CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 24 settembre 2015 ( 1 )

Causa C‑399/14

Grüne Liga Sachsen e.V. e altri

contro

Freistaat Sachsen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]

«Direttiva habitat — Zone speciali di conservazione — Sito incluso nell’elenco dei siti di importanza comunitaria dopo l’autorizzazione di un progetto di costruzione sul sito ma prima dell’inizio dei lavori — Eventuale necessità di riesaminare la valutazione iniziale del progetto — Disposizioni che disciplinano tale esame — Conseguenze della completa realizzazione del progetto, in linea con l’autorizzazione definitiva del piano, prima dell’adozione di una decisione finale sulla validità della valutazione e del riesame»

1. 

Lo scopo della direttiva habitat ( 2 ) è contribuire a garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. A tal fine, essa fissa una serie di requisiti attinenti all’identificazione e alla conservazione degli habitat naturali.

2. 

In particolare, la Commissione europea è chiamata a tenere un elenco di «siti di importanza comunitaria» sulla base delle proposte degli Stati membri. Un sito, una volta incluso nel suddetto elenco, deve essere trattato come «zona speciale di conservazione». All’interno di tali aree, gli Stati membri devono adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali. Essi devono altresì compiere un’opportuna valutazione di qualsiasi piano o progetto non collegato alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su di esso. Le autorità nazionali esprimono di norma il loro accordo per tale piano o progetto soltanto se esso non pregiudica l’integrità del sito in causa. Tuttavia, se, nonostante una valutazione negativa e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o un progetto debbano essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, lo Stato membro interessato deve adottare ogni misura compensativa necessaria.

3. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht tedesco (Corte amministrativa federale) verte sulla costruzione di un ponte sul fiume Elba, pianificata e approvata quando l’area lungo entrambe le rive del fiume non era classificata come sito di importanza comunitaria, ma iniziata e completata dopo che il sito era stato inserito nell’elenco della Commissione.

4. 

Le autorità nazionali avevano effettuato una valutazione preliminare del progetto in una prima fase di approvazione del piano e un successivo riesame a seguito dell’inclusione nell’elenco della Commissione. Tuttavia, un’associazione ambientalista continua a contestare la validità dell’approvazione del piano, affermando, in particolare, la non completa conformità delle valutazioni ai requisiti della direttiva habitat che avrebbero dovuto essere osservati pienamente dopo l’inserimento nell’elenco da parte della Commissione.

5. 

Il Bundesverwaltungsgericht chiede chiarimenti sull’applicazione dei requisiti in parola in tali circostanze.

La direttiva habitat

6.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva habitat stabilisce in particolare quanto segue:

«È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale».

7.

L’articolo 4, paragrafo 1, richiede a ogni Stato membro di proporre un elenco di siti, indicante i tipi di habitat naturali e le specie locali che si riscontrano in detti siti. I paragrafi 2 e 3 prevedono una procedura in forza della quale, sulla base degli elenchi forniti dagli Stati membri, la Commissione adotta un elenco dei siti di importanza comunitaria entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva, indicando i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari e una o più specie prioritarie. I paragrafi 4 e 5 così stabiliscono:

«4.   Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5.   Non appena un sito è iscritto nell’elenco [dei siti di importanza comunitaria], esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».

8.

L’articolo 6 dispone quanto segue:

«1.   Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2.   Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.   Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.   Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

9.

Gli allegati I e II della direttiva habitat recano, rispettivamente, il titolo «Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione» e «Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione». All’interno di ciascuno, determinati tipi di habitat e specie sono indicati come aventi uno status prioritario.

Recepimento della direttiva habitat nel Freistaat Sachsen (Stato libero di Sassonia)

10.

L’articolo 22b del Sächsisches Naturschutzgesetz (legge sulla protezione della natura del Freistaat Sachsen; in prosieguo: il «SächsNatschG») 1994 recepisce essenzialmente l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat.

11.

Il paragrafo 1 della disposizione in parola richiede che sia effettuata una valutazione dell’incidenza prima della realizzazione di ogni progetto in un sito di importanza comunitaria e il paragrafo 2 vieta la realizzazione quando la suddetta valutazione evidenzia il pericolo di un danno grave. Tale divieto può essere superato, a norma del paragrafo 3, solo se il progetto è necessario per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e il risultato perseguito non può essere raggiunto con mezzi implicanti un danno minore. Se il sito ospita tipi di habitat naturale o specie prioritari, possono essere prese in considerazione, in linea di principio, soltanto motivazioni connesse con la salute umana, la sicurezza pubblica (comprese la difesa nazionale e la protezione civile) o conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente (paragrafo 4). In caso di superamento del divieto, devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire la coerenza con la rete Natura 2000 (paragrafo 5).

12.

Le autorità del Freistaat Sachsen devono inoltre rispettare (in base alle disposizioni ministeriali emesse nel 2003) l’Arbeitshilfe zur Anwendung der Vorschriften zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 (Guida all’applicazione delle disposizioni in materia di creazione e protezione della rete ecologica europea Natura 2000). A norma del capo 3.3 della guida in parola, gli stessi requisiti applicati ai siti di importanza comunitaria elencati (compreso l’articolo 22b, paragrafi 3, 4 e 5, del SächsNatschG) devono essere applicati ai siti «potenzialmente» interessati dalla direttiva habitat (compresi i siti notificati alla Commissione ma da essa non ancora inseriti nell’elenco).

