SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 giugno 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Rimborso delle spese di magazzinaggio — Regolamento (CEE) n. 1998/78 — Articolo 14, paragrafo 3 — Regolamento (CEE) n. 2670/81 — Articolo 2, paragrafo 2 — Sostituzione all’esportazione di zucchero C — Presupposti — Scambio effettivo dello zucchero C con lo zucchero di sostituzione — Sostituzione possibile soltanto con zucchero prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro — Validità rispetto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE»

Nella causa C‑51/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania), con decisione del 17 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2014, nel procedimento

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

contro

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, da D. Ehle, Rechtsanwalt;

per la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, da W. Wolski e J. Jakubiec, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Rossi e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d’applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero (GU L 231, pag. 5), come modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione, del 13 giugno 1988 (GU L 152, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento n. 1998/78»), e sull’interpretazione e validità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3892/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988 (GU L 346, pag. 29; in prosieguo: il «regolamento n. 2670/81»).

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pfeifer & Langen») e la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione; in prosieguo: la «BLE»), riguardo alla restituzione degli importi erogati a titolo di rimborso dei costi di magazzinaggio che sarebbero stati indebitamente percepiti dalla Pfeifer & Langen a danno degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Contesto normativo

Il regolamento (CEE) n. 1785/81

3

I considerando terzo, undicesimo e quindicesimo del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), come modificato dal regolamento (CEE) n. 1069/89 del Consiglio, del 18 aprile 1989 (GU L 114, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base») erano formulati come segue:

«(...) per assicurare ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero del[l’Unione] il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita, occorre prevedere misure atte a stabilizzare il mercato dello zucchero (...);

(...)

(...) i motivi che finora hanno indotto [l’Unione] ad applicare per i settori dello zucchero (…) un regime di quote di produzione rimangono tuttora validi; (…) occorre tuttavia adeguare tale regime per tener conto dell’evoluzione recente della produzione e dotare [l’Unione] degli strumenti necessari per garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale, da parte degli stessi produttori, degli oneri occasionati dallo smercio delle eccedenze risultanti dal rapporto esistente tra la produzione del[l’Unione] e il suo consumo; (…)

(…)

(…) poiché le quote di produzione attribuite alle imprese costituiscono un mezzo per garantire ai produttori i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione, i trasferimenti di quote devono essere effettuati prendendo in considerazione l’interesse di tutte le parti in questione ed in particolare quello dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero;

(…)».

4

L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base disponeva:

«1.   È previsto, secondo le condizioni del presente articolo, un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio che implica un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo.

(…)

2.   Le spese di magazzinaggio:

dello zucchero bianco,

(…)

[fabbricato] con barbabietole o canne raccolte nel[l’Unione], sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri.

(…)».

5

L’articolo 24 del regolamento di base stabiliva, per ogni campagna di commercializzazione, cioè per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, quantitativi di base per lo «zucchero A» e lo «zucchero B», che ciascuno Stato membro era tenuto a ripartire tra i produttori (in prosieguo: i «fabbricanti») di zucchero stabiliti nel suo territorio. Era quindi assegnata ai fabbricanti una quota A e una quota B per ciascuna campagna di commercializzazione. Ogni quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza alle quote A e B era denominato «zucchero C».

6

A termini dell’articolo 26 di tale regolamento:

«1.   (...) lo zucchero C non riportato a norma dell’articolo 27 (...) non p[uò] essere smerciat[o] sul mercato interno (...) e dev[e] essere esportat[o] come tal[e] anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa.

[L’articolo 8 non è applicabile] a tale zucchero (...).

(...)

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 41.

(...)».

Il regolamento n. 1998/78

7

Il regolamento n. 1998/78 stabilisce le modalità d’applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio dello zucchero istituito dall’articolo 8 del regolamento di base.

8

L’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che:

«Quando un quantitativo di zucchero C è sostituito all’esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero A o B, il quantitativo sostituito è considerato come zucchero A per l’applicazione del rimborso a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione».

Il regolamento n. 2670/81

9

Adottato sulla base dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento di base, il regolamento n. 2670/81 precisava i requisiti al ricorrere dei quali l’esportazione di zucchero C si considera effettuata.

10

Il quinto considerando del regolamento n. 2670/81 era del seguente tenore:

«(...) è opportuno disporre che il fabbricante in causa possa esportare zucchero (...) prodotto da un altro fabbricante; (...) in tal caso, occorre prevedere il pagamento di un importo forfettario che può essere in ogni caso considerato come una compensazione per qualsiasi vantaggio che possa derivare da una siffatta sostituzione;

(...)».

11

L’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento recitava:

«La prova [dell’esportazione dello zucchero C] è fornita mediante presentazione:

a)

di un titolo di esportazione rilasciato (...) al fabbricante in causa dall’organismo competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1;

b)

dei documenti (...) necessari per lo svincolo della cauzione;

c)

di una dichiarazione del fabbricante attestante che lo zucchero C (...) è stato prodotto dal medesimo.

(...)

Tuttavia, in sede di esportazione, il fabbricante in causa può sostituire lo zucchero C con un altro zucchero bianco come tale di cui [al codice 1701 della nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1)] oppure sostituire l’isoglucosio C con un altro isoglucosio, sempreché detto zucchero od isoglucosio siano stati prodotti da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro. In tal caso, il fabbricante che effettua la sostituzione deve pagare (...) un importo di 1,25 [euro] per 100 kg (...).

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Dalla decisione di rinvio risulta che la Pfeifer & Langen, fabbricante di zucchero, ha beneficiato di rimborsi di spese di magazzinaggio, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, per lo stoccaggio di zucchero bianco nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dello zucchero (in prosieguo: l’«OCM dello zucchero») nel corso delle campagne di commercializzazione comprese tra l’annata 1987/1988 e l’annata 1996/1997.

13

Tra il 1997 e il 2003, è stata condotta nei confronti della Pfeifer & Langen un’indagine per frode in relazione al rimborso delle spese di magazzinaggio dello zucchero bianco riguardante le campagne di commercializzazione sopra indicate. In tale contesto, si accusava in particolare tale società di avere dichiarato quale zucchero rimborsabile, nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991, un quantitativo di zucchero prodotto oltre le quote di produzione, qualificato, in quanto tale, come «zucchero C».

14

Al riguardo, la Pfeifer & Langen ha indicato di aver acquistato, nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991, un quantitativo di zucchero di quota, denominato, in questo caso, o «zucchero A», o «zucchero B», prodotto in Francia. Detto zucchero sarebbe stato trasportato a partire da tale Stato membro verso uno degli stabilimenti della Pfeifer & Langen situato in Germania, dove sarebbe stato registrato come zucchero di quota. Tuttavia, questo stesso zucchero non sarebbe stato immagazzinato nei sili di stoccaggio di tale società, bensì munito di nuovi documenti di transito e trasportato verso il porto di Anversa (Belgio) ai fini della sua esportazione fuori dell’Unione come zucchero C. La Pfeifer & Langen avrebbe in seguito dichiarato un quantitativo equivalente dello zucchero C da essa prodotto in eccedenza (in prosieguo: lo «zucchero C controverso») come zucchero prodotto entro la quota, per il quale è stato chiesto il rimborso dei costi di magazzinaggio.

15

Con decisione del 30 gennaio 2003, la BLE, quale autorità competente per il rimborso delle spese di magazzinaggio, ha parzialmente annullato il rimborso di dette spese eseguito a favore della Pfeifer & Langen per i mesi da luglio 1990 a giugno 1991 e ha chiesto la restituzione degli importi versati. La Pfeifer & Langen presentava un reclamo contro tale decisione.

16

Con decisione del 4 ottobre 2006, la BLE respingeva il reclamo della Pfeifer & Langen nella parte riguardante lo zucchero C controverso.

