14.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 414/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski
(Causa C-378/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 67 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 60, paragrafo 1 - Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio - Nozione di «interessato» - Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio - Residenza di tale genitore in un altro Stato membro - Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari - Eventuale diritto dell’altro genitore di richiedere l’erogazione di tali assegni))
(2015/C 414/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen
Convenuto: Tomislaw Trapkowski
Dispositivo
1) |
L’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, qualora tutti gli altri presupposti per l’erogazione di dette prestazioni stabiliti dall’ordinamento nazionale siano soddisfatti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non implica che al genitore del figlio per cui sono erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime se l’altro genitore, che risiede in un altro Stato membro, non ha presentato domanda di prestazioni familiari. |