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

13.

Il Bundesverwaltungsgericht spiega che la Grüne Liga Sachsen è un’associazione ambientalista che contesta l’approvazione, concessa il 25 febbraio 2004, del piano di costruzione del ponte denominato «Waldschlößchenbrücke» che attraversa il fiume Elba e la piana lungo le sue sponde nella parte in cui scorre attraverso Dresda, in Sassonia.

14.

L’approvazione del piano si fondava su una valutazione completata nel gennaio 2003 vertente sui possibili effetti del progetto di costruzione sugli obiettivi di protezione e mantenimento della zona di conservazione dell’«Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg» (valle dell’Elba tra Schöna e Mühlberg), compresa la piana summenzionata che, all’epoca, era classificata a livello nazionale, ma non era stata ancora inserita dalla Commissione nell’elenco. Qualora fosse stato riscontrato il rischio di un pregiudizio significativo, sarebbe seguita una valutazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva habitat. La perizia indicava che il progetto non poteva pregiudicare in maniera rilevante o duratura gli obiettivi di conservazione della zona.

15.

Nell’aprile 2004 la Grüne Liga Sachsen presentava ricorso contro l’approvazione del piano. In base al diritto processuale nazionale, il ricorso in parola non aveva effetti sospensivi. La Grüne Liga Sachsen chiedeva quindi anche l’emanazione di un provvedimento provvisorio volto a posticipare l’inizio dei lavori di costruzione.

16.

Nel dicembre 2004 la Commissione inseriva la zona nell’elenco dei siti di importanza comunitaria a seguito della notifica da parte della Germania avvenuta (in base a quanto indicato nell’ordinanza di rinvio) nel marzo 2003.

17.

Il ricorso della Grüne Liga Sachsen diretto ad ottenere un provvedimento di rinvio dell’inizio dei lavori di costruzione veniva respinto dal Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Corte d’appello amministrativa del Land Sassonia), in secondo e ultimo grado, il 12 novembre 2007. I lavori di costruzione del ponte iniziavano più tardi nello stesso anno.

18.

A seguito di ulteriori perizie, l’autorità competente decideva, in data 14 ottobre 2008, di effettuare una nuova valutazione, limitata, del danno connesso al progetto di costruzione e riferita alla data dell’approvazione del piano. Il progetto veniva nuovamente approvato a titolo eccezionale previa adozione di misure specifiche.

19.

A seguito di una modifica dei piani, nel settembre 2010, la Grüne Liga Sachsen richiedeva nuovamente una misura sospensiva, respinta ancora una volta dal Sächsisches Oberverwaltungsgericht in secondo e ultimo grado nell’ottobre 2010.

20.

Anche il ricorso in via principale e il successivo appello della Grüne Liga Sachsen non avevano esito positivo. Un’impugnazione in ultima istanza in punto di diritto pende ora dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, il quale considera che sia la valutazione compiuta nel 2003, sia il riesame del 2008 non erano conformi ai requisiti fissati dalla direttiva habitat. La valutazione del 2003 ha concluso che non ci sarebbero stati effetti negativi significativi o a lungo termine senza compiere poi un’analisi più dettagliata. Il riesame del 2008, nel riconoscere l’esistenza di significativi effetti negativi (che potevano essere affrontati mediante misure compensative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat), riguardava soltanto due tipi di habitat e una specie.

21.

Al fine di stabilire in modo più preciso i requisiti della direttiva habitat, il Bundesverwaltungsgericht chiede quindi alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1)

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [habitat] debba essere interpretato nel senso che un progetto di costruzione di un ponte, già autorizzato prima dell’inserimento del sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria e non connesso alla gestione del sito, debba essere sottoposto, prima di essere eseguito, ad un riesame della sua incidenza sul sito, qualora detto sito sia stato inserito nell’elenco dopo la concessione dell’autorizzazione ma prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto e qualora, prima della concessione dell’autorizzazione, fosse stata eseguita solo una valutazione dei rischi/ valutazione preliminare.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se, nel corso del riesame a posteriori, l’autorità nazionale debba rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat, anche qualora essa avesse già inteso applicarle a titolo di precauzione in occasione della valutazione dei rischi/valutazione preliminare precedenti alla concessione dell’autorizzazione.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1) e negativa alla questione sub 2):

A quali criteri si debba conformare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, il riesame a posteriori di un’autorizzazione rilasciata per un progetto e a quale momento debba riferirsi la valutazione.

4)

Se, nell’ambito di un procedimento integrativo volto a sanare un errore constatato in un riesame a posteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat oppure in una valutazione di incidenza sul sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva, si debba tenere conto, mediante adeguate modifiche dei criteri di valutazione, del fatto che l’opera poteva essere edificata e messa in esercizio, poiché la decisione di approvazione del progetto era immediatamente esecutiva e un ricorso in via cautelare era stato respinto con provvedimento divenuto inoppugnabile. Se ciò valga in ogni caso per una valutazione delle soluzioni alternative necessaria nell’ambito di una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat».

