3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

(Causa C-573/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Asilo - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3 - Esclusione dallo status di rifugiato - Nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» - Portata - Membro dirigente di un’organizzazione terroristica - Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico - Esame individuale))

(2017/C 104/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Convenuto: Mostafa Lounani

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di rifugiato ivi prevista, non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.

2)

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 devono essere interpretati nel senso che atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, come quelli per i quali il resistente nel procedimento principale è stato condannato, possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito che l’interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto di terrorismo, quale precisato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite. Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell’accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.