14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski

(Causa C-378/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 67 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 60, paragrafo 1 - Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio - Nozione di «interessato» - Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio - Residenza di tale genitore in un altro Stato membro - Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari - Eventuale diritto dell’altro genitore di richiedere l’erogazione di tali assegni))

(2015/C 414/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen

Convenuto: Tomislaw Trapkowski

Dispositivo

1)

L’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, qualora tutti gli altri presupposti per l’erogazione di dette prestazioni stabiliti dall’ordinamento nazionale siano soddisfatti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non implica che al genitore del figlio per cui sono erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime se l’altro genitore, che risiede in un altro Stato membro, non ha presentato domanda di prestazioni familiari.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.