CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 14 aprile 2015 ( 1 )

Causa C‑207/14

Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

contro

Republika Slovenija

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče (Slovenia)]

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2009/54/CE — Articolo 8, paragrafo 2 — Allegato I — Nozione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente — Criteri d’interpretazione»

I – Introduzione

1.

Nel corso del XIX secolo si è diffuso il consumo di acque termali alla fonte seguìto, con lo sviluppo sociale e culturale, dalla commercializzazione in bottiglia. Nel 1870 la prima pubblicità della sorgente di acqua minerale naturale Perrier rimandava all’immagine di «principessa delle acque da tavola». Nel diritto dell’Unione l’inquadramento giuridico delle acque minerali naturali rientra nell’obiettivo di instaurare e garantire la libera circolazione delle merci, con particolare attenzione alla protezione dei consumatori.

2.

In tale contesto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE ( 2 ), la quale ha sostituito, codificandola, la direttiva 80/777/CEE ( 3 ), che per prima ha disciplinato la problematica del mercato delle acque minerali in bottiglia nel diritto dell’Unione. In particolare, a norma del suddetto articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, è vietata la commercializzazione di acque provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale.

3.

La controversia principale contrappone la società Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. (in prosieguo: l’«HSR») alla Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia), rappresentata dal Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Ministero dell’agricoltura e dell’ambiente; in prosieguo: il «Ministero») riguardo al provvedimento con cui quest’ultimo ha negato il riconoscimento della denominazione di «acqua minerale naturale» a favore dell’HSR. Come risulta dal fascicolo, il diniego controverso nel procedimento principale si fonda sul fatto che una stessa falda sotterranea alimenta due punti di emergenza, tra cui quello per il quale è stata assegnata una concessione di sfruttamento all’HSR. Orbene, l’acqua estratta dal secondo punto di emergenza è già stata riconosciuta in Slovenia con una specifica designazione ed è ivi legalmente commercializzata come tale.

4.

La presente controversia, basata su nozioni piuttosto tecniche e che presentano difficoltà interpretative fondate sull’accentuazione tra i criteri relativi alle proprietà oggettive dell’acqua minerale, da una parte, e quelli relativi alla struttura idrogeologica della sua emergenza, dall’altra, offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi per la prima volta sull’interpretazione della direttiva 2009/54 al fine di chiarirne gli obiettivi e i valori che ne hanno informato l’adozione.

II – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

5.

Ai sensi dei considerando 5 e 9 della direttiva 2009/54:

«(5)

Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.

(…)

(9)

L’indicazione della composizione analitica dell’acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l’informazione del consumatore».

6.

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva citata stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I».

7.

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54 precisa quanto segue:

«È vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale».

8.

L’allegato I della direttiva 2009/54 contiene nella sua parte I, rubricata «Definizione», i seguenti punti:

«1.

Per “acqua minerale naturale” si intende, ai sensi dell’articolo 5, un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

L’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere:

a)

per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

b)

per la sua purezza originaria;

caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua (…)

(...)

3.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata.

(...)».

9.

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( 4 ), definisce un quadro per la gestione e la protezione comune delle acque fondato non su frontiere o politiche nazionali, ma sulle formazioni idrologiche, vale a dire per bacino idrografico, in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Sul piano terminologico essa fissa, al suo articolo 2, una complessa struttura di definizioni altamente tecniche, quali, ad esempio, quelle di falda acquifera e di corpo idrico sotterraneo.

B – Il diritto nazionale

10.

La direttiva 80/777, sostituita dalla direttiva 2009/54, è stata recepita nell’ordinamento sloveno, in particolare, con il regolamento sulle acque minerali naturali, le acque di sorgente e le acque da tavola ( 5 ). A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in parola, l’acqua minerale naturale è quell’acqua che, oltre a determinati requisiti microbiologici, soddisfa tra l’altro il presupposto che abbia per origine una falda o un giacimento sotterraneo, protetti contro qualsiasi contaminazione e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento prevede che l’acqua minerale naturale, proveniente da un’unica sorgente, possa essere messa in commercio solo con un marchio commerciale.

III – Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

11.

Dal fascicolo risulta che il 18 luglio 2011 l’HSR ha presentato al Ministero una domanda diretta a ottenere il riconoscimento, in Slovenia, della designazione commerciale «ROI Roitschocrene» per l’acqua minerale naturale estratta dal punto di emergenza denominato «RgS‑2/88».

12.

