Causa C‑4/14

Christophe Bohez

contro

Ingrid Wiertz

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Korkein oikeus)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 2, e 49 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Materie escluse — Diritto di famiglia — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 47, paragrafo 1 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale — Decisione sul diritto di visita che commina una penalità — Esecuzione della penalità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Materie escluse — Stato e capacità delle persone fisiche — Decisione che commina una penalità, nell’ambito di una controversia, volta a garantire il rispetto del diritto di visita — Esclusione dall’ambito di applicazione — Decisione rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003

    [Regolamenti del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, lettera a), e n. 2201/2003]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Riconoscimento ed esecuzione — Decisione che commina una penalità, nell’ambito di una controversia, volta a garantire il rispetto del diritto di visita — Riscossione della penalità disciplinata dallo stesso regime di esecuzione della decisione sul diritto di visita

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 28, § 1, 41, § 1, e 47, § 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Riconoscimento ed esecuzione — Decisione che commina una penalità, nell’ambito di una controversia, volta a garantire il rispetto del diritto di visita — Esecuzione — Presupposto — Importo definitivamente fissato dai giudici dello Stato membro di origine

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003)

  1.  L’articolo 1 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

    Infatti, tale penalità ha carattere accessorio rispetto all’obbligo del titolare del diritto di affidamento di collaborare all’attuazione del diritto di visita accordato nella stessa decisione.

    Orbene, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 esclude espressamente dall’ambito di applicazione di tale regolamento lo stato delle persone fisiche, nozione che comprende l’esercizio della potestà genitoriale su un figlio.

    Di conseguenza, detta penalità di cui è chiesta l’esecuzione è una misura accessoria volta a garantire la salvaguardia di un diritto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, bensì in quello del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000.

    (v. punti 35‑37, 39, 40, dispositivo 1)

  2.  La riscossione di una penalità, comminata dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000.

    Infatti, una siffatta penalità non può essere considerata in maniera isolata come costitutiva di un obbligo autonomo, ma dev’essere considerata indissociabile dal diritto di visita di cui garantisce la salvaguardia. Per ciò, la riscossione di tale penalità dev’essere condotta in base allo stesso regime di esecuzione applicato al diritto di visita da garantire, ossia in base alle regole previste agli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

    Separare il regime di esecuzione della penalità da quello applicabile al diritto di visita per farlo dipendere dal procedimento esecutivo stesso, che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, equivarrebbe a consentire al giudice di tale Stato di verificare esso stesso l’esistenza di un inadempimento relativo al diritto di visita.

    Orbene, un controllo siffatto, che verrebbe compiuto in base alle regole dello Stato dell’esecuzione e comporterebbe una valutazione, da parte del giudice di tale Stato, delle circostanze del caso di specie, sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore dell’Unione di istituire, per le decisioni emesse in tale settore, un regime di esecuzione uniforme e semplificato, che vieta qualsiasi ingerenza del giudice dell’esecuzione nell’esame del merito e si basa sulla fiducia nel giudice dello Stato di origine designato quale competente ad adottare la decisione sul diritto di visita.

    (v. punti 49‑53, dispositivo 2)

  3.  Nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.

    Infatti, nell’ipotesi in cui il titolare di un diritto di visita conferito in uno Stato membro, lamentando il mancato rispetto di tale diritto, chieda l’esecuzione, in un altro Stato membro, di una penalità il cui importo definitivo non sia stato fissato dal giudice dello Stato di origine, la determinazione dell’importo finale da versare comporta un controllo degli inadempimenti dedotti dal titolare del diritto di visita. Orbene, un controllo siffatto, di fondamentale importanza per l’interesse superiore del minore, non comporta soltanto l’accertamento del numero delle occasioni di mancata presentazione del minore, ma anche la valutazione dei motivi di tali inadempienze. Soltanto il giudice dello Stato di origine, quale giudice competente nel merito, può procedere a valutazioni di tale natura.

    Di conseguenza, in tale ipotesi, compete al beneficiario della penalità avvalersi dei mezzi processuali disponibili nello Stato membro di origine per ottenere un titolo che liquidi la penalità fissandone l’importo definitivo.

