SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 settembre 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 1, paragrafo 2, e 49 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Materie escluse — Diritto di famiglia — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 47, paragrafo 1 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale — Decisione sul diritto di visita che prevede una penalità — Esecuzione della penalità»

Nella causa C‑4/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Finlandia), con decisione del 31 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2014, nel procedimento

Christophe Bohez

contro

Ingrid Wiertz,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per C. Bohez, da L. Koskenvuo, asianajaja;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez‑Miñón, in qualità di agente;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e R. Dzikovič, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud‑Joët e E. Paasivirta, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 49 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1), nonché dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Bohez e la sig.ra Wiertz avente ad oggetto l’esecuzione in Finlandia di una penalità comminata nella decisione di un giudice belga al fine di garantire il rispetto del diritto di visita concesso al sig. Bohez riguardo ai suoi figli.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

3

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 44/2001, relativo al campo di applicazione di quest’ultimo, dispone quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (...)

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

(...)».

4

L’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, inserito nel capo III, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione», prevede quanto segue:

«In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

5

L’articolo 49 di detto regolamento, anch’esso rientrante nel capo III, così dispone:

«Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d’origine».

Il regolamento n. 2201/2003

6

Il regolamento n. 2201/2003 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19).

7

Il considerando 2 del regolamento n. 2201/2003 ricorda che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie costituisce il fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e che, al riguardo, il diritto di visita è stato individuato come un settore prioritario.

8

L’articolo 1 di tale regolamento definisce il suo campo di applicazione nel modo seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(...)

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)

il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)».

9

L’articolo 26 del regolamento stabilisce che «[i]n nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

10

Con riferimento alla forza esecutiva delle decisioni relative al diritto di visita, l’articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento così dispone:

«Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate».

11

A determinate condizioni, le decisioni relative al diritto di visita possono beneficiare di un regime di esecuzione automatica. L’articolo 41, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2201/2003 prevede al riguardo:

«Il diritto di visita (...) conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine in accordo con il paragrafo 2».

12

L’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento precisa che il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Il diritto nazionale

Il diritto belga

13

Nel diritto belga la penalità è disciplinata agli articoli da 1385 bis a 1385 nonies del code judiciaire (codice di procedura civile belga). L’articolo 1385 bis di tale codice così recita:

«Il giudice può, su domanda di una delle parti, condannare l’altra parte al pagamento di una somma di denaro, denominata penalità, qualora quest’ultima non adempia l’obbligo imposto nella condanna principale, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. (…)».

14

L’articolo 1385 ter di tale codice è così formulato:

«Il giudice può stabilire che la penalità consista in una somma unica oppure in una somma determinata per unità di tempo o per ciascuna violazione. In questi ultimi due casi, il giudice può anche fissare una soglia oltre la quale la condanna alle penalità non avrà effetto».

15

Ai sensi dell’articolo 1385 quater dello stesso codice, il titolo esecutivo che consente la riscossione della penalità è costituito dalla decisione giudiziaria che la commina e al beneficiario non è imposto di ottenere, prima dell’esecuzione, la liquidazione della penalità.

16

L’onere probatorio riguardo al soddisfacimento delle condizioni di esigibilità della penalità grava sul beneficiario. In caso di contestazione da parte del debitore, il beneficiario deve fornire la prova degli inadempimenti dedotti. In tal caso, spetta al giudice dell’esecuzione accertare se le predette condizioni siano soddisfatte.

Il diritto finlandese

17

Nel diritto finlandese, la penalità comminata per garantire il rispetto del diritto di visita è disciplinata dalla legge relativa all’esecuzione delle decisioni in materia di diritto di affidamento e diritto di visita (lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettu laki; in prosieguo: la «TpL») nonché dalla legge sulla penalità (uhkasakkolaki; in prosieguo: la «legge sulla penalità»).

18

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della TpL, il giudice che, dopo la pronuncia di una decisione sul diritto di visita, sia investito di una controversia riguardante l’esecuzione di tale diritto può obbligare il convenuto nel procedimento di esecuzione a conformarsi alla decisione pena l’irrogazione di una penalità.

19

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della TpL, la penalità viene in linea di principio fissata in un importo unico. Se le circostanze lo giustificano, la penalità può tuttavia essere fissata in forma di importi cumulativi.

20

La penalità è sempre versata allo Stato, e non al beneficiario.