Con decisione del 26 febbraio 2012, il Ministero ha respinto la suddetta domanda sulla base del rilievo che l’acqua minerale naturale proveniente da un’unica sorgente può, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, essere messa in commercio solo con una designazione commerciale e che un’acqua minerale naturale estratta dalla medesima falda acquifera ma da un diverso punto di emergenza (denominato «V‑3/66‑70») rispetto all’acqua in causa, è stata già riconosciuta, con decisione del 3 luglio 2001, come acqua minerale naturale con la designazione commerciale «Donat Mg» ed è commercializzata come tale.

13.

Con ricorso dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo), l’HSR ha chiesto l’annullamento della suddetta decisione sostenendo, da una parte, che il punto di emergenza «RgS‑2/88» non produce la stessa acqua del punto di emergenza «V‑3/66‑70» e, dall’altra, che occorre distinguere le nozioni di «sorgente» e di «falda acquifera». A seguito del rigetto del suddetto ricorso, l’HSR ha presentato ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo in particolare che il Tribunale amministrativo avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54.

14.

Nella sua decisione di rinvio, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) precisa che i punti di emergenza «V‑3/66‑70» e «RgS‑2/88» traggono origine dalla medesima falda acquifera o dallo stesso giacimento sotterraneo ( 6 ). Esso osserva inoltre che l’acqua minerale naturale Donat Mg è iscritta nel registro delle acque minerali riconosciute in Slovenia e nella lista delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri ( 7 ) con indicazione di Donat quale sorgente ( 8 ).

15.

Il giudice del rinvio si chiede come debba essere interpretata l’espressione «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/54. Esso osserva che il termine «sorgente», utilizzato in vari passaggi nella direttiva di cui trattasi, non vi è definito. Alla luce delle differenze a livello linguistico nella definizione di «acqua minerale naturale» di cui all’allegato I, capo I, punto I, della direttiva succitata, l’espressione in parola potrebbe essere interpretata in vari modi. È in tale contesto che il Vrhovno sodišče ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se occorra interpretare il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva [2009/54] nel senso che per “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente”:

a)

si intende l’acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l’acqua che è attinta da diversi punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nell’ambito della stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione della nozione di “falda acquifera” e di “corpo idrico sotterraneo” di cui alla [DQA];

b)

si intende l’acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l’acqua che è attinta da altri punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di “falda acquifera” e “corpo idrico sotterraneo” di cui alla [DQA], laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera;

c)

si intende tutta l’acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di “falda acquifera” e “corpo idrico sotterraneo” di cui alla [DQA], a prescindere dal fatto che giunge in superficie da più punti di emergenza;

d)

si intende tutta l’acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di “falda acquifera” e “corpo idrico sotterraneo” di cui alla [DQA], a prescindere dal fatto che giunge in superficie da più punti di emergenza, laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera.

2)

Se, qualora non sia possibile rispondere affermativamente ad alcuna delle proposte di soluzione di cui alla prima questione, l’interpretazione della nozione “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente” debba basarsi su circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (come la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera».

16.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 25 aprile 2014. Hanno presentato osservazioni scritte l’HRS, i governi sloveno, ceco ed ellenico nonché la Commissione europea. L’HSR, i governi sloveno ed ellenico nonché la Commissione hanno partecipato all’udienza del 4 marzo 2015.

IV – Analisi

A – Sul trattamento delle questioni pregiudiziali

17.

Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione del divieto sancito all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, in forza del quale è vietata la commercializzazione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» sotto più di una descrizione commerciale. Dal momento che le questioni sono presentate dal giudice del rinvio come un’articolazione di diverse ipotesi interpretative, occorre sottolineare che esse si concentrano tutte su una sola e medesima nozione. In linea con tutte le parti che hanno depositato osservazioni scritte nell’ambito della presente controversia, propongo quindi di trattare le questioni in parola congiuntamente nonostante la loro struttura.

B – Sulla disciplina dell’acqua minerale naturale nel diritto dell’Unione

18.

Dal fascicolo si evince che la difficoltà principale incontrata dal giudice del rinvio attiene al fatto che la direttiva 2009/54 non contiene alcuna definizione della nozione di «sorgente» e che tale nozione può quindi essere oggetto di interpretazioni diverse. Se l’obiettivo essenziale è di evitare che i consumatori siano ingannati, la nozione di «unica sorgente» dovrebbe essere circoscritta alla nozione di «unico punto di emergenza». Il suddetto termine comprenderebbe quindi soltanto l’acqua estratta da un medesimo punto di emergenza ed avente la medesima composizione chimica e microbiologica. Ove, di contro, si accogliesse un’interpretazione estensiva, si dovrebbe ritenere che la nozione di «unica sorgente» comprenda l’acqua estratta da più punti di emergenza aventi una falda acquifera comune ai sensi della DQA ( 9 ).

