|
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-482/14) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 1 - Gruppo Deutsche Bahn - Accordi di cessione di utili - Divieto di trasferire ai servizi di trasporto ferroviario aiuti pubblici concessi ai fini dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria - Obblighi contabili - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 9, paragrafo 4 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 6, paragrafo 1 - Punto 5 dell’allegato - Presentazione per ogni singolo contratto degli aiuti pubblici versati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri per servizio pubblico])
(2017/C 283/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, T. Maxian Rusche e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, R. Van der Hout, advocaat)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kucina, J. Treijs-Gigulis e I. Kalniņš, agenti)
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure necessarie affinché le modalità di tenuta della contabilità consentano di verificare il rispetto del divieto di trasferire ai servizi di trasporto i fondi pubblici destinati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001. |
|
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese. |