22.

La Grüne Liga Sachsen, il Freistaat Sachsen (convenuto nel procedimento principale), la Repubblica ceca e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e hanno tutte presentato osservazioni orali all’udienza del 17 giugno 2015.

Informazioni aggiuntive contenute nelle osservazioni delle parti

23.

Nelle loro osservazioni scritte, sia la Grüne Liga Sachsen che il Freistaat Sachsen hanno svolto considerazioni in merito alle circostanze di fatto alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale. Benché la Corte non sia competente a pronunciarsi sui fatti, una visione più completa del contesto può rivelare una certa utilità.

24.

In primis, la Grüne Liga Sachsen asserisce che il sito era stato notificato alla Commissione nel giugno 2002 e non nel marzo 2003, come affermato dal Bundesverwaltungsgericht.

25.

Stando alle dichiarazioni della Commissione rilasciate in udienza, la Grüne Liga Sachsen sembra asserire il vero al riguardo. La Commissione ha comunicato alla Corte di aver ricevuto dalla Germania un «primo elenco» nel marzo 2002 (il che potrebbe spiegare la possibile confusione con il marzo 2003) e una proposta formale nel giugno 2002. È comunque pacifico che il sito era stato inserito nell’elenco della Commissione dei siti di importanza comunitaria nel dicembre 2004. Tale aspetto risulta peraltro privo di rilevanza ai fini delle questioni sollevate, posto che, in entrambi i casi, il progetto del ponte è stato approvato (nel febbraio 2004) dopo la notifica e prima dell’inserimento nell’elenco da parte della Commissione.

26.

Per quanto attiene alla natura del sito e agli effetti della costruzione del ponte, la Grüne Liga Sachsen spiega che la piana in questione rientra nel tipo di habitat «praterie magre da fieno a bassa altitudine» in cui si trovano varie specie di uccelli e insetti, e che gli obiettivi di conservazione del sito sono messi a rischio dalla perdita di superficie, dall’interruzione di tale superficie mediante il ponte e dall’impatto dei lavori di costruzione del medesimo sugli habitat di determinate specie di pesci.

27.

Da parte sua, il Freistaat Sachsen elenca misure preventive e compensative adottate per limitare l’incidenza del ponte: limiti di velocità in determinati orari, cespugli per guidare il volo dei pipistrelli, ripristino e sviluppo di zone diverse dalle praterie magre da fieno a bassa altitudine, oltre allo sviluppo degli habitat «fiumi con argini melmosi». Esso spiega che il ponte era necessario per decongestionare il traffico e migliorare il collegamento tra zone situate sulle due sponde del fiume e che gli obiettivi di conservazione del sito di cui trattasi (che si estende per oltre 180 km di argini, compresi tratti urbani come quelli di Dresda, dove il fiume è attraversato da altri 8 ponti) riguardano 14 tipologie di habitat e 19 specie elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva habitat ( 3 ).

28.

La Grüne Liga Sachsen e il Freistaat Sachsen concordano nel ritenere che, nella sua valutazione anteriore all’approvazione del piano, l’autorità competente si è fondata sulla normativa nazionale che recepisce l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat, anche se il sito non era ancora inserito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. In quella fase, si giungeva alla conclusione che il progetto non avrebbe avuto incidenze significative ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. La decisione del 2008 di procedere a un riesame faceva seguito ad altre relazioni che erano pervenute a conclusioni diverse ed era diretta a soddisfare i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 4. Tuttavia, come chiarito in udienza, la Grüne Liga Sachsen ritiene (e il giudice del rinvio è partito da tale presupposto) che la valutazione iniziale e il riesame del 2008 non fossero pienamente in linea con le suddette disposizioni, mentre il Freistaat Sachsen ne sostiene la piena conformità sotto tutti i profili.

Analisi

Struttura, applicabilità e portata degli articoli 4 e 6 della direttiva habitat

29.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva habitat chiede agli Stati membri di presentare un elenco di siti alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva. La Germania ha provveduto in ritardo ( 4 ), ma ciò non assume – a mio parere – alcuna rilevanza ai fini della questione qui sollevata, se non per il fatto che le autorità tedesche non possono trarre alcun vantaggio dal mancato adempimento tempestivo dei loro obblighi. A norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione deve redigere un elenco di siti di importanza comunitaria in ciascuno Stato membro entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva. L’articolo 4, paragrafo 4, prevede poi che gli Stati membri designino tali siti come zone speciali di conservazione entro un termine di altri sei anni al massimo. L’articolo 6, paragrafo 1, a norma del quale gli Stati membri devono stabilire misure di conservazione per le suddette zone, si applica quindi dalla data di quest’ultima designazione. Tuttavia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, si applica non appena – e non prima ( 5 ) – il sito è iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.

30.

Nel caso di specie, l’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva habitat trovava quindi applicazione al sito in esame dal dicembre 2004, data in cui esso è stato inserito nell’elenco della Commissione e l’articolo 6, paragrafo 1, dalla data in cui esso è stato successivamente designato come zona speciale di conservazione.