19.

A questo proposito è utile anzitutto delimitare l’ambito dell’interpretazione di cui trattasi.

20.

Occorre ricordare che l’armonizzazione nel settore della commercializzazione dell’acqua in bottiglia è stata realizzata, nel mercato interno, attraverso un processo particolarmente lungo e complesso. Motivo di contrasto tra gli Stati membri era principalmente la nozione stessa di acqua minerale ( 10 ). Di conseguenza, benché la questione del ravvicinamento delle disposizioni normative nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande sia stata posta già alla fine degli anni ’50, la direttiva volta ad armonizzare l’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali ha visto la luce soltanto nel 1980 ( 11 ). A livello internazionale, tale medesimo contrasto è sfociato nelle discussioni che hanno accompagnato l’adozione del Codex alimentarius ( 12 ).

21.

La direttiva 80/777 verteva sull’utilizzazione e la commercializzazione di derrate destinate all’alimentazione umana e insisteva, in particolare, sulla necessità di proteggerle contro ogni pericolo di inquinamento, essendo in gioco la tutela della salute pubblica. D’altra parte, essa tutelava i diritti dei consumatori, garantendo loro, grazie all’imbottigliamento alla sorgente e a un idoneo dispositivo di chiusura, che il liquido conservasse le caratteristiche che ne avevano giustificato il riconoscimento come acqua minerale ( 13 ). Quale erede della direttiva 80/777, la direttiva 2009/54 riprende quindi, per grandi linee, i medesimi orientamenti.

22.

La direttiva 2009/54, adottata sulla base dell’articolo 95 CE (divenuto articolo 114 TFUE), s’inserisce nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni aventi per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari ( 14 ). Un elemento essenziale ai fini della sua interpretazione deve essere ricercato nel suo considerando 5, in base al quale le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. Infatti, come osservato dal governo greco, il considerando in parola è andato a integrare la ratio legis della direttiva 2009/54 in sede di rifusione della direttiva 80/777.

23.

È certamente vero che la problematica dell’acqua potabile, e dell’acqua in bottiglia in particolare, presenta una disciplina trasversale. Essa è regolata da numerosi atti tra i quali rientrano in particolare la direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ( 15 ), la direttiva indicante i componenti delle acque minerali naturali che possono presentare un rischio per la salute pubblica ( 16 ) e la direttiva che introduce la nozione di acque medicate ( 17 ). Per quanto attiene, segnatamente, alle regole in materia di etichettatura, la direttiva 2009/54 introduce integrazioni e deroghe rispetto alle regole generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari ( 18 ).

24.

Tuttavia, alla luce delle divergenze tra gli obiettivi e le materie disciplinati, ritengo che la mancanza di una definizione normativa del termine «sorgente» nella direttiva 2009/54 non possa comunque comportare il ricorso incrociato alle definizioni presenti nella DQA. Una tale scelta potrebbe integrare anche un errore di diritto.

25.

Come già sottolineato dalla Corte, la DQA è infatti una direttiva quadro adottata sul fondamento dell’articolo 175, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 192 TFUE). Essa stabilisce principi comuni e un quadro globale per la protezione delle acque, e coordina, integra e, nel lungo periodo, sviluppa ulteriormente i principi generali e le strutture idonei a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle acque nell’Unione europea ( 19 ). La DQA non persegue, tuttavia, una piena armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di acque ( 20 ). Dal suo considerando 19 si desume che essa intende mantenere e migliorare l’ambiente acquatico all’interno dell’Unione. Tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate ( 21 ).

26.

Non si può certamente escludere che termini tratti da più direttive definiscano in realtà uno stesso fenomeno naturale, nel senso che una falda acquifera, una falda o un giacimento sotterranei siano volti tutti a descrivere una forma di accumulo sotterraneo dell’acqua. Tuttavia, la mancanza di una piena corrispondenza tra le suddette nozioni depone contro un rimando diretto ai termini tecnici della DQA nell’ambito dell’interpretazione della direttiva 2009/54.

27.

