8.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Pleven — Bulgaria) — «Polihim-SS» EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Svishtov

(Causa C-355/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposte indirette - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità delle accise - Articolo 7, paragrafo 2 - Nozione di «svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa» - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Utilizzo di prodotti energetici per produrre elettricità - Acquisto e rivendita da parte di un acquirente intermedio di prodotti energetici che si trovano in un deposito fiscale - Consegna diretta dei prodotti energetici a un operatore al fine di produrre elettricità - Indicazione dell’acquirente intermedio quale «destinatario» dei prodotti nei documenti fiscali - Violazione dei requisiti del diritto nazionale per godere di un’esenzione dall’accisa - Diniego di esenzione - Prova dell’utilizzo dei prodotti in condizioni che consentono l’esenzione dall’accisa - Proporzionalità])

(2016/C 287/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Аdministrativen sad — Pleven

Parti

Ricorrente:«Polihim-SS» EOOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Svishtov

Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura Pleven

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la vendita di un prodotto sottoposto ad accisa, detenuto da un depositario autorizzato in un deposito fiscale, comporta la sua immissione in consumo solo nel momento in cui detto prodotto lascia fisicamente tale deposito fiscale.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in combinato disposto con l’articolo 7 della direttiva 2008/118, deve essere interpretato nel senso che osta a un rifiuto, da parte delle autorità nazionali, di esentare dall’accisa prodotti energetici che, dopo essere stati venduti da un depositario autorizzato a un acquirente intermedio, siano rivenduti da quest’ultimo a un consumatore finale che presenti tutti i requisiti prescritti dal diritto nazionale per godere di un’esenzione dall’accisa e a cui tali prodotti siano consegnati direttamente dal suddetto depositario autorizzato a partire dal proprio deposito fiscale, per il solo motivo che l’acquirente intermedio, dichiarato dal depositario autorizzato quale destinatario dei prodotti in questione, non possiede la qualifica di consumatore finale autorizzato dal diritto nazionale a ricevere prodotti energetici esenti dall’accisa.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.