Causa C‑83/14

CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

contro

Komisia za zashtita ot diskriminatsia

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad)

«Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Ambito di applicazione – Installazione presso l’utente finale di un contatore elettrico che costituisce un accessorio indissolubilmente connesso alla fornitura di energia elettrica – Inclusione

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 3, § 1, h)]

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Discriminazione fondata sull’origine etnica – Nozione – Trattamento meno favorevole derivante da una misura collettiva che interessa persone aventi una determinata origine etnica ma che incide anche su persone che non possiedono tale origine – Inclusione

    (Articolo 13 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; direttiva del Consiglio 2000/43, 16° considerando, artt. 1, 2, § 1, e 3, § 1)

  3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione – Trasmissione al giudice nazionale di tutti gli elementi d’interpretazione attinenti al diritto dell’Unione – Inclusione

    (Art. 267 TFUE)

  4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Normativa nazionale che richiede un pregiudizio a diritti o legittimi interessi al fine di concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica – Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, artt. 2, §§ 1 e 2, a) e b), e 3, § 1]

  5. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Identificazione dell’oggetto della questione

    (Art. 267 TFUE)

  6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione diretta – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale – Onere della prova

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, artt. 2, § 2, a), e 8, § 1]

  7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione indiretta – Disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri e idonei a provocare un particolare svantaggio – Nozione

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 2, § 2, a) e b)]

  8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione indiretta – Giustificazione vertente sul perseguimento di obiettivi legittimi – Ammissibilità – Presupposto – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 2, § 2, b)]

  1.  Poiché non sussiste alcun dubbio che la fornitura di energia elettrica rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’installazione presso l’utente finale di un contatore elettrico, che costituisce un accessorio indissolubilmente connesso a detta fornitura, ricade nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è soggetta al rispetto del principio della parità di trattamento che essa sancisce.

    (v. punto 43)

  2.  La nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura.

    Infatti, considerato l’oggetto della direttiva 2000/43 e la natura dei diritti che essa si propone di tutelare, il suo ambito d’applicazione non può essere definito in modo restrittivo e il principio della parità di trattamento al quale si riferisce detta direttiva si applica non in relazione a una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo articolo 1.

    Tale interpretazione è corroborata dal considerando 16 e dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo i quali la protezione contro la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica che essa mira a garantire si applica a «tutte» le persone.

    Essa è anche confermata sia dal tenore letterale dell’articolo 13 CE, divenuto, in seguito a modifiche, articolo 19 TFUE, il quale costituisce la base giuridica della direttiva 2000/43, che conferisce all’Unione la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a combattere qualsiasi discriminazione fondata in particolare sulla razza e l’origine etnica, sia dal principio di non discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui la richiamata direttiva costituisce espressione concreta nei settori sostanziali da essa disciplinati.

    (v. punti 56‑58, 60, dispositivo 1)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 62)

  4.  La direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi.

    (v. punto 69, dispositivo 2)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 71, 104)

  6.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dev’essere interpretato nel senso che una misura secondo la quale tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva.

    Sebbene incomba a colui che si ritenga leso dal mancato rispetto del principio della parità di trattamento dimostrare, in un primo momento, i fatti che consentono di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, nell’ambito della dimostrazione di tali fatti deve essere garantito che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto non rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/43.

    (v. punti 60, 78, 91, dispositivo 3)

  7.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dev’essere interpretato nel senso che:

    tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinché sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica;

    la nozione di disposizione, criterio o prassi «apparentemente neutri», ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti;

    la nozione di «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi;

    supponendo che una prassi secondo la quale tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale prassi può allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone.

    (v. punti 60, 109, dispositivo 4)

  8.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dev’essere interpretato nel senso che una prassi secondo la quale tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta prassi non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accerta – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare – che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta prassi pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.