31.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto che, quando un progetto è autorizzato prima che il sito sia inserito nell’elenco dalla Commissione, l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat non comporta, a seguito del suo inserimento, alcun obbligo diretto ( 6 ). Di conseguenza, nel caso di specie, dall’articolo 6, paragrafo 3, non è derivato alcun obbligo di esame all’atto dell’inserimento del sito nell’elenco da parte della Commissione nel dicembre 2004, posto che il progetto era già stato approvato nel febbraio di quell’anno.

32.

Dal suddetto inserimento non deriva, inoltre, neppure l’obbligo di riesaminare se le concessioni edilizie esistenti incidano sui siti in questione ( 7 ).

33.

Tuttavia, quando un’area è stata notificata ai sensi della direttiva habitat, ma la Commissione non si è ancora pronunciata sul suo inserimento nell’elenco, lo Stato membro di cui trattasi non può autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le sue caratteristiche ecologiche ( 8 ). Nel caso di specie, l’approvazione del progetto del ponte è intervenuta dopo la notifica ed era quindi soggetta a tale vincolo.

34.

Inoltre, una volta che un sito è iscritto nell’elenco della Commissione dei siti di importanza comunitaria, l’attuazione di un progetto autorizzato prima di tale inserimento sottostà all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat che sancisce un obbligo generale di protezione consistente nell’evitare il degrado e la perturbazione che potrebbero avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva ( 9 ). La Corte ha anche stabilito che «un obbligo di controllo a posteriori si può basare sull’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat» ( 10 ), pur non avendo ancora specificato, come osserva la Commissione, in presenza di quali circostanze un siffatto obbligo insorgerebbe.

35.

Infine, le disposizioni dell’articolo 6 della direttiva habitat devono essere interpretate come un insieme coerente alla luce degli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 sono infatti volti a garantire il medesimo livello di protezione degli habitat naturali e degli habitat delle specie, mentre il paragrafo 4 dell’articolo 6 si limita a derogare al secondo periodo del paragrafo 3 del medesimo ( 11 ).

36.

Pertanto, la situazione nel procedimento principale risulta essere la seguente.

37.

In primis, nel febbraio 2004 le autorità competenti non avrebbero potuto autorizzare il progetto del ponte se vi fosse stato rischio di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche del sito.

38.

In secondo luogo, dal dicembre 2004, trovava applicazione l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat e le autorità erano quindi tenute ad «adotta[re] le opportune misure per evitare (…) il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva». Il requisito in parola può, in taluni casi (che dovranno essere chiariti dalla Corte nella sua pronuncia nel presente caso), comportare un obbligo di riesaminare un’autorizzazione già concessa.

39.

In terzo luogo, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat non impone di per sé direttamente alcun obbligo rispetto al compimento o al riesame della procedura che ha portato all’approvazione del progetto del ponte nel febbraio 2004; e, analogamente, neppure l’articolo 6, paragrafo 4, che si limita a derogare all’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, può avere una diretta rilevanza. Le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 – e così, eventualmente, quelle dell’articolo 6, paragrafo 4 – possono però assumere rilievo nello stabilire i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, posto che il livello di protezione garantito dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è il medesimo.

Prima questione: sulla necessità di riesaminare l’incidenza di un progetto all’interno di un sito iscritto nell’elenco dopo l’approvazione del progetto, ma prima della sua realizzazione

40.

Il giudice del rinvio desidera essenzialmente sapere se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat imponesse di riesaminare la valutazione iniziale del progetto dopo che il sito era stato iscritto nell’elenco della Commissione dei siti di importanza comunitaria e prima dell’inizio dei lavori.

41.

Per quanto attiene alle suddette circostanze, il giudice del rinvio osserva in particolare che in un primo momento era stata compiuta soltanto una «valutazione dei rischi/valutazione preliminare» e non, così sembra, una valutazione che avrebbe soddisfatto tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 se la disposizione in questione fosse stata applicabile all’epoca dei fatti. Il Freistaat Sachsen ritiene che la valutazione iniziale fosse conforme a tutti i requisiti in parola. Ogni decisione in merito è rimessa esclusivamente al giudice nazionale competente: provvederò però a valutare entrambe le ipotesi al fine di fornire una risposta più completa.

42.

In primis, nel caso in cui la valutazione originaria soddisfacesse tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 (e, nella misura necessaria, di cui all’articolo 6, paragrafo 4), della direttiva habitat e tenuto conto che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 sono diretti a garantire il medesimo livello di protezione, non sembrerebbe esserci – in linea di principio – nulla nell’articolo 6, paragrafo 2 (che si limita a chiedere che vengano adottate le opportune misure per evitare degrado e perturbazione) che implichi un’esigenza generale di riesaminare la suddetta valutazione per la sola ragione, di carattere formale, che, dopo tale valutazione, il sito era stato inserito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.

43.

Tuttavia, è del tutto ragionevole che lo stato di conservazione di un sito ( 12 ) possa mutare tra la data della valutazione iniziale e l’avvio dei lavori. Nel caso in esame, sono passati più di quattro anni tra le due date. L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat impone un obbligo permanente di assicurare il medesimo livello di protezione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e permettere che l’approvazione del piano resti invariata soltanto per essere attuata dopo che si è verificato un significativo cambiamento nello stato di conservazione del sito contrasterebbe con gli obiettivi della direttiva. Di conseguenza, un cambiamento nelle condizioni del sito o nei dettagli del progetto può rendere necessario un riesame della valutazione alla luce della mutata situazione, quale «opportuna misura» richiesta dall’articolo 6, paragrafo 2, al fine di evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie. Spetta al giudice nazionale competente, quale solo giudice del merito, esaminare se, in un caso specifico, si siano verificati tali cambiamenti.