Osservo infine che le questioni sollevate nell’ambito della controversia principale vertenti sulla prassi seguita dalle autorità nazionali nel rilasciare le concessioni per l’estrazione dell’acqua minerale naturale sono irrilevanti ai fini della richiesta interpretazione, nel senso che esse non possono andare a incidere sulla nozione stessa di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54.

28.

È alla luce delle suddette considerazioni che occorre interpretare l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54.

C – La nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente » ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/54

1. Sull’approccio adottato ai fini dell’interpretazione di cui trattasi

29.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, è vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale. È interessante osservare che l’articolo 8 della direttiva 2009/54 non è stato oggetto di modifiche rispetto alla proposta di direttiva 80/777 presentata dalla Commissione nel 1970 ( 22 ). Si tratta quindi di una disposizione tanto costante quanto sintetica.

30.

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, per stabilire la portata di una disposizione di diritto dell’Unione, occorre tenere conto della sua formulazione, del suo contesto e dei suoi obiettivi, fermo restando che anche la sua genesi può fornire elementi utili alla sua interpretazione ( 23 ).

31.

A tal proposito, osservo che, nel caso di specie, l’interpretazione dell’espressione «unica sorgente» crea un particolare contrasto tra le proprietà oggettive dell’acqua minerale, da una parte, e le caratteristiche idrogeologiche del suo percorso verso il suolo, dall’altra. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla rilevanza, segnatamente, della distanza tra i punti di emergenza, della specifica qualità dell’acqua, del collegamento idraulico tra i punti di emergenza e della profondità dei punti di emergenza. Il fascicolo sottoposto alla Corte contiene numerose osservazioni vertenti sull’esame dei suddetti aspetti. L’HSR insiste in particolare sulla differenza tra la nozione di sorgente e la nozione di falda acquifera.

32.

Ritengo che un siffatto confronto di carattere tecnico renda l’interpretazione richiesta inutilmente vaga. Da parte mia, al fine di esplicitare il contenuto dell’articolo 8 della direttiva 2009/54, intendo partire dalla nozione chiave della direttiva 2009/54, vale a dire quella di acqua minerale naturale, in linea con l’obiettivo prioritario della direttiva stessa volto alla protezione dei consumatori. Il suddetto punto di partenza permetterà di accertare che la rilevanza degli elementi idrologici può essere considerata secondaria ai fini dell’interpretazione della nozione di «unica sorgente».

2. Sulla nozione di acqua minerale alla luce dell’obiettivo della protezione dei consumatori

33.

Con l’espressione «acqua minerale naturale», ai sensi dell’allegato I, parte I, punto 1, della direttiva 2009/54, il legislatore dell’Unione si è riferito a «un’acqua microbiologicamente pura ( 24 ), la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate». La definizione di cui trattasi si riferisce quindi cumulativamente a due livelli, da una parte, l’origine dell’acqua minerale naturale e, dall’altra, la provenienza dell’acqua. Peraltro, ai termini del suddetto punto 1, l’acqua minerale naturale si distingue dall’acqua ordinaria da bere per la sua natura e la sua purezza originaria.

34.

La suddetta definizione non è tuttavia esente da dubbi ai fini dell’interpretazione della nozione di «sorgente», in particolare in sede di confronto con altre versioni linguistiche ( 25 ), segnatamente con le versioni nelle quali l’origine e la provenienza dell’acqua si sovrappongono, come nel caso della versione slovena ( 26 ).

35.

Orbene, in caso di contrasto tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte ( 27 ).

36.

A tal proposito, come ho già osservato, il legislatore riconosce una posizione particolare alla tutela del consumatore. Tale obiettivo si riflette nella direttiva 2009/54 a più livelli. In primis, a livello della sua interferenza con l’obiettivo della libera circolazione delle acque minerali naturali, la direttiva impone l’emanazione di norme comuni per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo microbiologico per permettere di qualificare un’acqua come acqua minerale naturale e un sistema di riconoscimento da parte dell’autorità responsabile di uno Stato membro di un’acqua conforme alle prescrizioni della direttiva. In secondo luogo, a livello della sua interferenza con l’obiettivo della tutela della salute dei consumatori, la direttiva 2009/54 fissa requisiti attinenti all’indicazione della composizione analitica di un’acqua minerale naturale in linea con i requisiti generali di etichettatura ( 28 ). In tale contesto, la direttiva stabilisce anche le misure d’urgenza volte a fronteggiare i rischi per la salute pubblica. In terzo luogo, andando a toccare l’obiettivo di assicurare la lealtà delle operazioni commerciali ed evitare che i consumatori siano ingannati ( 29 ), la direttiva 2009/54 insiste sull’identificazione della provenienza unica dell’acqua minerale, aspetto questo che trova espressione nel divieto risultante dal suo articolo 8, paragrafo 2.

37.

Osservo che, nel suo insieme, l’articolo 8 della direttiva 2009/54 si concentra sulla problematica della designazione commerciale nel senso dell’indicazione della provenienza geografica dell’acqua. L’articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva precisa infatti, in particolare, che i nomi di località possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla suddetta designazione. Sulla stessa linea, il paragrafo 2 della disposizione in parola vieta la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale. Infine, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/54 insiste sulla problematica della corretta identificazione della sorgente e del luogo di utilizzazione dell’acqua minerale naturale in sede di etichettatura e di pubblicità.

38.

Diversamente, quindi, da quanto previsto dalla disciplina in materia di marchi, in base alla quale è indubbiamente possibile utilizzare marchi diversi per un medesimo prodotto, l’articolo 8 della direttiva 2009/54 mira a permettere di identificare in modo inequivocabile la sorgente e l’origine geografica come risultanti dalla designazione commerciale dell’acqua minerale naturale.

39.

In definitiva, è quindi essenziale che la composizione analitica dell’acqua corrisponda ai requisiti della direttiva 2009/54 e che essa sia nota al consumatore il quale, mediante la designazione commerciale e/o l’etichettatura, deve essere in grado di identificare gli elementi della sua provenienza geografica.

40.

Infatti, come risulta dalla suddetta direttiva, l’acqua minerale naturale è quella che scorre o che è attinta alla sorgente e la cui composizione, temperatura e altre caratteristiche essenziali devono essere stabili nei limiti delle variazioni naturali. Come sottolinea il governo ceco, gli obiettivi del considerando 5 della direttiva 2009/54 non sarebbero soddisfatti se un’acqua minerale avente le medesime proprietà, benché estratta da più punti di emergenza, fosse commercializzata con designazioni diverse.

41.

Di conseguenza, la nozione di «acqua minerale naturale», interpretata in linea con il considerando 5 della direttiva 2009/54, porta a ritenere che l’obiettivo del legislatore sia realizzato quando la definizione di «unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54 è riferita unicamente al livello di emergenza dell’acqua minerale naturale e quindi alla sua provenienza ai sensi del punto 1 dell’allegato I della direttiva 2009/54.

3. Sulla rilevanza degli elementi idrogeologici ai fini della determinazione della nozione di «unica sorgente»

42.

Al fine di meglio individuare la portata dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, risulta necessario esaminare taluni aspetti tecnici. A tal proposito è utile richiamare una relazione dell’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (agenzia francese per la sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari; in prosieguo: l’«AFSSA») ( 30 ) cui la Commissione rimanda nelle sue osservazioni scritte. Per quanto attiene al contesto idrogeologico, se ne evince che la totalità delle acque minerali naturali trae origine dall’infiltrazione di acque meteoriche ( 31 ) che risalgono in superficie dopo un lungo percorso sotterraneo ( 32 ). Le acque sotterranee scendono in ragione della forza di gravità fino a raggiungere un ostacolo alla loro penetrazione verticale ( 33 ) e si accumulano nei pori e nelle fessure nel sottosuolo (falde acquifere) ( 34 ) scorrendovi lateralmente. Quando il carico idraulico nella parte satura della falda acquifera supera quello presente nei possibili punti di emergenza, l’acqua sotterranea defluisce attraverso gli sbocchi naturali che sono le sorgenti. La relazione in parola confronta inoltre le nozioni di giacimento ( 35 ) e di sistema della falda acquifera ( 36 ) ai fini della determinazione della struttura geologica delle acque.

43.

A favore di un’interpretazione della nozione di «unica sorgente» come in precedenza proposta mi sembra determinante, da una parte, la constatazione secondo cui «le situazioni idrogeologiche alla base dell’emergenza delle acque minerali naturali sono molteplici e spesso molto complesse» ( 37 ) e, dall’altra, la conferma dell’esistenza di una moltitudine di sbocchi naturali, quali sono le sorgenti d’acqua minerale naturale, rispetto agli strati di accumulo laterale sotterraneo di tale acqua.

44.

