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9.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 6/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov
(Causa C-554/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 17 - Diritto applicabile all’esecuzione della pena - Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione - Effetti giuridici delle decisioni quadro - Obbligo di interpretazione conforme))
(2017/C 006/07)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parte nel procedimento penale principale
Atanas Ognyanov
con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura
Dispositivo
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1) |
L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena. |
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2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione. |