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7.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 406/11 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no2 de Terrassa — Spagna) — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)/Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial
(Cause riunite C-352/14 e C-353/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 107 TFUE e 108 TFUE - Crisi finanziaria - Aiuti al settore finanziario - Compatibilità di un aiuto con il mercato interno - Decisione della Commissione europea - Istituto finanziario sottoposto a processo di ristrutturazione - Licenziamento di un lavoratore - Normativa nazionale relativa all’importo degli indennizzi in caso di licenziamento))
(2015/C 406/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no2 de Terrassa
Parti
Ricorrenti: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)
Convenuti: Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial
Dispositivo
La decisione C(2012) 8764 final della Commissione, del 28 novembre 2012, relativa all’aiuto concesso dalle autorità spagnole per la ristrutturazione e la ricapitalizzazione del gruppo BFA, nonché gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, sui quali si fonda tale decisione, non ostano all’applicazione, nell’ambito di una controversia relativa a un licenziamento collettivo rientrante nel campo di applicazione di detta decisione, di una normativa nazionale che fissi in un importo superiore al minimo legale l’ammontare degli indennizzi dovuti a un lavoratore qualora il suo licenziamento sia dichiarato illegittimo.