25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
(Causa C-429/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articoli 19, 22 e 29 - Responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo nel trasporto internazionale dei passeggeri - Contratto di trasporto concluso dal datore di lavoro dei passeggeri - Danno derivante dal ritardo - Danno subìto dal datore di lavoro))
(2016/C 145/09)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Air Baltic Corporation AS
Convenuto: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Dispositivo
La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, e segnatamente i suoi articoli 19, 22 e 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti di quest’ultimo in esecuzione di tale contratto e attinente alle spese supplementari sostenute dal suddetto datore di lavoro.