Inoltre, in linea con l’avvocato generale Elmer, che, nella causa Badische Erfrischungs‑Getränke, si è pronunciato sulla definizione di acqua minerale ( 38 ), la mancanza di una definizione della nozione di «sorgente» mi sembra indicativa delle intenzioni del legislatore. Se questi avesse voluto collegare la nozione di «sorgente» principalmente a caratteristiche idrogeologiche, quali la struttura delle falde, dei giacimenti o dei punti di emergenza, sarebbe stato infatti logico conferirle un determinato contenuto. Orbene, l’utilizzo del termine «sorgente» nella direttiva 2009/54 conferma che tale nozione si riferisce piuttosto a una molteplicità di forme di emergenza, naturali o perforate dell’acqua minerale ( 39 ). Di contro, la struttura geologica è fondamentale ai fini dell’identificazione dell’acqua minerale naturale in sé e delle sue caratteristiche.

45.

Per tale ragione, a prescindere dalla struttura idrogeologica del suolo da cui è estratta l’acqua, l’elemento rilevante ai fini della determinazione di un’«unica sorgente» è, nonostante tutto, l’identità dell’acqua minerale naturale.

46.

Le acque minerali naturali sono definite infatti rispetto alla loro composizione chimica con un luogo di provenienza unico individuato (aspetto questo che le distingue dalle acque rese potabili mediante trattamento aventi esattamente la stessa composizione chimica) ( 40 ). Per il consumatore è importante che una stessa denominazione commerciale riguardi la medesima acqua minerale naturale. Da questo punto di vista, il criterio relativo alla struttura idrogeologica di una falda, di un giacimento sotterraneo o di una falda acquifera dal punto di vista scientifico non è determinante in sé dal momento che è il percorso geologico verso la superficie della terra a incidere sulla composizione dell’acqua. La nozione di «sorgente» ai sensi della direttiva 2009/54 riguarda di conseguenza una o più emergenze naturali o perforate, da cui scorre un’acqua identica ai sensi dell’allegato I della direttiva 2009/54.

47.

Ricordo, in ogni caso, che l’acqua minerale naturale ai sensi della direttiva 2009/54 deve essere utilizzata quale si presenta alla sorgente, senza subire trattamenti salvo separazione degli elementi instabili o indesiderabili ( 41 ). Inoltre, il punto 3 della parte I dell’allegato I della direttiva 2009/54 precisa che «[l]a composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata». Tale considerazione va a suffragare del resto la tesi secondo cui determinante ai fini della salvaguardia dell’obiettivo della protezione dei consumatori è la composizione dell’acqua e non la struttura della sua emergenza geologica.

48.

Desidero peraltro sottolineare che il fatto che l’acqua abbia origine dalla stessa falda o dal medesimo giacimento sotterraneo è una condizione necessaria, ma non sufficiente per poterla considerare come un’unica acqua minerale naturale. Così, le acque chimicamente identiche aventi origini idrauliche e geologiche indipendenti non costituiscono una stessa acqua minerale naturale.

49.

Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che l’espressione «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54 indichi acque provenienti da una o più emergenze naturali o perforate, aventi origine nella medesima falda o giacimento sotterraneo, se tali acque presentano caratteristiche identiche che si mantengono costanti per tutte tali emergenze naturali o perforate nell’ambito delle variazioni naturali. Per contro, le acque minerali provenienti da più emergenze, naturali o perforate, che condividano la medesima falda o giacimento naturale, ma le cui proprietà analitiche non siano identiche rispetto ai criteri risultanti dall’allegato I della direttiva 2009/54, non possono essere considerate come provenienti da un’unica sorgente.

V – Conclusione

50.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte dal Vrhovno sodišče come segue:

L’espressione «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, indica acque provenienti da una o da più emergenze naturali o perforate, aventi origine nella medesima falda o giacimento sotterraneo, se tali acque presentano caratteristiche identiche che si mantengono costanti per tutte tali emergenze naturali o perforate nell’ambito delle variazioni naturali.


( 1 )   Lingua originale: il francese.

( 2 )   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, pag. 45).

( 3 )   Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 229, pag. 1).

( 4 )   GU L 327, pag. 1. Direttiva come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 114; in prosieguo: la «DQA»). Occorre precisare che la direttiva in parola è stata integrata dalla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372, pag. 19).

( 5 )   Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, n. 50/04 del 6.5.2004), come modificato dal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, n. 75/05 del 9.8.2005; in prosieguo: il «regolamento»).

( 6 )   L’HSR, come risulta dalle osservazioni da essa presentate, attinge dal punto di emergenza «RgS‑2/88» un’acqua minerale naturale da una profondità di 274 metri. La società Droga Kolinska d.d. (in prosieguo: la «Droga Kolinska») attinge l’acqua minerale dal punto di emergenza «Donat Mg V‑3/66‑70» a una profondità di 606 metri. I punti di emergenza distano più di 5 chilometri.

