30.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 107/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-317/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Libera circolazione dei lavoratori - Accesso al lavoro - Servizio pubblico locale - Conoscenze linguistiche - Modalità di prova))
(2015/C 107/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Martin, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, J. Van Holm e M. Jacobs, agenti)
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali delle regioni di lingua francese o di lingua tedesca, dai cui diplomi o certificati richiesti non risulti che abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, di dimostrare le proprie conoscenze linguistiche per mezzo di un unico tipo di certificato, rilasciato esclusivamente da un solo ente ufficiale belga a seguito di un esame organizzato da tale ente sul territorio belga, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |