13.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 211/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta
(Causa C-324/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Capacità tecniche e professionali degli operatori economici - Articolo 48, paragrafo 3 - Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti - Presupposti e modalità - Natura dei legami tra l’offerente e gli altri soggetti - Modifica dell’offerta - Annullamento e ripetizione di un’asta elettronica - Direttiva 2014/24/UE))
(2016/C 211/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrente: PARTNER Apelski Dariusz
Convenuto: Zarząd Oczyszczania Miasta
Con l’intervento di: Remondis sp. z o.o., MR Road Service sp. z o.o.
Dispositivo
1) |
Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che:
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2) |
L’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell’oggetto di un determinato appalto e delle finalità dello stesso, l’amministrazione aggiudicatrice può, in circostanze particolari, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, indicare espressamente nel bando di gara o nel capitolato d’oneri regole precise secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, purché tali regole siano connesse e proporzionate all’oggetto e alle finalità di detto appalto. |
3) |
I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all’articolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’apertura delle offerte presentate nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, accetti la richiesta di un operatore economico, che abbia presentato un’offerta per l’intero appalto in questione, di prendere in considerazione la sua offerta ai fini dell’assegnazione solo di determinate parti di tale appalto. |
4) |
I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all’articolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che richiedono l’annullamento e la ripetizione di un’asta elettronica alla quale un operatore economico che aveva presentato un’offerta ammissibile non sia stato invitato, e ciò anche se non può essere accertato che la partecipazione dell’operatore escluso avrebbe modificato l’esito dell’asta. |
5) |
In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 non possono essere interpretate alla luce di quelle dell’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18. |