14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

(Causa C-347/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2010/13/UE - Nozioni di «programma» e di «servizio di media audiovisivo» - Determinazione dell’obiettivo principale di un servizio di media audiovisivo - Comparabilità del servizio alla radiodiffusione televisiva - Inclusione di filmati di breve durata in una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet))

(2015/C 414/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: New Media Online GmbH

Convenuto: Bundeskommunikationssenat

Dispositivo

1)

La nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.