21

Conformemente all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della TpL, in seguito a nuova domanda, il giudice può, se lo considera giustificato, ordinare il pagamento della penalità fissata. Il pagamento della penalità non può essere ordinato se la parte obbligata dimostri di avere avuto un valido motivo per non eseguire l’obbligo, o qualora nel frattempo quest’ultimo sia stato eseguito.

22

L’articolo 11 della legge sulla penalità autorizza il giudice a ridurre l’importo della penalità da pagare rispetto a quello inizialmente fissato, qualora l’obbligo principale sia stato adempiuto per una parte sostanziale o la capacità di pagamento della persona obbligata sia diminuita in maniera significativa o sussista un altro motivo valido.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23

Il sig. Bohez e la sig.ra Wiertz si sono sposati in Belgio nel 1997 e hanno avuto due figli. La coppia ha divorziato nel 2005 e la sig.ra Wiertz si è trasferita in Finlandia.

24

Il 28 marzo 2007, il rechtbank van eerste aanleg te Gent (giudice di primo grado di Gent, Belgio) ha emesso una decisione relativa all’affidamento, alla residenza, al diritto di visita e al mantenimento di detti figli (in prosieguo: la «decisione del 28 marzo 2007»). Con la stessa decisione esso ha comminato una penalità volta a garantire il rispetto del diritto di visita attribuito al sig. Bohez, fissata in EUR 1000, al giorno, per ciascun figlio, in caso di mancata presentazione. L’importo massimo della penalità è stato fissato in EUR 25000.

25

Il sig. Bohez ha agito dinanzi ai giudici finlandesi chiedendo la condanna della sig.ra Wiertz a versargli la penalità stabilita nella decisione del 28 marzo 2007, o la dichiarazione di esecutività di tale decisione in Finlandia. A sostegno della propria domanda, egli ha affermato, dinanzi all’Itä‑Uudenmaan käräjäoikeus (giudice di primo grado di Itä Uusimaa, Finlandia), di non avere beneficiato, in diverse occasioni, del diritto di visita, cosicché era stato raggiunto l’importo massimo della penalità previsto in tale decisione. Basandosi sul fatto che, nel diritto belga, la riscossione della penalità avviene direttamente ad opera delle autorità incaricate dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie, senza che a tal fine sia necessario un separato procedimento giudiziario, il sig. Bohez ritiene che la sua domanda debba essere considerata diretta alla riscossione di un credito pecuniario esigibile e, in quanto tale, compresa nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

26

Dal canto suo, la sig.ra Wiertz ha obiettato che la sua condanna al pagamento della penalità non è stata definitivamente confermata dal giudice belga e che, pertanto, la decisione del 28 marzo 2007 non è esecutiva. Nessuna autorità avrebbe accertato il verificarsi di inadempimenti tali da far sorgere l’obbligo di pagare la penalità.

27

Nella sua decisione dell’8 marzo 2012, l’Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ha constatato che la domanda del sig. Bohez verte non già sull’esecuzione di una decisione relativa al diritto di visita, ma soltanto sull’esecuzione di una penalità comminata per garantire l’osservanza di detta decisione. Esso ne ha dedotto che tale domanda, in quanto vertente sull’esecuzione di una decisione che stabilisce un’obbligazione pecuniaria, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Rilevando, tuttavia, che la decisione del 28 marzo 2007 prevede, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 49 di tale regolamento, soltanto una penalità periodica, il cui importo definitivo non è stato fissato, l’Itä‑Uudenmaan käräjäoikeus ha dichiarato irricevibile la domanda del sig. Bohez.

28

Con decisione del 16 agosto 2012 lo Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), adito in appello dal sig. Bohez, ha confermato l’irricevibilità della domanda. Nella motivazione su cui si fonda tale decisione è condotta tuttavia un’analisi diversa da quella effettuata dal giudice di primo grado. Considerando che la domanda del sig. Bohez rientrasse nell’ambito dell’esecuzione di una decisione relativa al diritto di visita, lo Helsingin hovioikeus ha infatti statuito che, in considerazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, essa non rientrava nell’ambito di applicazione di tale regolamento, bensì in quello del regolamento n. 2201/2003. Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, il procedimento di esecuzione sarebbe disciplinato, nel caso di specie, dal diritto finlandese, vale a dire dalla TpL.

29

Il sig. Bohez ha impugnato la decisione dello Helsingin hovioikeus del 16 agosto 2012 dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema), chiedendone l’annullamento e reiterando le sue conclusioni in primo grado.