44.

A tal riguardo, non credo si possa attribuire alcun rilievo al fatto se il cambiamento sia intervenuto prima o dopo l’iscrizione nell’elenco dei siti di importanza comunitaria: ciò che importa è se esso si sia verificato dopo la data della valutazione iniziale e prima dell’avvio dei lavori.

45.

Un tale approccio dovrebbe ovviamente trovare applicazione a fortiori ove un tale cambiamento si sia verificato e la valutazione iniziale non sia stata pienamente conforme all’articolo 6, paragrafo 3 (e paragrafo 4) della direttiva habitat.

46.

Tuttavia, è anche importante considerare il caso in cui la valutazione iniziale non era pienamente conforme ma non si è verificato alcun cambiamento nelle condizioni del sito o nei dettagli del progetto dopo la data della valutazione, restando come unico elemento rilevante (eventualmente) l’inserimento nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.

47.

In una siffatta ipotesi, la Corte, pur stabilendo che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat non impone un riesame della valutazione iniziale, ha preso in considerazione la possibilità che un tale obbligo possa derivare dall’articolo 6, paragrafo 2, diretto ad assicurare il medesimo livello di protezione ( 13 ).

48.

Ritengo che tale obbligo non possa assumere carattere assoluto. Richiedere un riesame in ogni caso equivarrebbe ad applicare l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat a situazioni esterne all’esplicita portata del suo ambito di applicazione ratione temporis e contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte citata ai paragrafi 31 e 32 che precedono.

49.

Tuttavia, un giudice nazionale competente deve sempre poter disporre un siffatto riesame se la valutazione originaria risulta talmente distante dal requisito posto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, da minacciare un degrado degli habitat o una perturbazione delle specie significativi, dal momento che, in presenza di una minaccia siffatta, l’articolo 6, paragrafo 2 impone agli Stati membri di adottate opportune misure per evitare degrado e perturbazione. Lo stesso varrebbe se la valutazione originaria non avesse chiaramente individuato la verosimile incidenza del progetto sugli habitat e sulle specie nel sito, non stabilendo così la possibile esistenza di una tale minaccia. In ciascuno dei suddetti casi, un riesame della valutazione originaria sembra poter costituire un’opportuna misura da adottare, pur essendo appropriato considerare anche delle alternative. Ad esempio, una minaccia molto specifica potrebbe essere affrontata adeguatamente mediante una misura preventiva idonea ma chiaramente circoscritta; diversamente la situazione potrebbe essere tale da richiedere, come unica misura appropriata, l’annullamento integrale dell’autorizzazione originaria e l’avvio di un procedimento di valutazione completamente nuovo.

Seconda questione: sulla necessità di osservare, nell’ambito di un successivo riesame, l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat qualora le disposizioni in parola abbiano già costituito la base della valutazione preliminare

50.

La seconda questione del giudice del rinvio presuppone che la situazione sia tale da richiedere un riesame dell’incidenza del progetto a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat. Essa presuppone anche che l’autorità competente, nel compiere la valutazione iniziale, abbia inteso rispettare le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4. In tali casi, si chiede se l’autorità in questione sia vincolata, nel compiere il suo riesame, dalle disposizioni da ultimo citate.

51.

A questo proposito, concordo con il Freistaat Sachsen e la Commissione nel ritenere che non c’è motivo per riconoscere un qualche significato agli obiettivi o alle intenzioni dell’autorità nel compiere il suo esame iniziale.

52.

Dalla risposta che ho proposto di dare alla prima questione, consegue che solo un criterio oggettivo può essere impiegato nel decidere se si renda necessario un riesame: si tratta di stabilire se l’esame iniziale fosse o meno pienamente conforme all’articolo 6, paragrafo 3 (e, se del caso, all’articolo 6, paragrafo 4), della direttiva habitat e, in caso negativo, se le carenze fossero tali da minacciare un degrado degli habitat o una perturbazione delle specie significativi o da non permettere di stabilire la probabilità di una minaccia siffatta.

53.

Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta anche che i requisiti imposti dalla direttiva habitat rispetto al suddetto riesame sono quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e non (almeno direttamente) quelli dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4. Imporre un rigoroso rispetto delle disposizioni da ultimo citate sulla base soltanto dell’intento sotteso alla valutazione iniziale sembrerebbe contrastare con il principio della certezza del diritto che la Corte ha ribadito a tal proposito ( 14 ).

54.

Ciononostante, se un tale requisito fosse imposto sulla base, non della direttiva habitat, ma della legge nazionale o della prassi amministrativa ( 15 ), ciò non potrebbe in alcun modo contrastare con le disposizioni dell’articolo 6 della direttiva suddetta, posto che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 sono diretti a garantire il medesimo livello di protezione. L’argomento della Grüne Liga Sachsen, secondo cui le autorità, una volta che abbiano inteso rispettare i requisiti dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, nell’ambito della loro valutazione iniziale, sarebbero tenute a rispettarli in un riesame successivo, non può quindi essere respinto a priori se fondato sulla legge nazionale. Si può solo affermare che ciò non può essere ricavato dalla direttiva habitat stessa.