17

Il 7 novembre 2006, la Pfeifer & Langen ha proposto un ricorso contro quest’ultima decisione della BLE dinanzi al Verwaltungsgericht Köln (giudice amministrativo di Colonia). Nel suo ricorso tale società ha rilevato, in particolare, di aver regolarmente sostituito, per l’esportazione, lo zucchero C controverso con un equivalente quantitativo di zucchero di quota proveniente dalla Francia, di modo che detto zucchero C era ammissibile ai fini del rimborso delle spese di magazzinaggio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78.

18

Con pronuncia del 25 novembre 2009, il Verwaltungsgericht Köln ha respinto la domanda della Pfeifer & Langen in quanto riferita all’operazione di sostituzione di zucchero cui tale società aveva proceduto. Al riguardo detto giudice ha considerato che tale sostituzione non era conforme all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, il quale richiede che lo zucchero di sostituzione provenga da un altro fabbricante stabilito nello stesso Stato membro.

19

Il giudice del rinvio, adito dalla Pfeifer & Langen con ricorso in appello avverso tale pronuncia, considera che l’esito del procedimento pendente dinanzi ad esso dipende dalla questione se la sostituzione all’esportazione dello zucchero C sia possibile tra fabbricanti stabiliti in Stati membri diversi, che rende necessario determinare quale disposizione, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 o dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, sia applicabile alle circostanze del procedimento principale. Infatti, sebbene entrambe le disposizioni riguardino la sostituzione dello zucchero C, l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 non prevederebbe nessuna condizione particolare, mentre l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81 richiederebbe che lo zucchero destinato alla sostituzione sia prodotto da un fabbricante stabilito nello stesso Stato membro.

20

Peraltro, il giudice del rinvio considera che dev’essere precisato se tali disposizioni esigono che abbia luogo una sostituzione fisica del quantitativo di zucchero C iniziale con il quantitativo di zucchero destinato a sostituirlo o se sia sufficiente una sostituzione contabile di detti quantitativi. Infine, qualora al procedimento principale sia applicabile l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81, il giudice del rinvio si chiede se la limitazione della possibilità di sostituzione all’ipotesi di fabbricanti stabiliti nello stesso Stato membro non costituisca una restrizione alla libera circolazioni delle merci nell’Unione.

21

Pertanto, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (giudice amministrativo superiore del Land Nord Reno Westfalia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 disciplini in modo esaustivo la sostituzione di zucchero nell’ambito del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio, e se tale disposizione non preveda la condizione che lo zucchero di sostituzione debba essere prodotto da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa, se l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 presupponga, per poter beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio, che lo zucchero C destinato alla sostituzione sia “effettivamente sostituito” presso il fabbricante di zucchero.

3)

Qualora l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81 si applichi alla sostituzione di zucchero, se tale disposizione presupponga, per poter beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio, che lo zucchero C destinato alla sostituzione sia “effettivamente sostituito”.

4)

In subordine, se la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2670/81 sia invalida nella misura in cui esige che lo zucchero di sostituzione “[sia] stat[o] prodott[o] da un altro fabbricante operante nel territorio dello stesso Stato membro”».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

22

In primo luogo, occorre ricordare che, nell’ambito dell’OCM dello zucchero, il regolamento di base prevede un sistema di quote nazionali per la produzione di zucchero nell’Unione. Conformemente all’articolo 24 di tale regolamento, gli Stati membri attribuiscono, nel rispetto dei quantitativi di base ad essi concessi, una quota A e una quota B a ciascun fabbricante di zucchero situato sul loro rispettivo territorio. Lo zucchero prodotto nei limiti di tali quote può essere immesso in circolazione nell’Unione e beneficia di diverse misure di sostegno a favore della produzione.

23

Diversamente, lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote assegnate a ciascun fabbricante, ossia lo zucchero C, non può essere smerciato sul mercato interno. Ai sensi dell’articolo 26 del regolamento di base, tale zucchero dev’essere, in linea di principio, esportato come tale fuori dell’Unione anteriormente al 1o gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi.