30

In tale contesto il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che i casi relativi all’esecuzione della penalità (astreinte) prevista al fine di garantire l’obbligo principale in una causa in materia di affidamento e diritto di visita dei minori esulano dall’ambito di applicazione di detto regolamento.

2)

Qualora i casi menzionati nella precedente questione rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, se l’articolo 49 di tale regolamento debba interpretarsi nel senso che la penalità comminata su base giornaliera, la quale, nello Stato membro di origine è direttamente esecutiva a concorrenza dell’importo stabilito, ma il cui importo definitivo può essere modificato su istanza o in seguito alle allegazioni del debitore della penalità, divenga esecutiva in un [altro] Stato membro solo quando il suo importo sia definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato membro di origine.

3)

Se, qualora i casi del genere specificato supra esulino dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che le misure di esecuzione e salvaguardia relative all’affidamento ed al diritto di visita dei minori rientrano nel procedimento di esecuzione di cui alla disposizione suddetta, procedimento disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione ovvero se essi possano rappresentare una parte della decisione in materia di affidamento e diritto di visita dei minori che, a norma del regolamento n. 2201/2003, è eseguibile nell’altro Stato membro.

4)

Se, quando l’esecuzione della penalità sia richiesta in un altro Stato membro, si debba esigere che l’importo pecuniario di detta penalità sia stato definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, benché il regolamento n. 44/2001 non sia applicabile.

5)

Qualora la penalità (astreinte) stabilita per garantire il diritto di visita del minore sia esecutiva in un altro Stato membro senza che l’importo pecuniario della penalità da eseguire sia stato definitivamente fissato con un atto distinto nello Stato membro di origine:

a)

se tuttavia l’esecuzione delle penalità presupponga che si accerti se il rispetto del diritto di visita sia stato ostacolato per motivi la cui considerazione è stata indispensabile con riguardo ai diritti dei minori; e

b)

quale giudice sia pertanto competente ad esaminare siffatte circostanze, più precisamente

i)

se la competenza del giudice dell’esecuzione sia sempre limitata esclusivamente ad esaminare se l’asserito ostacolo al rispetto del diritto di visita sia dovuto ad un motivo espressamente previsto dalla decisione nel procedimento principale; ovvero

ii)

se dai diritti dei minori garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”) derivi una portata estensiva del diritto o dell’obbligo del giudice dello Stato dell’esecuzione di esaminare se il rispetto del diritto di visita sia stato ostacolato per motivi la cui considerazione è stata indispensabile onde garantire i diritti dei minori».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto all’affidamento e al diritto di visita dei minori, al fine di garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

32

Al riguardo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 è limitato alla «materia civile e commerciale». Tale ambito di applicazione è sostanzialmente determinato in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite (v. sentenza Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

33

Più in particolare, quanto ai provvedimenti provvisori, la Corte considera che la loro appartenenza al campo d’applicazione del regolamento n. 44/2001 è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare (v. sentenza Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 40 e giurisprudenza citata).

34

Pertanto, riguardo all’esecuzione in uno Stato membro di una condanna al pagamento di un’ammenda, comminata dal giudice di un altro Stato membro allo scopo di far rispettare un divieto dettato in una decisione emessa in tale Stato in materia civile e commerciale, la Corte ha precisato che la natura di tale diritto di esecuzione dipende da quella del diritto soggettivo per la cui violazione è stata disposta l’esecuzione (v., in tal senso, sentenza Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 42).

35

Nel caso di specie, dall’articolo 1385 bis del codice di procedura civile belga, in base al quale il giudice dello Stato di origine ha stabilito la penalità di cui trattasi nel procedimento principale, risulta che tale misura equivale alla condanna di una parte, su domanda della parte avversa, al pagamento di una somma di denaro nel caso di inosservanza dell’obbligo principale ad essa incombente. Ne consegue che la penalità ha un carattere accessorio rispetto all’obbligo principale.

36

Peraltro, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la penalità controversa nel procedimento principale ha lo scopo di garantire l’esercizio effettivo di un diritto di visita accordato, nella stessa decisione, dal giudice dello Stato di origine. Tale penalità è intesa infatti ad esercitare una pressione finanziaria sulla persona cui è stato affidato il minore affinché essa collabori all’attuazione di siffatto diritto di visita.

37

Orbene, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 esclude espressamente dal campo di applicazione di tale regolamento lo stato delle persone fisiche, nozione che comprende l’esercizio della potestà genitoriale su un figlio.

