8.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

(Causa C-418/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2003/96/CE - Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento - Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento - Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento - Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo - Principio di proporzionalità))

(2016/C 287/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

Dispositivo

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i venditori di combustibile per riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni degli acquirenti secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento, e

essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza della presentazione di un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento.


(1)  GU C 462 del 22.12.2014.