55.

Per quanto riguarda la direttiva, come interpretata dalla Corte, i requisiti rilevanti sono quelli indicati nel paragrafo 2 dell’articolo 6 e formano oggetto della terza questione. Osservo tuttavia, a questo punto, che ove dovesse risultare che la misura opportuna da adottare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 era l’annullamento dell’approvazione iniziale e la disposizione di un procedimento completamente nuovo, allora tale nuovo procedimento – che avrebbe avuto inizio, per definizione, dopo l’iscrizione del sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria – dovrebbe necessariamente rispettare in modo diretto l’articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Terza questione: requisiti imposti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat rispetto a un successivo riesame e data cui quest’ultimo dovrebbe far riferimento

56.

Osservo anzitutto che, rispetto a piani e progetti che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva habitat all’atto della loro adozione, la Corte ha chiaramente stabilito che «non può escludersi che uno Stato membro, in analogia con il procedimento derogatorio previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva, invochi, in un procedimento di diritto nazionale di valutazione dell’impatto ambientale di un piano o di un progetto atto a pregiudicare in modo significativo gli interessi inerenti alla conservazione di un sito, un motivo di interesse pubblico e possa, se sostanzialmente ricorrono i presupposti fissati da quest’ultima disposizione, autorizzare un’attività che conseguentemente non sarebbe più vietata dal paragrafo 2 di tale articolo. Tuttavia, per poter verificare se le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [habitat] siano soddisfatte, gli effetti del piano o del progetto devono, preliminarmente, essere stati analizzati a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva» ( 16 ).

57.

Il tipo di fattispecie cui la Corte fa riferimento nella giurisprudenza menzionata mi sembra corrispondere strettamente alla nuova valutazione compiuta, nell’ambito della causa oggetto del procedimento principale, nell’ottobre 2008, come descritta dal giudice del rinvio, in quanto tale nuova valutazione osservava le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat e confermava l’approvazione del piano, in via di deroga, sulla base di adottande misure compensative.

58.

In un tale contesto, dalla giurisprudenza della Corte sembra potersi necessariamente desumere che, benché la necessità di procedere a riesame o a una nuova valutazione nell’ottobre 2008 possa essere derivata direttamente dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, il procedimento in parola doveva soddisfare tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4.

59.

Tuttavia, non sempre può riscontrarsi tale ipotesi, per ragioni simili a quelle da me esposte supra, in particolare al paragrafo 48. Potrebbero esservi, ad esempio, situazioni in cui un riesame è necessario a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, al fine – semplicemente – di verificare se le misure da adottare in conformità con detto paragrafo siano effettivamente idonee a evitare un degrado degli habitat o una perturbazione delle specie ai sensi della suddetta disposizione, mentre non si rende necessaria una nuova valutazione dell’incidenza del progetto ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3 e non si configura alcuna deroga sulla base dell’articolo 6, paragrafo 4.

60.

Il secondo aspetto da affrontare nell’ambito della presente questione è la data con riferimento alla quale occorrerebbe effettuare la nuova valutazione. Nel caso di specie, si tratta di stabilire se la nuova valutazione avrebbe dovuto tener conto dello stato di conservazione del sito e dell’incidenza del progetto del ponte come si presentavano ed erano accertabili nel 2003 o 2004 – anni in cui, rispettivamente, è stata effettuata la valutazione originaria dell’incidenza ed è stato approvato il piano – o nel 2008, quando è stata compiuta la nuova valutazione e sono iniziati i lavori sul ponte. La data prescelta può ovviamente incidere sull’esito della nuova valutazione.

61.

A mio avviso, la risposta scaturisce dalla natura degli obblighi imposti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, che costituisce la disposizione in base alla quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, potrebbe rendersi necessario un eventuale riesame o un’eventuale nuova valutazione. Le obbligazioni in parola riguardano il controllo permanente del sito interessato, e le misure da adottare per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie possono solo essere quelle opportune all’atto dell’adozione alla luce del controllo permanente.

62.

Per riassumere in termini leggermente diversi: nella misura in cui, nelle circostanze del procedimento principale, era richiesto un riesame della valutazione iniziale, la necessità di tale riesame derivava dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat e occorreva quindi prendere come riferimento la situazione come sviluppatasi a tale data (2008); nella misura in cui il riesame aveva portato a una deroga sulla base dell’articolo 6, paragrafo 4, dovevano però essere osservati tutti i requisiti dell’articolo 6, paragrafo 3.

Quarta questione: sulla rilevanza, nel procedimento principale, dell’intervenuto completamento del progetto in virtù del carattere definitivo ed esecutivo dell’approvazione del piano

63.

