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7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung — Romania) — Maria Bucura/SC Bancpost SA
(Causa C-348/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 87/102/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Credito al consumo - Nozione di «consumatore» - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 2, lettera b), da 3 a 5 e 6, paragrafo 1 - Clausole abusive - Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale - Clausole formulate «in modo chiaro e comprensibile» - Informazioni che devono essere fornite da parte del creditore))
(2015/C 294/19)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Câmpulung
Parti
Ricorrente: Maria Bucura
Convenuta: SC Bancpost SA
con l’intervento di: Vasile Ciobanu
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi delle menzionate disposizioni la persona fisica che si trova nella situazione di un condebitore nell’ambito di un contratto stipulato con un professionista, in quanto detta persona agisce con un scopo che può essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale. |
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2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale valutare d’ufficio il carattere abusivo, ai sensi della menzionata disposizione, di clausole di un contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore, allorché detto giudice dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine. |
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3) |
Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito della sua valutazione del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della menzionata direttiva, delle clausole di un contratto di credito al consumo, il giudice nazionale deve tenere conto del complesso delle circostanze relative alla conclusione di tale contratto. Al riguardo, gli incombe verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo prestito. Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile cosicché esse consentono a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d’altro lato, la circostanza collegata alla mancata menzione nel contratto di credito al consumo di informazioni considerate, alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto, come essenziali, e in particolate quelle indicate all’articolo 4 della direttiva 87/102, come modificata. |