28.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 320/5


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Spagna) — Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D.M.A. Viana Gordejuela

(Causa C-90/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore - Contratto di mutuo ipotecario - Clausola sugli interessi moratori - Clausola di rimborso anticipato - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Contenimento dell’importo degli interessi - Potere del giudice nazionale))

(2015/C 320/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro

Parti

Ricorrente: Banco Grupo Cajatres SA

Convenuti: María Mercedes Manjón Pinilla e Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D.M.A. Viana Gordejuela

Dispositivo

1)

Gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che la valutazione da parte del giudice nazionale del carattere abusivo delle clausole di un contratto che rientra nell’ambito di tale direttiva gli impone di tener conto della natura dei beni e dei servizi oggetto del contratto in questione facendo riferimento, alla data di stipulazione di tale contratto, a tutte le circostanze che accompagnano quest’ultima.

2)

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali che prevedono un contenimento degli interessi moratori nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, purché tali disposizioni nazionali:

non pregiudichino la valutazione, da parte del giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria del suddetto contratto, del carattere «abusivo» della clausola relativa agli interessi moratori, e

non impediscano a tale giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere «abusivo» di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.