18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa- Lettonia) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited

(Causa C-559/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari - Nozione di «ordine pubblico»))

(2016/C 260/05)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rūdolfs Meroni

Convenuta: Recoletos Limited

con l’intervento di: Aivars Lembergs, Olafs Berķis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs

Dispositivo

L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.