La quarta questione del giudice del rinvio presuppone non solo che un riesame della valutazione iniziale fosse necessario a seguito dell’inserimento del sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, ma anche che il riesame effettivamente compiuto nel 2008 non fosse esso stesso pienamente conforme ai requisiti della direttiva habitat. Il giudice del rinvio vuole sapere se il fatto che tutti i mezzi di impugnazione possibili disponibili in base alla normativa nazionale erano stati esperiti prima dell’avvio dei lavori e prima del compimento del riesame, con l’effetto che l’approvazione del piano era ormai definitiva, debba essere preso in considerazione in questa fase, ora che il ponte è finito e aperto al traffico. Il giudice del rinvio desidera in particolare sapere se tale circostanza possa pregiudicare la validità di una deroga a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

64.

Non ritengo anzitutto ipotizzabile che il fatto che l’approvazione del piano fosse divenuta definitiva ai sensi del diritto processuale nazionale, possa essere in qualche modo rilevato per ridimensionare la necessità di rispettare l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat. Se così fosse, l’efficacia della direttiva sarebbe compromessa e sarebbe possibile applicare requisiti diversi nei vari Stati membri, un risultato del tutto contrario all’obiettivo di fissare e mantenere una «rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione». I requisiti della direttiva devono essere applicati sempre nello stesso modo in tutti gli Stati membri.

65.

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva habitat fissa inoltre obblighi permanenti. Anche se l’approvazione del piano è stata garantita da un procedimento pienamente conforme all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri devono continuare ad adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. Ciò deve valere a fortiori qualora il procedimento non fosse del tutto conforme e necessiti di essere rettificato. Benché la certezza del diritto intrinseca alla definitiva approvazione del piano sia un fattore di cui occorre tener conto, essa non può prevalere sulla necessità di un controllo costante e di misure preventive permanenti. Piuttosto, a seconda delle circostanze, essa può comportare l’esigenza di risarcire coloro che nutrivano aspettative legittime in detta approvazione e hanno dato avvio al progetto su tale base.

66.

Le questioni sollevate in questo contesto sono però di portata più ampia. Non si tratta soltanto del fatto che l’approvazione del piano era divenuta definitiva nell’ambito del procedimento principale, ma anche dell’intervenuta costruzione del ponte (con conseguente degrado degli habitat e perturbazione delle specie, benché reputate giustificate alla luce di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico) e della sua apertura al traffico (con possibile perdurare dell’incidenza su habitat e specie). In tale contesto, il giudice del rinvio ipotizza che ritenere viziati la valutazione originaria e il riesame potrebbe comportare l’annullamento dell’approvazione del piano con conseguenze significative, sia in termini ecologici che economici, se si dovesse concludere che il ponte debba essere demolito.

67.

Qualora tale ipotesi dovesse risultare corretta, occorrerebbe valutare le misure da adottare in conformità della direttiva habitat.

68.

Le suddette misure dovrebbero essere «opportune» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in esame. Esse dovrebbero essere stabilite sulla base della situazione attuale. In altre parole, occorrerebbe tener conto del fatto che il ponte era stato costruito e soppesare le conseguenze ambientali della sua conservazione (e del mantenimento in funzione) a fronte di quelle della sua chiusura (o di un utilizzo limitato) o addirittura di una sua demolizione. Le misure dovrebbero essere quelle che meglio permettono di evitare un degrado degli habitat e una perturbazione delle specie. Tuttavia, se il degrado o la perturbazione si sono già verificati, occorrerebbe tener conto anche della condizione fissata dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva habitat di stabilire priorità per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat o delle specie e dei requisiti di gestione imposti dall’articolo 6, paragrafo 1.

69.

È piuttosto plausibile che un siffatto contemperamento di interessi e priorità porterebbe a concludere che il ponte dovrebbe essere mantenuto a condizione di adottare opportune misure preventive e di gestione. Se però così non fosse, ogni proposta di demolizione dovrebbe, a mio parere, essere considerata – analogamente alla proposta iniziale di costruzione del ponte – come un «piano o progetto non direttamente connesso [o] necessario alla gestione del sito ma che [può] avere incidenze significative su tale sito» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat e dovrebbe essere soggetta essa stessa all’esame imposto dalla suddetta disposizione prima di poter essere realizzata.

70.

Tuttavia, concordo con la Commissione nel ritenere che, nel soppesare le varie opzioni, i costi economici ad esempio, della demolizione del ponte e dell’indennizzo dovuto al promotore, non assumono, in linea di principio, alcun significato. Pur se quegli stessi «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» su cui si è fondata la valutazione iniziale possono ancora essere dedotti nelle misura in cui entra in gioco l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva habitat, essi non possono però essere rafforzati dall’ovvio interesse pubblico a risparmiare i costi (e, comunque, è improbabile che un tale interesse possa essere considerato come rilevante in caso di applicazione del secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 4, in presenza di un tipo di habitat naturale e/o di una specie prioritari). Adottare un siffatto approccio significherebbe favorire il mantenimento di progetti deleteri dal punto di vista ambientale in ragione soltanto dei costi eccessivi necessari per rimediare al mancato pieno rispetto dei requisiti della direttiva.