24

Come risulta dagli articoli 1 e 2 del regolamento n. 2670/81, ogni fabbricante deve, in linea di principio, esportare lo zucchero C proveniente dalla sua produzione. Tuttavia, come sottolineato nel quinto considerando di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha considerato opportuno prevedere per tali fabbricanti la possibilità di esportare, in alcuni casi, zucchero prodotto da altri fabbricanti.

25

A tale effetto, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, prevede un meccanismo che consente a un fabbricante di sostituire all’esportazione il quantitativo di zucchero C che egli ha l’obbligo di esportare con un quantitativo equivalente di zucchero di quota che sia stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. Discende quindi da tale disposizione che, con una sostituzione di natura contabile, lo zucchero sostituito, rientrante inizialmente nella categoria dello zucchero C, riceve lo status di zucchero di quota e può essere liberamente immesso in circolazione nel mercato interno dal fabbricante, mentre lo zucchero di sostituzione, inizialmente prodotto nei limiti della quota, è esportato come zucchero C.

26

In secondo luogo, si deve ricordare che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base istituisce un sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero secondo il quale gli Stati membri sono tenuti a rimborsare forfettariamente ai fabbricanti le spese da essi sostenute per tale magazzinaggio. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, soltanto le spese sostenute per il magazzinaggio dello zucchero prodotto nei limiti delle quote A e B possono essere rimborsate, ad esclusione delle spese di magazzinaggio dello zucchero C.

27

È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

Sulle questioni prima e quarta

28

Con le sue questioni prima e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, letti in combinato, debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un fabbricante intende sostituire all’esportazione un quantitativo di zucchero C con un quantitativo equivalente di zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante, si deve tenere conto delle condizioni che figurano in quest’ultima disposizione nel contesto del rimborso delle spese di magazzinaggio e, dall’altro, se questa stessa disposizione sia valida con riferimento al diritto dell’Unione, laddove richiede che lo zucchero di sostituzione sia stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro.

29

Anzitutto occorre ricordare che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 prevede che, quando un quantitativo di zucchero C è sostituito all’esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero A o B, il quantitativo sostituito è considerato, per l’applicazione del rimborso, come zucchero A dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione.

30

Riguardo alla sua formulazione, si deve constatare che tale disposizione si limita a stabilire il momento a partire dal quale un quantitativo di zucchero C regolarmente sostituito con zucchero di quota dev’essere considerato ammissibile ai fini del rimborso delle spese di magazzinaggio e del relativo calcolo.

31

In una situazione come quella controversa nel procedimento principale, in cui un fabbricante intende sostituire all’esportazione un quantitativo di zucchero C con un quantitativo equivalente di zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante, si deve altresì tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81.

32

Al riguardo, dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta che affinché siffatta sostituzione possa essere considerata regolare devono essere soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, lo zucchero di sostituzione deve rientrare nel codice 1701 della nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, in secondo luogo esso dev’essere stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro e, in terzo luogo, il fabbricante che effettua la sostituzione deve pagare un importo di EUR 1,25 per 100 kg di zucchero sostituito.

33

Il giudice del rinvio indica tuttavia che non si può dedurre in modo certo dal testo della versione in lingua tedesca dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, nella sua versione iniziale, che lo zucchero di sostituzione debba essere stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. Infatti, poiché in detta versione il verbo «produrre» è al singolare, un’interpretazione puramente letterale porterebbe a intendere che la condizione secondo cui il prodotto di sostituzione dev’essere stato prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro varrebbe solo per la sostituzione dell’isoglucosio C.

34

A tal proposito, è sufficiente ricordare che la necessità che le disposizioni del diritto dell’Unione vengano applicate, e quindi interpretate, in modo uniforme, esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, in una delle sue versioni linguistiche, ma esige, al contrario, che esso sia interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in particolare, sentenze Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punto 3; Moksel Import und Export, 55/87, EU:C:1988:377, punto 15; EMU Tabac e a., C‑296/95, EU:C:1998:152, punto 36, e Profisa, C‑63/06, EU:C:2007:233, punto 13).