( 7 )   V. GU 2013, C 95, pag. 38.

( 8 )   Dal fascicolo si evince che il Ministero, con decisione del 3 luglio 2001, ha riconosciuto l’acqua attinta dai punti di emergenza «RgS‑2/88» e «V‑3/66‑70» quale acqua minerale naturale con la designazione commerciale «Donat Mg», benché la società beneficiaria della suddetta decisione, la Droga Kolinska, non avesse alcuna concessione per l’utilizzo dell’acqua attinta dal punto di emergenza «RgS‑2/88», dal momento che tale concessione è stata rilasciata all’HSR in forza di una decisione del 14 febbraio 2008. La Droga Kolinska non può pertanto commercializzare la suddetta acqua con la designazione commerciale «Donat Mg».

( 9 )   Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della DQA, la falda acquifera è definita come «uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee». Ai sensi dell’articolo 2, punto 12, della DQA, la nozione di «corpo idrico sotterraneo» indica «un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere».

( 10 )   Si trattava quindi di un modello «latino» nel quale l’intervento classificatorio dello Stato si fonda su una perizia scientifica e la messa in commercio dei prodotti necessita di un’autorizzazione preventiva. Secondo il modello tedesco, le imprese operano attraverso accordi settoriali sulla sola base della composizione chimica del prodotto (grado di mineralizzazione). Secondo il modello inglese, al contrario, spetta essenzialmente al consumatore compiere la scelta migliore tra prodotti molto diversi presenti sul mercato. Si veda, a questo proposito, Marty, N.,«La construction d’un marché européen des eaux embouteillées: enjeux, acteurs et déroulement des négociations de la directive 80/777 sur les eaux minérales (années 1950‑années 1980)», Revue d’histoire de l’intégration européenne, vol. 19, 2013, n. 2, pagg. da 227 a 242.

( 11 )   Per una descrizione storica dettagliata, v. Marty, N.,«La construction d’un marché européen des eaux embouteillées», op. cit.

( 12 )   Doussin, J.‑P., Les eaux minérales dans le Codex alimentarius – Un choc des cultures, Annales des Mines, maggio 1998, pag. 30. La Commissione del Codex alimentarius, istituita nel 1963 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), emana disposizioni nel settore alimentare, orientamenti e codici di condotta a livello internazionale e armonizzati volti a tutelare la salute dei consumatori e a garantire l’applicazione di pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari. V. indirizzo internet http://www.codexalimentarius.org/codex‑home/fr/.

( 13 )   La direttiva 80/777 è stata adottata proprio per eliminare gli ostacoli al commercio delle bevande di cui trattasi e per facilitare il funzionamento del mercato comune. V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Commissione/Germania (C‑463/01, EU:C:2004:290, paragrafo 56).

( 14 )   Occorre osservare che, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica in GU 2007, L 12, pag. 3), il regolamento in parola si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 80/777. Il rapporto tra i due suddetti atti costituisce uno dei punti in diritto sollevati nell’ambito della causa Neptune Distribution (C‑157/14), pendente dinanzi alla Corte.

( 15 )   Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), abrogata e sostituita dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32), come modificata.

( 16 )   Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (GU L 126, pag. 34).

( 17 )   Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

( 18 )   Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29). V. considerando 8 della direttiva 2009/54.

( 19 )   Sulla complessità dell’oggetto stesso della DQA, v. le mie conclusioni nella causa Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2014:2324).

( 20 )   Sentenza Commissione/Lussemburgo (C‑32/05, EU:C:2006:749, punto 41).

( 21 )   Sentenza Commissione/Germania (C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 51).

( 22 )   GU 1970, C 69, pag. 14.

( 23 )   V., in particolare, sentenza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50 e la giurisprudenza citata).

( 24 )   Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/54 che, in combinato disposto con l’allegato I, parte III, della direttiva in parola, indica il tenore totale di microrganismi di un’acqua minerale naturale.

( 25 )   In lingua inglese: «originating in an underground water table or deposit and emerging from a spring tapped at one or more natural or bore exits»; in lingua francese: «une eau microbiologiquement saine, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d’une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées», e, in lingua finlandese: «vettä, jonka alkuperä on maanalainen vesikerrostuma tai -varasto ja joka tulee esille lähteestä, josta sitä otetaan yhden tai useamman luontaisen tai poratun ulostulopaikan kautta».