    (v. punti 59‑61, dispositivo 3)


Causa C‑4/14

Christophe Bohez

contro

Ingrid Wiertz

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Korkein oikeus)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 2, e 49 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Materie escluse — Diritto di famiglia — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 47, paragrafo 1 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale — Decisione sul diritto di visita che commina una penalità — Esecuzione della penalità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Stato e capacità delle persone fisiche – Decisione che commina una penalità, nell’ambito di una controversia, volta a garantire il rispetto del diritto di visita – Esclusione dall’ambito di applicazione – Decisione rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003

    [Regolamenti del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, lettera a), e n. 2201/2003]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Riconoscimento ed esecuzione – Decisione che commina una penalità, nell’ambito di una controversia, volta a garantire il rispetto del diritto di visita – Riscossione della penalità disciplinata dallo stesso regime di esecuzione della decisione sul diritto di visita

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 28, § 1, 41, § 1, e 47, § 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Riconoscimento ed esecuzione – Decisione che commina una penalità, nell’ambito di una controversia, volta a garantire il rispetto del diritto di visita – Esecuzione – Presupposto – Importo definitivamente fissato dai giudici dello Stato membro di origine

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003)

  1.  L’articolo 1 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

    Infatti, tale penalità ha carattere accessorio rispetto all’obbligo del titolare del diritto di affidamento di collaborare all’attuazione del diritto di visita accordato nella stessa decisione.

    Orbene, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 esclude espressamente dall’ambito di applicazione di tale regolamento lo stato delle persone fisiche, nozione che comprende l’esercizio della potestà genitoriale su un figlio.

    Di conseguenza, detta penalità di cui è chiesta l’esecuzione è una misura accessoria volta a garantire la salvaguardia di un diritto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, bensì in quello del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000.

    (v. punti 35‑37, 39, 40, dispositivo 1)

  2.  La riscossione di una penalità, comminata dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000.

    Infatti, una siffatta penalità non può essere considerata in maniera isolata come costitutiva di un obbligo autonomo, ma dev’essere considerata indissociabile dal diritto di visita di cui garantisce la salvaguardia. Per ciò, la riscossione di tale penalità dev’essere condotta in base allo stesso regime di esecuzione applicato al diritto di visita da garantire, ossia in base alle regole previste agli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

    Separare il regime di esecuzione della penalità da quello applicabile al diritto di visita per farlo dipendere dal procedimento esecutivo stesso, che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, equivarrebbe a consentire al giudice di tale Stato di verificare esso stesso l’esistenza di un inadempimento relativo al diritto di visita.

    Orbene, un controllo siffatto, che verrebbe compiuto in base alle regole dello Stato dell’esecuzione e comporterebbe una valutazione, da parte del giudice di tale Stato, delle circostanze del caso di specie, sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore dell’Unione di istituire, per le decisioni emesse in tale settore, un regime di esecuzione uniforme e semplificato, che vieta qualsiasi ingerenza del giudice dell’esecuzione nell’esame del merito e si basa sulla fiducia nel giudice dello Stato di origine designato quale competente ad adottare la decisione sul diritto di visita.

    (v. punti 49‑53, dispositivo 2)

  3.  Nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.

    Infatti, nell’ipotesi in cui il titolare di un diritto di visita conferito in uno Stato membro, lamentando il mancato rispetto di tale diritto, chieda l’esecuzione, in un altro Stato membro, di una penalità il cui importo definitivo non sia stato fissato dal giudice dello Stato di origine, la determinazione dell’importo finale da versare comporta un controllo degli inadempimenti dedotti dal titolare del diritto di visita. Orbene, un controllo siffatto, di fondamentale importanza per l’interesse superiore del minore, non comporta soltanto l’accertamento del numero delle occasioni di mancata presentazione del minore, ma anche la valutazione dei motivi di tali inadempienze. Soltanto il giudice dello Stato di origine, quale giudice competente nel merito, può procedere a valutazioni di tale natura.

    Di conseguenza, in tale ipotesi, compete al beneficiario della penalità avvalersi dei mezzi processuali disponibili nello Stato membro di origine per ottenere un titolo che liquidi la penalità fissandone l’importo definitivo.

    (v. punti 59‑61, dispositivo 3)