35

Orbene, malgrado l’eventuale ambiguità del testo dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, nella sua versione iniziale in lingua tedesca, risulta espressamente dal testo di tale disposizione nelle altre versioni linguistiche ufficiali, e in particolare dalle versioni in lingua francese, greca, italiana e neerlandese che il legislatore dell’Unione ha imposto, quale condizione per la sostituzione all’esportazione dello zucchero C, che lo zucchero di sostituzione sia stato prodotto da un fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. Inoltre, tale condizione risulta chiaramente dal testo della versione in lingua tedesca di tale regolamento, quale applicabile ratione temporis all’epoca dei fatti del procedimento principale, e in particolare dai termini «die von einem anderen auf dem Hoheitsgebiet desselben Mitgliedstaats ansässigen Hersteller erzeugt worden sind».

36

Infine, dal momento che l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 impone che lo zucchero di sostituzione sia stato prodotto da un altro fabbricante stabilito nello stesso Stato membro, il giudice del rinvio intende accertare se tale disposizione sia valida rispetto al diritto dell’Unione, e, in particolare, alle regole del diritto primario relative alla libera circolazione delle merci, ossia gli articoli 34 TFUE e 35 TFUE.

37

Certamente, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il divieto di restrizioni quantitative, come pure di misure di effetto equivalente, previsto agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE, vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma anche per quelli adottati dalle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, punto 15; Meyhui, C‑51/93, EU:C:1994:312, punto 11; Kieffer e Thill, C‑114/96, EU:C:1997:316, punto 27, nonché Alliance for Natural Health e a., C‑154/04 e C‑155/04, EU:C:2005:449, punto 47).

38

Tuttavia, si deve constatare che, pur ritenendo che la condizione secondo cui lo zucchero di sostituzione dev’essere stato prodotto da un fabbricante stabilito nello stesso Stato membro, prevista all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, costituisca una restrizione ai sensi degli articoli 34 TFUE e 35 TFUE, essa risulta comunque giustificata, trattandosi di una conseguenza diretta del sistema delle quote istituito dal regolamento di base.

39

Come risulta dal terzo, dal decimo e dal quattordicesimo considerando del regolamento di base, il regime delle quote costituisce una delle misure dell’OCM dello zucchero che hanno la finalità ultima di stabilizzare il mercato dell’Unione e dunque di assicurare, in particolare, il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto riguarda l’occupazione e il tenore di vita dei fabbricanti dell’Unione. In tale contesto, le quote nazionali garantiscono ai fabbricanti i prezzi comunitari e lo smercio della loro produzione (v., in tal senso, sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, C‑68/05 P, EU:C:2006:674, punti 59 e 62, nonché ordinanza Isera & Scaldis Sugar e a., C‑154/12, EU:C:2013:101, punto 46).

40

A tale effetto il legislatore dell’Unione ha previsto, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, la ripartizione tra Stati membri della produzione di zucchero nell’Unione. Spetta dunque a ciascuno Stato membro ripartire, in forma di quote A e B, i quantitativi di base ad esso assegnati tra i fabbricanti stabiliti sul suo territorio al fine di regolare in esso la produzione di zucchero.

41

Orbene, una siffatta sostituzione all’esportazione dello zucchero C tra fabbricanti stabiliti in Stati membri diversi, situandosi in un contesto di quote nazionali diverse, potrebbe compromettere la struttura del sistema delle quote di produzione istituito dal regolamento di base. Infatti, un’operazione di sostituzione dello zucchero C a fini di esportazione, quale descritta al punto 25 della presente sentenza, equivarrebbe, nei fatti, a un trasferimento di quote dal fabbricante che fornisce lo zucchero di sostituzione verso il fabbricante che effettua tale sostituzione. Ne conseguirebbe, in particolare, che le quote detenute da tali due fabbricanti non coinciderebbero più con quelle loro inizialmente assegnate dai rispettivi Stati membri, conformemente al loro quantitativo di base.