38

A causa di tale esclusione e per colmare tale lacuna sono stati successivamente adottati i regolamenti nn. 1347/2000 e 2201/2003, i cui rispettivi campi di applicazione includono, in particolare, le questioni relative alla responsabilità genitoriale. Tra tali questioni figurano, tra le altre, come precisato nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, quelle relative al diritto di affidamento e al diritto di visita.

39

Si deve pertanto constatare che la penalità di cui è chiesta l’esecuzione nel procedimento principale è una misura accessoria volta a garantire la salvaguardia di un diritto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, bensì in quello del regolamento n. 2201/2003.

40

Occorre quindi rispondere alla prima questione che l’articolo 1 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

Sulla seconda questione

41

Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione

42

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la riscossione di una penalità, imposta dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita, al fine di garantire l’esercizio effettivo di tale diritto, rientri nell’ambito di applicazione del procedimento di esecuzione del diritto di visita, disciplinato, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, dal diritto nazionale, o se rientri nello stesso regime del diritto di visita da essa garantito, e la penalità debba pertanto essere dichiarata esecutiva secondo la disciplina stabilita dal regolamento n. 2201/2003.

43

Come sottolinea il considerando 2 del regolamento n. 2201/2003, il reciproco riconoscimento delle decisioni relative al diritto di visita è stato identificato come un settore prioritario nell’ambito dello spazio giudiziario dell’Unione europea. A tali decisioni, considerate particolarmente importanti, si applica un regime specifico. Il regolamento n. 2201/2003 prevede, infatti, ai suoi articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1, un regime d’esecuzione semplificato, se non automatico, che si basa sul principio della fiducia reciproca.

44

A motivo di tale fiducia reciproca e in conformità all’articolo 26 di detto regolamento, tali decisioni non possono formare oggetto di un riesame nel merito.

45

Nel caso di specie, la penalità di cui si domanda l’esecuzione nell’ambito del procedimento principale è stata comminata dal giudice competente, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, per statuire nel merito sul diritto di visita.

46

È ben vero che, a differenza del regolamento n. 44/2001, il regolamento n. 2201/2003, al pari del regolamento n. 1347/2000 che lo ha preceduto, non contiene una disciplina della penalità. Tuttavia, come ha rilevato la Commissione europea, dalla circostanza che tale questione non è stata discussa in sede di redazione di tali regolamenti, non si può dedurre che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere l’esecuzione della penalità dal campo di applicazione di questi ultimi. Infatti, siffatta misura, contribuendo al rispetto delle decisioni emesse, in applicazione di tali regolamenti, in materia di diritto di visita, rientra nell’obiettivo di effettività perseguito dal regolamento n. 2201/2003.

47

Come rilevato al punto 35 della presente sentenza, la penalità controversa nel procedimento principale presenta natura meramente accessoria rispetto all’obbligo principale da essa garantito, ossia l’obbligo, per il genitore cui è stato concesso l’affidamento, di collaborare all’attuazione del diritto di visita secondo le regole stabilite dal giudice dello Stato di origine, competente nel merito.

48

L’esecuzione di tale penalità è pertanto strettamente connessa all’esistenza, da un lato, di tale obbligo principale e, dall’altro, di un inadempimento di quest’ultimo.

49

Tenuto conto di tale nesso, la penalità comminata in una decisione sul diritto di visita non può essere considerata in maniera isolata come costitutiva di un obbligo autonomo, ma dev’essere considerata indissociabile dal diritto di visita di cui garantisce la salvaguardia.

50

Per ciò, la riscossione di tale penalità dev’essere condotta in base allo stesso regime di esecuzione applicato al diritto di visita da garantire, ossia in base alle regole previste agli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

51

Separare il regime di esecuzione della penalità da quello applicabile al diritto di visita per farlo dipendere, come suggerito dai governi finlandese e lituano, dal procedimento esecutivo stesso, che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, equivarrebbe a consentire al giudice di tale Stato di verificare esso stesso l’esistenza di un inadempimento relativo al diritto di visita.

52

Orbene, un controllo siffatto, che verrebbe compiuto in base alle regole dello Stato dell’esecuzione e comporterebbe una valutazione, da parte del giudice di tale Stato, delle circostanze del caso di specie, sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore dell’Unione di istituire, per le decisioni emesse in tale settore, un regime di esecuzione uniforme e semplificato, che vieta qualsiasi ingerenza del giudice dell’esecuzione nell’esame del merito e si basa sulla fiducia nel giudice dello Stato di origine designato quale competente ad adottare la decisione sul diritto di visita.