Conclusione

71.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesverwaltungsgericht nei seguenti termini:

Nel caso in cui un piano o un progetto non direttamente connesso con la gestione di un sito Natura 2000 ma che può avere incidenze significative su di esso è stato autorizzato – dopo che il sito era stato notificato alla Commissione ma prima che venisse incluso nell’elenco dei siti di importanza comunitaria – sulla base di una valutazione dell’incidenza compiuta dunque tra le suddette date, e i lavori di realizzazione del progetto sono iniziati solo dopo l’inserimento del sito nell’elenco, le disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche devono essere interpretate come segue:

1)

Se la procedura di valutazione iniziale e di autorizzazione è stata compiuta nel pieno rispetto dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva succitata, l’articolo 6, paragrafo 2, non impone in generale un suo riesame; tuttavia, un cambiamento nelle condizioni del sito o nei dettagli del progetto può comportare l’esigenza di procedere a un riesame della valutazione alla luce della mutata situazione quale opportuna misura per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie. Se la procedura iniziale non era conforme all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, un riesame rappresenta un’opportuna misura ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, qualora i vizi procedurali fossero tali da minacciare un degrado degli habitat o una perturbazione delle specie significativi o da non consentire di individuare le incidenze del progetto sugli habitat o sulle specie.

2)

Il fatto che le autorità che hanno svolto il procedimento iniziale abbiano cercato di rispettare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43 non comporta, in base alla direttiva in parola, alcun obbligo di rispettare le medesime disposizioni nell’ambito di un successivo riesame del suddetto procedimento; tuttavia, la direttiva non osta a che un siffatto obbligo si ricavi dalla normativa nazionale.

3)

Ove un riesame del procedimento iniziale integri un’opportuna misura ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, esso deve fondarsi sulla situazione esistente all’atto del suo compimento. Qualora porti all’applicazione, per analogia, di una deroga ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva in questione, tale riesame deve quindi rispettare tutti i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

4)

Se, a sua volta, un riesame siffatto risulta viziato, dopo che il progetto è stato completato, il fatto che l’autorizzazione fosse divenuta definitiva e non potesse più essere contestata in base alla normativa nazionale non assume alcun rilievo nello stabilire le misure da adottare a norma della direttiva 92/43. Tali misure devono essere tali da evitare un ulteriore degrado degli habitat o un ulteriore perturbazione delle specie nel sito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva di cui trattasi, dovrebbero mirare – se del caso – al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente e, ove comportino lo smantellamento del progetto ultimato, essere soggette a una valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. In quest’ultimo caso, il costo economico della demolizione non può costituire un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

( 3 ) Dalle informazioni disponibili sul sito internet dell’Agenzia europea dell’ambiente (http://eunis.eea.europa.eu/sites/DE4545301) sembra che due dei tipi di habitat e due delle specie rientrino tra quelle elencate negli allegati della direttiva habitat come aventi status prioritario. Pare tuttavia improbabile che i due tipi di habitat prioritari («Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion» e «Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior») siano presenti nelle vicinanze del contestato ponte sull’Elba nella città di Dresda. D’altro canto, le due specie prioritarie [l’euplagia quadripunctaria (falena dell’edera) e l’osmoderma eremita] possono essere presenti in ampia misura in tutta l’area, come confermato dalla Commissione in udienza, quantomeno rispetto all’euplagia quadripunctaria.

( 4 ) V. sentenza Commissione/Germania (C‑71/99, EU:C:2001:433).

( 5 ) Sentenza Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti da 23 a 25). Si può tuttavia osservare che sembra esservi un’incongruenza tra gli articoli 4 e 6 della direttiva habitat, in quanto l’articolo 6, paragrafo 2, riguarda espressamente le zone speciali di conservazione, mentre l’articolo 4, paragrafo 5 rende la disposizione applicabile non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria il che può precedere – di un periodo fino a sei anni – la designazione come zona speciale di conservazione.

( 6 ) Sentenze Commissione/Austria (C‑209/04, EU:C:2006:195, punti 5657 e giurisprudenza ivi citata), e Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, punti 4849).

( 7 ) Sentenza Commissione/Regno Unito (C‑6/04, EU:C:2005:626, punti da 57 a 59).

( 8 ) Sentenze Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 2627); Bund Naturschutz in Bayern e a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, punti 44, 4751), e Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, punto 49).

( 9 ) Sentenza Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

( 10 ) Sentenza Commissione/Regno Unito (C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 58); v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative alla causa Commissione/Regno Unito (C‑6/04, EU:C:2005:372, paragrafo 55).

( 11 ) Sentenze Sweetman e a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 32 e giurisprudenza ivi citata), e Briels e a. (C‑521/12, EU:C:2014:330, punto 19).

( 12 ) Ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della direttiva habitat, per stato di conservazione di un habitat naturale si intende l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche.

( 13 ) V., supra, paragrafo 34 e giurisprudenza ivi citata.

( 14 ) V., ad esempio, sentenza Commissione/Austria (C‑209/04, EU:C:2006:195, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

( 15 ) V. supra, paragrafi da 10 a 12. La Corte ha ammesso che un’amministrazione nazionale possa essere vincolata da una prassi generale nell’applicare il diritto dell’UE; v. sentenza The Rank Group (C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) Sentenza Cascina Tre Pini (C‑301/12, EU:C:2014:214, punto 34), che cita la sentenza Commissione/Spagna (C‑404/09, EU:C:2011:768, punti 156157).