Cause riunite C‑72/14 e C‑197/14

X

contro

Inspecteur van Rijksbelastingdienst

e

T. A. van Dijk

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domande di pronuncia pregiudiziale

proposte dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch e dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale — Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Normativa da applicare — Battellieri del Reno — Certificato E 101 — Efficacia probatoria — Rinvio alla Corte — Obbligo di rinvio»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015

  1. Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Normativa da applicare — Lavoratori rientranti nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno — Certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro — Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni degli altri Stati membri — Insussistenza

    [Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 7, § 2, a), e n. 574/72, artt. 10 quater - 11 bis, 12 bis e 12 ter, come modificati dai regolamenti n. 118/97 e n. 647/2005]

  2. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Obbligo di rinvio — Obbligo di attesa — Questione pregiudiziale già posta in una causa simile e vertente su una problematica identica da parte di un giudice di rango inferiore al giudice del rinvio — Insussistenza di detti obblighi

    (Art. 267, comma 3, TFUE)

  1.  L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, quali modificati dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.

    (v. punto 51, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno non è tenuto ad adire la Corte di giustizia per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte né ad attendere la risposta a tale questione.

    Spetta, infatti, ai soli giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno valutare, sotto la propria responsabilità e in maniera indipendente, se siano in presenza di un atto chiaro.

    Pertanto, se è certamente vero che un giudice supremo di uno Stato membro deve prendere in considerazione nel suo esame la circostanza che un giudice di grado inferiore abbia posto una questione pregiudiziale, la quale è ancora pendente dinanzi alla Corte, resta comunque il fatto che una tale circostanza non può, da sola, impedire al giudice nazionale supremo di concludere che esso si trova in presenza di un atto chiaro.

    (v. punti 59, 60, 63, dispositivo 2)


Cause riunite C‑72/14 e C‑197/14

X

contro

Inspecteur van Rijksbelastingdienst

e

T. A. van Dijk

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domande di pronuncia pregiudiziale

proposte dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch e dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale — Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Normativa da applicare — Battellieri del Reno — Certificato E 101 — Efficacia probatoria — Rinvio alla Corte — Obbligo di rinvio»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015

  1. Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Lavoratori rientranti nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno – Certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni degli altri Stati membri – Insussistenza

    [Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 7, § 2, a), e n. 574/72, artt. 10 quater - 11 bis, 12 bis e 12 ter, come modificati dai regolamenti n. 118/97 e n. 647/2005]

  2. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Obbligo di rinvio – Obbligo di attesa – Questione pregiudiziale già posta in una causa simile e vertente su una problematica identica da parte di un giudice di rango inferiore al giudice del rinvio – Insussistenza di detti obblighi

    (Art. 267, comma 3, TFUE)

  1.  L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, quali modificati dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.

    (v. punto 51, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno non è tenuto ad adire la Corte di giustizia per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte né ad attendere la risposta a tale questione.

    Spetta, infatti, ai soli giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno valutare, sotto la propria responsabilità e in maniera indipendente, se siano in presenza di un atto chiaro.

    Pertanto, se è certamente vero che un giudice supremo di uno Stato membro deve prendere in considerazione nel suo esame la circostanza che un giudice di grado inferiore abbia posto una questione pregiudiziale, la quale è ancora pendente dinanzi alla Corte, resta comunque il fatto che una tale circostanza non può, da sola, impedire al giudice nazionale supremo di concludere che esso si trova in presenza di un atto chiaro.

    (v. punti 59, 60, 63, dispositivo 2)