Causa C‑76/14

Mihai Manea

contro

Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov)

«Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015

  1. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Divieto di discriminazione tra merci importate e merci nazionali simili – Prodotti simili – Nozione – Autoveicoli usati presenti nel mercato di uno Stato membro e autoveicoli usati importati dello stesso tipo, aventi le stesse caratteristiche e la stessa usura – Inclusione

    (Art. 110 TFUE)

  2. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sugli autoveicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro nonché sui veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione, in tale Stato, del diritto di proprietà sugli stessi – Ammissibilità – Esenzione dei veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione – Inammissibilità

    (Art. 110 TFUE)

  3. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo

    (Art. 267 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 31)

  2.  L’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi.

    Infatti un simile regime di tassazione è neutro sotto il profilo della concorrenza tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e i veicoli similari nazionali già immatricolati nello Stato membro interessato senza il pagamento di una relativa tassa.

    Tuttavia l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che detto Stato membro esenti da tale tassa i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.

    Infatti una simile esenzione non può sostituire il rimborso con interessi di tale tassa.

    Inoltre essa ha avuto per effetto di sottrarre al pagamento della tassa in questione la prima trascrizione del diritto di proprietà sugli autoveicoli usati nazionali immatricolati nello Stato membro interessato durante il periodo di applicazione della tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione, mentre tale tassa è stata invariabilmente riscossa in occasione dell’immatricolazione in tale Stato membro di veicoli similari provenienti da altri Stati membri. Detta esenzione favorisce quindi la vendita di veicoli usati nazionali e disincentiva l’importazione di veicoli similari.

    Peraltro, l’importo della tassa riscossa al momento dell’immatricolazione di un autoveicolo si incorpora nel valore di tale veicolo. Quando un veicolo immatricolato con pagamento di una tassa in uno Stato membro viene in seguito venduto come veicolo usato nello stesso Stato membro, il suo valore commerciale comprende l’importo residuo della tassa d’immatricolazione. Qualora l’importo della tassa di immatricolazione che grava su un veicolo usato importato dello stesso tipo, avente le stesse caratteristiche e la stessa usura ecceda il suddetto importo residuo, si configura una violazione dell’articolo 110 TFUE. Infatti, tale differenza nell’onere tributario rischia di favorire la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare così l’importazione di veicoli similari.

    Orbene, poiché l’importo della tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione, riscossa al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli usati nazionali deve essere rimborsato con gli interessi, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della riscossione di tale importo, si deve ritenere che quest’ultimo non sia più incorporato nel valore commerciale di tali veicoli. Di conseguenza, l’importo residuo di tale tassa, presente nel valore dei veicoli usati nazionali immatricolati durante il suddetto periodo è pari a zero e dunque necessariamente inferiore alla tassa di immatricolazione che grava su un veicolo usato importato dello stesso tipo, avente le stesse caratteristiche e la stessa usura. Una situazione del genere è incompatibile con l’articolo 110 TFUE.

    (v. punti 43, 47‑51 e dispositivo)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 53‑57)


Causa C‑76/14

Mihai Manea

contro

Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov)

«Rinvio pregiudiziale — Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà — Neutralità tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015

  1. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Divieto di discriminazione tra merci importate e merci nazionali simili – Prodotti simili – Nozione – Autoveicoli usati presenti nel mercato di uno Stato membro e autoveicoli usati importati dello stesso tipo, aventi le stesse caratteristiche e la stessa usura – Inclusione

    (Art. 110 TFUE)

  2. Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sugli autoveicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro nonché sui veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione, in tale Stato, del diritto di proprietà sugli stessi – Ammissibilità – Esenzione dei veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione – Inammissibilità

    (Art. 110 TFUE)

  3. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo

    (Art. 267 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 31)

  2.  L’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi.

    Infatti un simile regime di tassazione è neutro sotto il profilo della concorrenza tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e i veicoli similari nazionali già immatricolati nello Stato membro interessato senza il pagamento di una relativa tassa.

    Tuttavia l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che detto Stato membro esenti da tale tassa i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.

    Infatti una simile esenzione non può sostituire il rimborso con interessi di tale tassa.

    Inoltre essa ha avuto per effetto di sottrarre al pagamento della tassa in questione la prima trascrizione del diritto di proprietà sugli autoveicoli usati nazionali immatricolati nello Stato membro interessato durante il periodo di applicazione della tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione, mentre tale tassa è stata invariabilmente riscossa in occasione dell’immatricolazione in tale Stato membro di veicoli similari provenienti da altri Stati membri. Detta esenzione favorisce quindi la vendita di veicoli usati nazionali e disincentiva l’importazione di veicoli similari.

    Peraltro, l’importo della tassa riscossa al momento dell’immatricolazione di un autoveicolo si incorpora nel valore di tale veicolo. Quando un veicolo immatricolato con pagamento di una tassa in uno Stato membro viene in seguito venduto come veicolo usato nello stesso Stato membro, il suo valore commerciale comprende l’importo residuo della tassa d’immatricolazione. Qualora l’importo della tassa di immatricolazione che grava su un veicolo usato importato dello stesso tipo, avente le stesse caratteristiche e la stessa usura ecceda il suddetto importo residuo, si configura una violazione dell’articolo 110 TFUE. Infatti, tale differenza nell’onere tributario rischia di favorire la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare così l’importazione di veicoli similari.

    Orbene, poiché l’importo della tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione, riscossa al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli usati nazionali deve essere rimborsato con gli interessi, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della riscossione di tale importo, si deve ritenere che quest’ultimo non sia più incorporato nel valore commerciale di tali veicoli. Di conseguenza, l’importo residuo di tale tassa, presente nel valore dei veicoli usati nazionali immatricolati durante il suddetto periodo è pari a zero e dunque necessariamente inferiore alla tassa di immatricolazione che grava su un veicolo usato importato dello stesso tipo, avente le stesse caratteristiche e la stessa usura. Una situazione del genere è incompatibile con l’articolo 110 TFUE.

    (v. punti 43, 47‑51 e dispositivo)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 53‑57)