42

Pertanto, una condizione come quella stabilita dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 non è contraria ai divieti previsti agli articoli 34 TFUE e 35 TFUE.

43

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni prima e quarta che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81, letti in combinato, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un fabbricante intende sostituire all’esportazione un quantitativo di zucchero C con un quantitativo equivalente di zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante, si deve tenere conto delle condizioni che figurano in quest’ultima disposizione nel contesto del rimborso delle spese di magazzinaggio. Tali condizioni comprendono in particolare quella secondo cui lo zucchero di sostituzione dev’essere stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità di questa stessa disposizione.

Sulle questioni seconda e terza

44

Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare unitamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 debbano essere interpretati nel senso che essi esigono, quale requisito di regolarità di un’operazione di sostituzione all’esportazione dello zucchero C, che il quantitativo di zucchero C iniziale e il quantitativo di zucchero di sostituzione siano effettivamente scambiati dal fabbricante.

45

Anzitutto, si deve ricordare che, come constatato al punto 30 della presente sentenza, l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 si limita a stabilire il momento a partire dal quale un quantitativo di zucchero C regolarmente sostituito da zucchero di quota dev’essere considerato ammissibile ai fini del rimborso delle spese di magazzinaggio e del relativo calcolo. Le condizioni di regolarità di un’operazione di sostituzione a fini di esportazione dello zucchero C con zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante discendono, infatti, dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81.

46

Riguardo a quest’ultima disposizione, si deve constatare che il requisito secondo cui il quantitativo di zucchero C iniziale e il quantitativo di zucchero di sostituzione devono essere effettivamente scambiati non figura tra le condizioni previste nel suo testo, quali ricordate al punto 32 della presente sentenza. Pertanto, detta disposizione non impone siffatto scambio materiale.

47

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, come rilevato dalla Pfeifer & Langen e dalla BLE nelle loro osservazioni scritte, lo zucchero bianco è un prodotto omogeneo, cosicché non vi sono differenze fisiche rilevabili tra lo zucchero C iniziale, da un lato, e lo zucchero di sostituzione, dall’altro.

48

Inoltre, risulta dal quinto considerando del regolamento n. 2670/81 che il meccanismo di sostituzione all’esportazione dello zucchero C è diretto a permettere a un fabbricante di adempiere al proprio obbligo di esportazione dello zucchero C esportando uno zucchero che non è stato da lui stesso prodotto. Esigere lo scambio effettivo dei quantitativi di zucchero sostituiti sarebbe contrario a tale obiettivo.

49

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alle questioni seconda e terza che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 devono essere interpretati nel senso che essi non esigono, quale condizione di regolarità di un’operazione di sostituzione all’esportazione di zucchero, che il quantitativo di zucchero C iniziale e il quantitativo di zucchero di sostituzione siano effettivamente scambiati dal fabbricante.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d’applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione, del 13 giugno 1988, e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3892/88 della Commissione, del 14 dicembre 1988, letti in combinato, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un fabbricante intende sostituire all’esportazione un quantitativo di zucchero C con un quantitativo equivalente di zucchero di quota prodotto da un altro fabbricante, si deve tenere conto delle condizioni che figurano in quest’ultima disposizione nel contesto del rimborso delle spese di magazzinaggio. Tali condizioni comprendono, in particolare, quella secondo cui lo zucchero di sostituzione dev’essere stato prodotto da un altro fabbricante stabilito sul territorio dello stesso Stato membro. L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità di questa stessa disposizione.

 

2)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1998/78 e l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2670/81 devono essere interpretati nel senso che essi non esigono, quale condizione di regolarità di un’operazione di sostituzione all’esportazione di zucchero, che il quantitativo di zucchero C iniziale e il quantitativo di zucchero di sostituzione siano effettivamente scambiati dal fabbricante.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il tedesco.