16.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

(Causa C-481/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Infrazione - Equa compensazione - Risarcimento del danno subito - Spese processuali e spese stragiudiziali])

(2016/C 296/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Jørn Hansson

Convenuta: Jungpflanzen Grünewald GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 94 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che il risarcimento riconosciuto al titolare di una varietà vegetale protetta oggetto dell’infrazione si estende alla totalità del danno da questi subito; tale articolo non può servire da fondamento né per l’imposizione di una maggiorazione forfettaria per violazione né, in particolare, per la restituzione del profitto e dei vantaggi realizzati dall’autore dell’infrazione.

2)

La nozione di «equa compensazione» prevista all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretata nel senso che essa comprende, oltre al pagamento del corrispettivo ordinario da versare per la produzione soggetta a licenza, tutti i danni strettamente legati al mancato pagamento di tale corrispettivo, in cui può rientrare, in particolare, il pagamento degli interessi di mora. Spetta al giudice del rinvio determinare le circostanze che richiedono una maggiorazione di detto corrispettivo, considerando che ciascuna di esse non può essere presa in considerazione più di una volta per il calcolo dell’importo dell’equa compensazione.

3)

L’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che l’importo del danno ivi previsto deve essere fissato in funzione degli elementi concreti presentati, a tale riguardo, dal titolare della varietà oggetto dell’infrazione, se del caso con un metodo forfettario qualora tali elementi non siano quantificabili. Tale disposizione non osta a che le spese affrontate nell’ambito di un procedimento sommario che non è andato a buon fine non rientrino nel calcolo di tale danno né a che spese stragiudiziali sostenute nell’ambito del procedimento di merito non siano tenute in considerazione. La mancata considerazione di tali spese è, tuttavia, subordinata alla condizione che l’importo delle spese processuali cui la vittima dell’infrazione può essere condannata non sia tale da dissuaderla dal far valere i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria, tenuto conto delle somme che restano a suo carico a titolo di spese stragiudiziali sostenute nonché della loro utilità per l’azione principale di risarcimento.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.