30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/8


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 settembre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj e Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Cause riunite C-585/14, C-587/14 e C-588/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposizioni interne - Articolo 110 TFUE - Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà - Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale))

(2015/C 398/10)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Convenute: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Dispositivo

1)

L’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli, come quella prevista dalla legge n. 9/2012, del 6 gennaio 2012, sulla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi.

2)

L’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro esenti da una tassa, come quella prevista dalla legge n. 9/2012, i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, qualora l’importo residuo di quest’ultima incorporato nel valore di detti veicoli sia inferiore all’importo della nuova tassa. Ciò si verifica necessariamente nel caso in cui la tassa precedente doveva essere oggetto di rimborso con gli interessi a motivo della sua incompatibilità con il diritto dell’Unione.


(1)  GU C 107 del 30.03.2015.