( 26 )   In lingua tedesca: «das seinen Ursprung in einem unterirdischen Quellvorkommen hat und aus einer oder mehreren natürlichen oder künstlich erschlossenen Quellen gewonnen wird»; in lingua polacca: «pochodzącą ze złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego i wydobywaną z tych źródeł jednym lub kilkoma ujęciami naturalnymi lub wierconymi», e, in lingua slovena: «ki ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin».

( 27 )   V., in particolare, sentenza Eleftheri tileorasi e Giannikos (C‑52/10, EU:C:2011:374, punti 23 e 24).

( 28 )   V. il considerando 8 della direttiva 2009/54 e il rimando in esso contenuto alla direttiva 2000/13.

( 29 )   Il suddetto approccio diretto alla tutela del consumatore e della lealtà delle operazioni commerciali emerge anche dal considerando 9 della direttiva 2009/54, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, della stessa, sulle garanzie relative alle informazioni destinate ai consumatori rispetto alla composizione dell’acqua minerale.

( 30 )   L’AFSSA è un ente pubblico francese istituito nel 1999 in seguito alla crisi della mucca pazza, il cui compito principale consiste nel valutare i rischi sanitari e nutrizionali di tutti gli alimenti, compresa l’acqua. A partire dal luglio 2010, tale ente è divenuto l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [agenzia nazionale incaricata della sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro] (ANSES). V. lignes directrices pour l’évaluation des eaux minérales naturelles au regard de la sécurité sanitaire [orientamenti per la valutazione delle acque minerali naturali sotto il profilo della sicurezza sanitaria] (AFSSA), del maggio 2008, reperibili all’indirizzo internet https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EAUX‑Ra‑EauxMinerales.pdf.

( 31 )   La nozione di «acque meteoriche» è un termine dell’ambito idrologico diretto a definire l’acqua presente da lunghi periodi all’interno del suolo (a livello geologico) e proveniente da precipitazioni pluviali. L’acqua meteorica è costituita essenzialmente da acque sotterranee, mentre le acque di origine diversa non svolgono un ruolo importante nel ciclo idrologico. Per maggiori dettagli, si veda l’indirizzo internet http://www.aquaportail.com/definition‑12538‑eau‑meteorique.htmlixzz3QIVmcJAt.

( 32 )   Le acque meteoriche filtrano in profondità grazie alla permeabilità «in piccolo» di talune rocce porose (sabbia o arenaria) e alla permeabilità «in grande» delle rocce dure che, benché non permeabili, si crepano o si fratturano. V. la relazione dell’AFSSA, op. cit.

( 33 )   Espressione indicante uno strato impermeabile, un punto di chiusura di crepe o fratture.

( 34 )   Nel senso scientifico del termine.

( 35 )   Giacimento quale nozione statica, secondo la definizione del dizionario: accumulo naturale di materia minerale solida o liquida. La relazione dell’AFFSA sconsiglia l’impiego di tale termine nell’ambito delle acque sotterranee per sostituirlo con i termini «sistema acquifero». V. relazione dell’AFFSA, op. cit., pag. 66.

( 36 )   Il sistema acquifero, nel senso scientifico del termine, indica, in base alla relazione dell’AFSSA, sia una struttura geologica particolare, nel senso in particolare di un circuito sotterraneo, sia un processo dinamico nel senso che riguarda il flusso dell’acqua con il suo regime, le sue condizioni, i suoi limiti e le sue condizioni iniziali e finali.

( 37 )   Relazione dell’AFSSA, op. cit., pag. 15, punto I.

( 38 )   C‑17/96, EU:C:1997:244, paragrafi 16 e 17.

( 39 )   V. articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/54, nel quale le nozioni di «sorgente» e di «luogo di utilizzazione» sono utilizzate in modo alternativo. Per quanto attiene all’utilizzazione delle sorgenti, v. l’articolo 3 della medesima direttiva; per quanto attiene alla protezione della sorgente, v. articolo 5 della direttiva in parola; v. altresì allegato II, punto 2, lettera d), della direttiva 2009/54.

( 40 )   Sulle tre tipologie di acque in bottiglia, ossia le acque rese potabili mediante trattamento, le acque minerali naturali e le acque sorgive, si veda l’analisi reperibile all’indirizzo internet: https://www.anses.fr/fr/content/eaux‑conditionn%C3%A9es.

( 41 )   V. articolo 4 della direttiva 2009/54.