    (v. punti 60, 128, dispositivo 4)


Causa C‑83/14

CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

contro

Komisia za zashtita ot diskriminatsia

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad)

«Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di “discriminazione diretta” e di “discriminazione indiretta” — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Ambito di applicazione – Installazione presso l’utente finale di un contatore elettrico che costituisce un accessorio indissolubilmente connesso alla fornitura di energia elettrica – Inclusione

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 3, § 1, h)]

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Discriminazione fondata sull’origine etnica – Nozione – Trattamento meno favorevole derivante da una misura collettiva che interessa persone aventi una determinata origine etnica ma che incide anche su persone che non possiedono tale origine – Inclusione

    (Articolo 13 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; direttiva del Consiglio 2000/43, 16° considerando, artt. 1, 2, § 1, e 3, § 1)

  3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione – Trasmissione al giudice nazionale di tutti gli elementi d’interpretazione attinenti al diritto dell’Unione – Inclusione

    (Art. 267 TFUE)

  4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Normativa nazionale che richiede un pregiudizio a diritti o legittimi interessi al fine di concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica – Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, artt. 2, §§ 1 e 2, a) e b), e 3, § 1]

  5. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Identificazione dell’oggetto della questione

    (Art. 267 TFUE)

  6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione diretta – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale – Onere della prova

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, artt. 2, § 2, a), e 8, § 1]

  7. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione indiretta – Disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri e idonei a provocare un particolare svantaggio – Nozione

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 2, § 2, a) e b)]

  8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione indiretta – Giustificazione vertente sul perseguimento di obiettivi legittimi – Ammissibilità – Presupposto – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri

    [Direttiva del Consiglio 2000/43, art. 2, § 2, b)]

  1.  Poiché non sussiste alcun dubbio che la fornitura di energia elettrica rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’installazione presso l’utente finale di un contatore elettrico, che costituisce un accessorio indissolubilmente connesso a detta fornitura, ricade nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è soggetta al rispetto del principio della parità di trattamento che essa sancisce.

    (v. punto 43)

  2.  La nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura.

    Infatti, considerato l’oggetto della direttiva 2000/43 e la natura dei diritti che essa si propone di tutelare, il suo ambito d’applicazione non può essere definito in modo restrittivo e il principio della parità di trattamento al quale si riferisce detta direttiva si applica non in relazione a una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi indicati al suo articolo 1.

    Tale interpretazione è corroborata dal considerando 16 e dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo i quali la protezione contro la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica che essa mira a garantire si applica a «tutte» le persone.

    Essa è anche confermata sia dal tenore letterale dell’articolo 13 CE, divenuto, in seguito a modifiche, articolo 19 TFUE, il quale costituisce la base giuridica della direttiva 2000/43, che conferisce all’Unione la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a combattere qualsiasi discriminazione fondata in particolare sulla razza e l’origine etnica, sia dal principio di non discriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui la richiamata direttiva costituisce espressione concreta nei settori sostanziali da essa disciplinati.

    (v. punti 56‑58, 60, dispositivo 1)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 62)

  4.  La direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi.

    (v. punto 69, dispositivo 2)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 71, 104)

  6.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dev’essere interpretato nel senso che una misura secondo la quale tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva.

    Sebbene incomba a colui che si ritenga leso dal mancato rispetto del principio della parità di trattamento dimostrare, in un primo momento, i fatti che consentono di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, nell’ambito della dimostrazione di tali fatti deve essere garantito che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto non rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/43.

    (v. punti 60, 78, 91, dispositivo 3)

  7.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dev’essere interpretato nel senso che:

    tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinché sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica;

    la nozione di disposizione, criterio o prassi «apparentemente neutri», ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti;

    la nozione di «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi;

    supponendo che una prassi secondo la quale tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale prassi può allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone.

    (v. punti 60, 109, dispositivo 4)

  8.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, dev’essere interpretato nel senso che una prassi secondo la quale tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta prassi non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accerta – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare – che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta prassi pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.

    (v. punti 60, 128, dispositivo 4)