Causa C‑21/14 P

Commissione europea

contro

Rusal Armenal ZAO

«Impugnazione — Dumping — Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina — Adesione della Repubblica di Armenia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 — Compatibilità con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT)»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione diretto a garantirne l’esecuzione o che vi si riferisca espressamente e precisamente

    (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, «accordo antidumping 1994»).

  2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione diretto a garantirne l’esecuzione – Criteri di valutazione

    (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, «accordo antidumping 1994», art. 2; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, considerando 5 e art. 2, § 7)

  3. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione che vi si riferisca espressamente e precisamente – Riferimento generico a detto accordo – Esclusione

    (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, «accordo antidumping 1994», art. 2; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, considerando 5 e art. 2, § 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37‑41)

  2.  Il sistema antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) può, in determinati casi, costituire un’eccezione al principio generale secondo il quale il giudice dell’Unione non può controllare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione in base alla loro conformità alle norme contenute negli accordi OMC. Tuttavia, per applicare tale eccezione a un caso specifico, occorre che sia sufficientemente dimostrata la chiara volontà del legislatore di attuare nel diritto dell’Unione un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC.

    A tal fine non è sufficiente che dal preambolo dell’atto dell’Unione in questione risulti in generale che l’adozione di quest’ultimo sia avvenuta in considerazione di obblighi internazionali dell’Unione. È necessario, per contro, che si possa desumere dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione controversa che la stessa è volta ad attuare nel diritto dell’Unione un obbligo particolare scaturito dagli accordi OMC.

    Orbene, nei limiti in cui l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping) non contiene regole specifiche relative ai paesi membri dell’OMC non retti da un’economia di mercato, non può essere stabilita alcuna corrispondenza tra, da un lato, le norme che figurano nell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato da ultimo dal regolamento n. 2117/2005, relativo alle importazioni provenienti da paesi membri dell’OMC non retti da un’economia di mercato, e, dall’altro, le norme definite all’articolo 2 dell’accordo antidumping. Pertanto, non si può ritenere che detta disposizione del regolamento costituisca una misura diretta a garantire nell’ordinamento giuridico dell’Unione l’esecuzione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC.

    Peraltro, il sintagma enunciato nel considerando 5 del regolamento n. 384/96 a termini del quale occorre trasporre «per quanto possibile» le norme dell’accordo antidumping nel diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione ha certamente inteso tener conto delle norme dell’accordo antidumping al momento dell’adozione del regolamento, ma non ha manifestato la volontà di procedere alla trasposizione di ciascuna di tali norme in detto regolamento.

    (v. punti 44‑46, 50, 52)

  3.  L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato da ultimo dal regolamento n. 2117/2005, non rinvia espressamente ad alcuna disposizione precisa dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e il generico riferimento alle disposizioni di detto accordo nel considerando 5 del medesimo regolamento è di per sé insufficiente per concludere che un tale rinvio sussista.

    (v. punto 59)


Causa C‑21/14 P

Commissione europea

contro

Rusal Armenal ZAO

«Impugnazione — Dumping — Importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Cina — Adesione della Repubblica di Armenia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96 — Compatibilità con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT)»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione diretto a garantirne l’esecuzione o che vi si riferisca espressamente e precisamente

    (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, «accordo antidumping 1994»).

  2. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione diretto a garantirne l’esecuzione – Criteri di valutazione

    (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, «accordo antidumping 1994», art. 2; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, considerando 5 e art. 2, § 7)

  3. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione che vi si riferisca espressamente e precisamente – Riferimento generico a detto accordo – Esclusione

    (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, «accordo antidumping 1994», art. 2; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 2117/2005, considerando 5 e art. 2, § 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 37‑41)

  2.  Il sistema antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) può, in determinati casi, costituire un’eccezione al principio generale secondo il quale il giudice dell’Unione non può controllare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione in base alla loro conformità alle norme contenute negli accordi OMC. Tuttavia, per applicare tale eccezione a un caso specifico, occorre che sia sufficientemente dimostrata la chiara volontà del legislatore di attuare nel diritto dell’Unione un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi OMC.

    A tal fine non è sufficiente che dal preambolo dell’atto dell’Unione in questione risulti in generale che l’adozione di quest’ultimo sia avvenuta in considerazione di obblighi internazionali dell’Unione. È necessario, per contro, che si possa desumere dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione controversa che la stessa è volta ad attuare nel diritto dell’Unione un obbligo particolare scaturito dagli accordi OMC.

    Orbene, nei limiti in cui l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping) non contiene regole specifiche relative ai paesi membri dell’OMC non retti da un’economia di mercato, non può essere stabilita alcuna corrispondenza tra, da un lato, le norme che figurano nell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato da ultimo dal regolamento n. 2117/2005, relativo alle importazioni provenienti da paesi membri dell’OMC non retti da un’economia di mercato, e, dall’altro, le norme definite all’articolo 2 dell’accordo antidumping. Pertanto, non si può ritenere che detta disposizione del regolamento costituisca una misura diretta a garantire nell’ordinamento giuridico dell’Unione l’esecuzione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC.

    Peraltro, il sintagma enunciato nel considerando 5 del regolamento n. 384/96 a termini del quale occorre trasporre «per quanto possibile» le norme dell’accordo antidumping nel diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il legislatore dell’Unione ha certamente inteso tener conto delle norme dell’accordo antidumping al momento dell’adozione del regolamento, ma non ha manifestato la volontà di procedere alla trasposizione di ciascuna di tali norme in detto regolamento.

    (v. punti 44‑46, 50, 52)

  3.  L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato da ultimo dal regolamento n. 2117/2005, non rinvia espressamente ad alcuna disposizione precisa dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e il generico riferimento alle disposizioni di detto accordo nel considerando 5 del medesimo regolamento è di per sé insufficiente per concludere che un tale rinvio sussista.

    (v. punto 59)