Causa C‑49/14
Finanmadrid EFC SA
contro
VA e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Cartagena)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Procedimento di esecuzione forzata – Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a rilevare d’ufficio la nullità della clausola abusiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 febbraio 2016
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate
(Art. 267 TFUE)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Assenza di facoltà per il giudice adito di rilevare d’ufficio la nullità di una clausola abusiva nel corso della fase di esecuzione dell’ingiunzione – Principio di autonomia processuale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Non conformità al principio di effettività – Autorità di cosa giudicata attribuita alla decisione d’ingiunzione
(Direttiva del Consiglio 93/13)
V. il testo della decisione.
(v. punti 27, 31, 32)
La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.
Qualora infatti lo svolgimento e le peculiarità del procedimento d’ingiunzione di pagamento siano tali che, in assenza di circostanze che comportino l’intervento del giudice, tale procedimento è chiuso senza possibilità che venga eseguito un controllo dell’esistenza di clausole abusive in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e se, pertanto, il giudice investito dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento non è competente a valutare d’ufficio l’esistenza di tali clausole, il consumatore, di fronte a un titolo esecutivo, potrebbe trovarsi nella situazione di non poter beneficiare, in nessuna fase del procedimento, della garanzia che venga compiuta una tale valutazione. Una normativa siffatta è tale da compromettere l’effettività della tutela dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13. Una tutela effettiva di tali diritti può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale di uno Stato membro consenta, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore.
Tale considerazione non può essere messa in discussione laddove il diritto processuale di uno Stato membro conferisca a una decisione adottata dall’autorità investita di una domanda d’ingiunzione di pagamento l’autorità di cosa giudicata e le riconosca effetti analoghi a quelli di una decisione giurisdizionale. Una normativa di questo tipo, relativa alle modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento, non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, l’applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi.
(v. punti 40, 41, 43, 45‑47, 48, 54, 55 e dispositivo)