53

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione che la riscossione di una penalità, comminata dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del regolamento n. 2201/2003.

Sulla quarta questione

54

Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede se, nel contesto del regolamento n. 2201/2003, le decisioni straniere che comminano una penalità siano esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima sia stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d’origine.

55

Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la penalità di cui è chiesta l’esecuzione nel procedimento principale è stata fissata dal giudice dello Stato di origine in un importo pari a EUR 1000 per ogni inadempimento relativo al diritto di visita, con una soglia massima di EUR 25000. Dal fascicolo risulta inoltre che, ai sensi dell’articolo 1385 quater del codice di procedura civile belga, al beneficiario della penalità non è imposto di chiedere al giudice di fissare l’importo definitivo di quest’ultima prima di procedere all’esecuzione della stessa. Il diritto belga si distingue su tale punto dalla normativa in vigore in altri Stati membri, in particolare dal diritto finlandese, secondo cui, in base all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della TpL, il beneficiario deve chiedere al giudice di fissare l’importo definitivo della penalità prima di poterne esigere l’esecuzione.

56

Al fine di rimediare alla difficoltà che potrebbero risultare dalla differenze tra le legislazioni degli Stati membri riguardo a tale questione, nell’articolo 43 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) è stata inserita la regola secondo cui le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine [v. la relazione redatta dal prof. Schlosser sulla Convenzione, del 9 ottobre 1978, di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 213)]. Tale regola è stata ripresa negli stessi termini all’articolo 49 del regolamento n. 44/2001.

57

Il regolamento n. 2201/2003, e, prima di esso, il regolamento n. 1347/2000, non contengono invece una regola analoga. Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, il requisito, nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, della liquidazione della penalità previamente alla sua esecuzione, si concilia con il carattere sensibile proprio del diritto di visita.

58

Come ricordato al punto 40 della presente sentenza, l’importanza di tale diritto, essenziale per tutelare il diritto del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ha condotto il legislatore dell’Unione a prevedere un regime specifico per facilitare l’esecuzione delle decisioni che lo riguardano. Tale regime si basa sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri in ordine al fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare nella Carta (sentenza Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 70), ed esclude ogni forma di modifica della decisione emessa dal giudice dello Stato di origine.

59

Nell’ipotesi in cui il titolare di un diritto di visita conferito in uno Stato membro, lamentando il mancato rispetto di tale diritto, chieda l’esecuzione, in un altro Stato membro, di una penalità il cui importo definitivo non sia stato fissato dal giudice dello Stato di origine, sarebbe contrario al sistema istituito dal regolamento n. 2201/2003 consentire al giudice dello Stato di esecuzione di intervenire nella determinazione dell’importo finale che dev’essere versato dalla persona che, avendo in affidamento il minore, era tenuta a collaborare all’attuazione del diritto di visita. Infatti, tale determinazione comporta un controllo degli inadempimenti dedotti dal titolare del diritto di visita. Un controllo siffatto, di fondamentale importanza per l’interesse superiore del minore, non comporta soltanto l’accertamento del numero delle occasioni di mancata presentazione del minore, ma anche la valutazione dei motivi di tali inadempienze. Orbene, soltanto il giudice dello Stato di origine, quale giudice competente nel merito, può procedere a valutazioni di tale natura.

60

Di conseguenza, in tale ipotesi, compete al beneficiario della penalità avvalersi dei mezzi processuali disponibili nello Stato membro di origine per ottenere un titolo che liquidi la penalità fissandone l’importo definitivo.

61

In base a tali considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione che, nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.

Sulla quinta questione

62

Tenuto conto della risposta fornita alla quarta questione, la risposta a tale questione è superflua.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica all’esecuzione in uno Stato membro di una penalità comminata in una decisione emessa in un altro Stato membro, relativa al diritto di affidamento e al diritto di visita, penalità volta a garantire il rispetto di detto diritto di visita da parte del titolare del diritto di affidamento.

 

2)

La riscossione di una penalità, comminata dal giudice dello Stato membro di origine che ha statuito nel merito sul diritto di visita al fine di assicurare l’esercizio effettivo di tale diritto, è disciplinata dallo stesso regime di esecuzione che si applica alla decisione sul diritto di visita garantito da detta penalità, e quest’ultima dev’essere pertanto dichiarata esecutiva secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

 

3)

Nell’ambito del regolamento n. 2201/2003, le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.