Causa C‑41/14

Christie’s France SNC

contro

Syndicat national des antiquaires

[domanda di pronuncia pregidiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/84/CE — Articolo 1 — Proprietà intellettuale — Vendita all’asta di opere d’arte originali — Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale — Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite — Acquirente o venditore — Deroga convenzionale»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2015

  1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Contesto e finalità della normativa di cui trattasi come base di riferimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/84, art. 1, § 4)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/84 – Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale – Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite – Possibilità di derogare convenzionalmente alla norma nazionale che impone al venditore l’onere del pagamento del diritto sulle successive vendite – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/84, considerando 13 e 15 e art. 1, § 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25, 26)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore.

    Infatti, se è pur vero che la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/84, che mira in particolare a porre fine alle distorsioni della concorrenza sul mercato dell’arte, come delimitato dai considerando 13 e 15 di tale direttiva, richiede che siano indicati il soggetto tenuto al pagamento del compenso in forza del diritto sulle successive vendite nei confronti dell’autore nonché le regole dirette a stabilire l’importo di tale compenso, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’individuazione del soggetto che ne sopporterà, in definitiva, il costo. Certamente, non può escludersi a priori che quest’ultimo elemento sia atto a produrre un certo effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno, tuttavia un tale effetto sul mercato interno è, in ogni caso, soltanto indiretto, poiché è prodotto da adattamenti convenzionali realizzati indipendentemente dal pagamento dell’importo del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite, al quale il debitore resta tenuto.

    (v. punti 28‑31, 33 e dispositivo)


Causa C‑41/14

Christie’s France SNC

contro

Syndicat national des antiquaires

[domanda di pronuncia pregidiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/84/CE — Articolo 1 — Proprietà intellettuale — Vendita all’asta di opere d’arte originali — Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale — Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite — Acquirente o venditore — Deroga convenzionale»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2015

  1. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Contesto e finalità della normativa di cui trattasi come base di riferimento

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/84, art. 1, § 4)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/84 — Diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale — Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite — Possibilità di derogare convenzionalmente alla norma nazionale che impone al venditore l’onere del pagamento del diritto sulle successive vendite — Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/84, considerando 13 e 15 e art. 1, § 4)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25, 26)

  2.  L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2001/84, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore.

    Infatti, se è pur vero che la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/84, che mira in particolare a porre fine alle distorsioni della concorrenza sul mercato dell’arte, come delimitato dai considerando 13 e 15 di tale direttiva, richiede che siano indicati il soggetto tenuto al pagamento del compenso in forza del diritto sulle successive vendite nei confronti dell’autore nonché le regole dirette a stabilire l’importo di tale compenso, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’individuazione del soggetto che ne sopporterà, in definitiva, il costo. Certamente, non può escludersi a priori che quest’ultimo elemento sia atto a produrre un certo effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno, tuttavia un tale effetto sul mercato interno è, in ogni caso, soltanto indiretto, poiché è prodotto da adattamenti convenzionali realizzati indipendentemente dal pagamento dell’importo del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite, al quale il debitore resta tenuto.

    (v. punti 28‑31, 33 e dispositivo)