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3.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander — Spagna) — Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García
(Causa C-421/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Clausole abusive - Contratti di mutuo ipotecario - Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato - Termine di decadenza - Compito dei giudici nazionali - Autorità di cosa giudicata))
(2017/C 104/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander
Parti
Ricorrente: Banco Primus SA
Convenuto: Jesús Gutiérrez García
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come la quarta disposizione transitoria della Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale) del 14 maggio 2013, che subordina l’esercizio da parte dei consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore della legge che contiene detta disposizione, del loro diritto di proporre opposizione a tale procedimento sul fondamento dell’asserita abusività delle clausole contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale legge. |
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2) |
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella risultante dall’articolo 207 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, (legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, come modificata dalla Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale), del 14 maggio 2013, poi dal Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (decreto legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione), del 28 giugno 2013 e successivamente dal Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (decreto legge 11/2014, recante misure urgenti in materia fallimentare), del 5 settembre 2014, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata. Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:
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4) |
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l’articolo 693, paragrafo 2, della legge 1/2000, come modificata dal decreto legge 7/2013, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l’ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale. |