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16.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 381/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — R.L. Trijber, agente sotto la ditta Amstelboats/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam (C-341/14)
(Cause riunite C-340/14 e C-341/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Navigazione di diporto - Centri di prostituzione in vetrina - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Sfera di applicazione - Esclusione - Servizi nel settore dei trasporti - Libertà di stabilimento - Regime di autorizzazione - Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione - Proporzionalità - Requisito linguistico - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Durata dell’autorizzazione - Limitazione del numero di autorizzazioni disponibili - Motivo imperativo di interesse generale))
(2015/C 381/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: R.L. Trijber, agente sotto la ditta Amstelboats (C-340/14), J. Harmsen (C-341/14)
Resistenti: College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Burgemeester van Amsterdam
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, un’attività come quella oggetto della richiesta di autorizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare, in occasione di eventi e ricorrenze, una città per le vie d’acqua, non costituisce un servizio nel «settore dei trasporti», ai sensi della menzionata disposizione, escluso dalla sfera di applicazione della direttiva stessa. |
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2) |
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che osta alla concessione, da parte delle competenti autorità nazionali, di autorizzazioni a durata illimitata per l’esercizio di un’attività come quella oggetto del procedimento principale, laddove il numero di autorizzazioni concesse a tal fine dalle autorità stesse sia limitato da motivi imperativi di interesse generale. |
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3) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una misura come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la concessione di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un’attività come quella di cui trattasi nella causa C-341/14, consistente nella gestione di centri di prostitute in vetrina, con locazione di camere ad ore, al requisito che il prestatore di tali servizi sia in grado di comunicare in una lingua compresa dai beneficiari dei servizi medesimi, nella specie, prostitute, qualora tale requisito sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, vale a dire la prevenzione di reati connessi alla prostituzione, e non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |