1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.

    Infatti, benché sia detto articolo 1 quater sia l’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 riguardino, in linea di principio, tutti tali nuovi Stati membri, dal loro rispettivo paragrafo 4 risulta che un nuovo Stato membro che decida di applicare il regime di pagamento unico per superficie può concedere aiuti nazionali integrativi diretti alle condizioni di cui ai paragrafi da 5 a 8 di ciascuno di detti articoli. Conformemente al motivo legittimo di applicare, a partire dal 2012, il regime della modulazione nei nuovi Stati membri, e di applicarlo anche ai pagamenti diretti nazionali complementari, come suggerisce il considerando 17 del regolamento n. 73/2009, occorre allineare il meccanismo della riduzione dell’importo cumulativo dei pagamenti diretti dell’Unione e dei pagamenti diretti nazionali complementari a quello della modulazione dei soli pagamenti diretti dell’Unione. Pertanto, trattandosi di detto importo cumulativo, le riduzioni devono essere prese in considerazione soltanto qualora sia applicabile la modulazione per i pagamenti diretti dell’Unione. Nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, non è applicabile modulazione ai pagamenti inferiori a EUR 300000, non sono applicabili neppure riduzioni dei pagamenti diretti nazionali complementari.

    Orbene, dal momento che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 non si applica nei nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004, trova applicazione unicamente l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento e, pertanto, può aver luogo soltanto una riduzione di 4 punti percentuali per gli importi che superino EUR 300000. Ne consegue che deve essere dichiarata invalida una decisione della Commissione che, imponendo l’applicazione della modulazione per l’anno 2012 nei confronti degli agricoltori per i quali l’importo totale dei pagamenti diretti nazionali e dell’Unione è compreso tra EUR 5000 ed EUR 300000, non abbia rispettato il parallelismo tra la modulazione dei pagamenti diretti e la modulazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.

    (v. punti 81‑87, dispositivo 2)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 103)